Sentenza n. 3433/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3521/2023, depositata in data 26.10.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero al rilascio della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva imposto al Ministero di mettere a disposizione la carta docente per tre annualità, nella misura di 500 euro per ciascun anno. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, la quale non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l'esistenza né l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura. L'azione non comprendeva l'esecuzione della statuizione sulle spese del giudizio civile, distratte in favore dei difensori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risultavano effettuati pagamenti, neppure parziali. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, autorizzandolo a delegare l'incarico a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura del ricorrente. Il TAR ha escluso la maggiorazione per interessi, ritenendo che l'importo della carta docente sia previsto al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. 28 novembre 2016. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio deve essere decorso prima che possa essere azionata l'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 2 d.P.C.M. 28 novembre 2016
l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione
Il valore della carta docente non può essere maggiorato di interessi, anche quando il beneficio venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione che non abbia eseguito una sentenza civile di condanna divenuta definitiva e ritualmente notificata, una volta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento dei debiti pubblici.
- Quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito e non dimostra l'avvenuto pagamento, neppure parziale, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e ordinare il pagamento integrale entro un termine fissato nella sentenza.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine per l'intervento sostitutivo e la possibilità di delega.
- L'importo della carta docente, essendo previsto al valore nominale senza ulteriori maggiorazioni, non è suscettibile di incremento mediante interessi, anche qualora il beneficio sia utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
- L'oggetto del giudizio di ottemperanza resta circoscritto alle statuizioni del titolo effettivamente azionate: la mancata richiesta di esecuzione della condanna alle spese distratte in favore dei difensori esclude tale capo dall'ambito del giudizio.
Come è indicizzato
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