Cassazione Penale, Sentenza n. 40026/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 07/06/2021. Francesca Cannuli denunciava vizi di motivazione e violazioni di legge con riguardo alla contestazione di intestazione fittizia (capo 37), alla partecipazione ad associazione mafiosa (capo 40), alla qualificazione dell'associazione armata e al diniego delle attenuanti generiche. Contestava in particolare l'assenza di dolo specifico per l'intestazione e la non riconducibilità delle intercettazioni e delle condotte di aiuto a condotte mafiose. Francesco Salamone contestava la valutazione delle prove testimoniali (presunto travisamento), la qualificazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. e la qualificazione come tentativo del reato estorsivo (art. 56 cod. pen.), deducendo inesistenza di un contributo apprezzabile alla commissione del reato e vizi logico-motivazionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Per Cannuli la Corte ha ritenuto corretta e congrua la motivazione delle sedi di merito sulla sussistenza del dolo specifico nell'intestazione fittizia (scelta di un "nome pulito" per eludere misure di prevenzione) e sul ruolo attivo e intermediario nell'associazione mafiosa, valorizzando intercettazioni, rapporti di gestione del lido e l'assistenza prestata ai sodali come elementi non meramente familiari ma idonei a provare partecipazione. La Corte ha inoltre considerato congrua la valutazione sulla disponibilità di materiali esplodenti ai fini dell'aggravante dell'associazione armata. Per Salamone la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla valutazione delle testimonianze (le doglianze miravano a una rivalutazione del merito non ammessa in sede di legittimità), ha confermato la sussistenza del contributo idoneo ad agevolare il tentativo estorsivo (contatti messi in atto, partecipazione all'incontro, ruolo di "relazionante") e ha ritenuto inammissibili le censure sull'aggravante; entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili, con le liquidazioni economiche indicate in sentenza.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che l'insieme di comportamenti diretti a mantenere e sviluppare il controllo mafioso (ruolo direttivo, intermediazione di ordini/messaggi, gestione economica) integra la partecipazione all'associazione di stampo mafioso.
art. 416-bis.1 cod. pen.
La circostanza aggravante è stata ritenuta applicabile quando emergono modalità gestionali di tipo mafioso nell'operazione economica; la semplice parentela non basta, ma la prova di conoscenza e condivisione del progetto intimidatorio la legittima.
art. 56 cod. pen.
La Corte conferma che atti preparatori possono integrare il tentativo quando siano univoci e manifestino inequivocabilmente la volontà criminosa; inoltre il contributo esteriore che rafforza l'esecuzione (mettere in contatto soggetti, partecipare a incontri) è idoneo a configurare il concorso nel tentativo.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti al grado di impugnazione ammessa: la impugnazione è stata formulata nei limiti consentiti dall'art. 173 disp. att.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 1 (conv. con mod. dalla L. 18/12/2020, n. 176)
Riferimento procedurale alla richiesta di discussione orale resa in udienza; disciplina processuale temporanea richiamata.
art. 378 cod. pen.
Norma evocata dal ricorso in via di possibile riqualificazione (menzionata nelle censure difensive); la Corte non ha ritenuto applicabile la derubricazione prospettata rispetto al quadro probatorio complessivo.
art. 418 cod. pen.
Norma evocata come possibile diversa qualificazione penale nelle difese; la Corte ha ritenuto che i fatti e le modalità dimostrate fossero riconducibili invece alla partecipazione mafiosa e non a fattispecie meno gravi.
Massime di principio
- Per l'integrazione dell'intestazione fittizia a scopo di elusione delle misure è decisivo dimostrare che la scelta del "titolare di facciata" sia stata mirata a escludere persone con pregiudizi o attenzionate dalle forze dell'ordine: la prova del "nome pulito" e della consapevolezza del ruolo fittizio può costituire dolo specifico.
- La condotta di far circolare messaggi, ordini o informazioni tra detenuti apicali e partecipi liberi può costituire partecipazione a associazione mafiosa; assistenze o cure prestate occultando il ricorso a strutture sanitarie possono essere valutate come conferma di intraneità e omertà, non semplici rapporti familiari.
- Per il tentativo di estorsione anche atti preparatori assumono rilievo quando siano univoci e manifestamente diretti all'esecuzione dell'estorsione; il ruolo di "mettere in contatto" gli esecutori con le vittime o con soggetti utili all'azione può essere valutato come contributo apprezzabile al reato.
- In sede di legittimità il controllo è soprattutto sulla logicità, completezza e congruenza della motivazione: le censure che richiedono una rivalutazione del merito o una nuova interpretazione delle testimonianze sono, di regola, inammissibili se non evidenziano una distorsione incontrovertibile della prova.
- La semplice parentela o conoscenza con esponenti mafiosi non giustifica di per sé l'aggravante: è necessaria la prova che il comportamento e la partecipazione siano effettivamente ispirati a metodologie mafiose o abbiano agevolato il progetto criminoso.
- Le contestazioni di vizi di motivazione devono confrontarsi punto per punto con le argomentazioni delle sentenze di merito; deduzioni generiche o non correlate alle specifiche argomentazioni motivate sono destinate a fallire.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39832/2022 del 21/10/2022
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39834/2022 del 21/10/2022
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39835/2022 del 21/10/2022
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39837/2022 del 21/10/2022
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39838/2022 del 21/10/2022
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39839/2022 del 21/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →