Cassazione Civile, Ordinanza n. 00162/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Un collaboratore esterno di un comune aveva svolto un’attività di esame di pratiche relative agli eventi sismici del 2009 e aveva segnalato irregolarità riguardanti un fabbricato, indicando il nominativo del professionista che, secondo gli atti comunali e del Genio Civile, risultava collegato alle opere. Il professionista indicato aveva presentato denuncia nei suoi confronti, sostenendo che fosse stato falsamente individuato come direttore dei lavori di opere eseguite in violazione delle norme sismiche. A seguito di tale denuncia era stato aperto un procedimento penale a carico del collaboratore, poi archiviato. Quest’ultimo ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali assumendo che la denuncia fosse calunniosa. In appello e poi in cassazione ha censurato la valutazione delle prove documentali e testimoniali, sostenendo che il resistente fosse effettivamente direttore dei lavori anche nella fase esecutiva e che la Corte territoriale avesse errato nel valorizzare talune testimonianze e nel non considerare altri documenti, tra cui la contabilità finale. Ha inoltre dedotto vizi di motivazione e violazioni in tema di prova documentale, prova testimoniale e disciplina del direttore dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente costruiti come censure di violazione di legge e di vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la ratio decidendi della sentenza d’appello era diversa da quella prospettata dal ricorrente: la Corte territoriale aveva rigettato la domanda risarcitoria perché non era stato dimostrato il dolo di calunnia, cioè la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato, e non perché fosse o meno provato in via isolata il ruolo professionale contestato. È stata anche dichiarata inammissibile l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
è stato richiamato solo per delimitare i motivi di ricorso, ma la Corte ha rilevato che le censure erano in realtà dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e quindi inammissibili
art. 2699 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria dell’atto pubblico, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare il merito della valutazione delle prove
art. 2702 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla prova della scrittura privata, ma senza incidere sulla ratio decidendi della sentenza
art. 2722 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di prova testimoniale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 2725 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di limiti alla prova testimoniale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 246 c.p.c.
la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l’incapacità a testimoniare non è rilevabile d’ufficio e va eccepita tempestivamente, altrimenti la relativa nullità si sana
art. 116 c.p.c.
richiamato come parametro della valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che la diversa ponderazione del materiale probatorio non è censurabile in cassazione se non nei limiti stretti del vizio motivazionale
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre un vizio di motivazione; la Corte ha escluso l’esistenza di una motivazione mancante, perplessa o incomprensibile
art. 157 c.p.c.
richiamato in tema di nullità della testimonianza assunta in violazione dell’eccezione di incapacità; la nullità si sana se non tempestivamente eccepita
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per evidenziare che, in presenza di doppia conforme, è ulteriormente limitata la deducibilità dei vizi motivazionali
art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001
richiamato dal ricorrente quale disciplina della responsabilità del direttore dei lavori, ma il suo invocarlo non ha superato il difetto di prova sul dolo di calunnia
art. 373 c.p.c.
è stato richiamato per affermare che la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata spetta al giudice di merito e non alla Corte di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dell’attendibilità dei testi.
- Quando la domanda risarcitoria si fonda sull’asserita natura calunniosa di una denuncia, non basta dimostrare l’inesattezza o l’insufficienza di un singolo fatto contestato: occorre provare la piena consapevolezza, da parte del denunciante, dell’innocenza dell’incolpato, cioè il dolo specifico della calunnia.
- Le doglianze sulla mancata considerazione di un documento o di una prova sono inammissibili se non colgono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, non evidenziano un decisivo errore di diritto o un vizio motivazionale nei ristretti limiti del giudizio di cassazione.
- L’eccezione di incapacità a testimoniare va tempestivamente sollevata nei modi e nei tempi previsti; in difetto, la relativa nullità è preclusa o sanata.
- In presenza di doppia conforme, lo spazio per denunciare il vizio di motivazione è particolarmente ristretto.
- La sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata non è rimedio attribuito alla Corte di cassazione ma al giudice di merito competente.
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