Cassazione Penale, Sentenza n. 18257/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della pronuncia del Tribunale di Crotone che aveva disposto la confisca della somma di denaro (euro 3.841,00) sequestrata in occasione dell'arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Il ricorrente deduceva che la confisca del denaro fosse consentita solo se il denaro costituisse il corrispettivo di attività di spaccio (cessione) e non nel caso di mera detenzione; inoltre il ricorrente sosteneva di aver documentalmente dimostrato la legittima provenienza della somma mediante estratti conto della moglie attestanti prelievi riconducibili a indennità di disoccupazione
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha confermato la confisca disposta dal Tribunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e dell'art. 240-bis cod. pen. La Corte ha ritenuto che, pur non essendo la confisca automatica per la mera detenzione (come avviene per la cessione), possa essere disposta ai sensi dell'art. 240-bis quando ricorra sproporzione tra disponibilità e reddito e non sia giustificata la provenienza. Il giudice di merito ha motivato in modo non manifestamente illogico la sproporzione e la mancata prova della provenienza (denaro rinvenuto in camera dei figli in una busta similare a quella dello stupefacente; imputato privo di reddito personale; giustificazioni sul conto della moglie ritenute insufficienti). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali del grado e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rinvio alla normativa penale che consente, in combinato disposto con l'art. 240-bis cod. pen., la confisca per sproporzione di utilità riconducibili a reati previsti dal testo unico stupefacenti; la Corte ne riconosce l'applicabilità al caso in esame per consentire la confisca della somma quando ricorra sproporzione e manchi la giustificazione della provenienza
art. 240-bis cod. pen.
Disposizione che consente la confisca per sproporzione quando il patrimonio o le utilità risultano essere sproporzionate rispetto al reddito dichiarato o ai mezzi leciti del soggetto e non ne sia giustificata la provenienza; applicata al caso di detenzione stupefacenti mediante rinvio operato dall'art. 85-bis
art. 240 cod. pen.
Norma citata dalla Corte per distinguere i diversi istituti di confisca: la Corte osserva che art. 240 e le disposizioni specifiche (e.g. art. 73, comma 7-bis d.P.R. 309/1990) sono riferibili soprattutto all'ipotesi di cessione/traffico e non al mero possesso, per cui non sono automaticamente applicabili nel caso di detenzione se non attraverso il meccanismo di cui all'art. 240-bis
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Distinzione tra le fattispecie: comma 1 riguarda la mera detenzione illecita (per la quale non opera automaticamente la confisca di denaro come nel caso di cessione), comma 5 e 7-bis si riferiscono ad ipotesi di cessione/traffico per le quali operano specifici strumenti di ablazione; la Corte richiama comunque che l'art. 85-bis può estendere l'ambito di applicazione della confisca per sproporzione
art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159)
Modifica che ha ampliato l'elenco dei delitti presupposto dell'art. 85-bis includendo anche la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, con effetto retroattivo nei limiti dell'art. 200 c.p.; la Corte richiama la rilevanza di tale modifica per la determinazione del regime applicabile in funzione della legge vigente al momento della sentenza di primo grado
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che prevede la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (qui utilizzata per dedurre violazione di norme sui presupposti della confisca)
artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Richiamati per motivare lo svolgimento del giudizio con contraddittorio scritto, in assenza di richiesta di trattazione orale; norme procedurali sul rito del giudizio di legittimità
Massime di principio
- La confisca del denaro sequestrato in relazione a reati di mera detenzione di stupefacenti non è automatica: non si applicano direttamente gli istituti predisposti per la cessione/traffico (art. 240 cod. pen. o art. 73 comma 7-bis DPR 309/1990), ma può essere disposta ai sensi dell'art. 240-bis (confisca per sproporzione) tramite il rinvio operato dall'art. 85-bis DPR 309/1990 quando emerga sproporzione tra disponibilità e redditi leciti e non vi sia giustificazione della provenienza
- Se si contesta una confisca per sproporzione, il giudice di merito può legittimamente ritenere la sproporzione sulla base di elementi indiziari (ammontare, luogo e modo del rinvenimento, collegamenti con lo stupefacente) se il ricorrente non dimostra adeguatamente la provenienza lecita del denaro
- La prova documentale della provenienza lecita (es. estratti conto, flussi bancari) deve essere chiara, diretta e sufficientemente collegata alla somma sequestrata: prelievi numerosi e generici dalla disponibilità di un coniuge possono non essere ritenuti sufficienti a escludere la sproporzione
- Le modifiche legislative che ampliano i delitti presupposto per la confisca per sproporzione (art. 85-bis) possono avere effetti retroattivi nei limiti dell'art. 200 c.p.; pertanto, nel valutare il regime applicabile, il riferimento è alla legge in vigore al momento della sentenza di primo grado se compatibile con i limiti di retroattività
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale formulare motivi sostanziali e ben fondati: ricorsi manifestamente infondati vengono dichiarati inammissibili e comportano condanne alle spese del giudizio e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende)
- Pratica consigliata per evitare confische: mantenere tracciabilità dei flussi finanziari, conservare documentazione probante (bonifici, ricevute, atti di lavoro o indennità) e dimostrare collegamento diretto tra le somme e fonti lecite; separare il denaro connesso a terzi e annotare operazioni che giustifichino disponibilità economiche
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