Cassazione Penale, Sentenza n. 22918/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 24/02/2022 che aveva confermato la condanna di Trigilio per il reato di truffa, escludendo la recidiva. Il difensore denunciava: (i) rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto, con motivazione apparente perché non sarebbe stato indicato l'ammontare del danno/profitto e non sarebbe stato valutato l'elemento psicologico; (ii) mancata concessione della sospensione condizionale della pena per pretesi precedenti, tra cui una bancarotta fraudolenta che il ricorrente affermava non aver mai commesso e precedenti del 1964 ormai estinti ai sensi dell'art. 167 c.p.; (iii) violazione del principio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio e carenze motivazionali generiche nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato adeguatamente: ha considerato la particolare astuzia e determinazione dell'imputato, il coinvolgimento di numerose persone e il danno complessivo (la sentenza di primo grado stimava 8 persone offese con esborsi di circa €150-200 ciascuno), valutando la professionalità del delitto e quindi l'assenza della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Quanto alla sospensione condizionale della pena, il certificato del casellario giudiziale risultava recare una condanna per bancarotta fraudolenta della Corte d'Appello di Napoli del 15/11/2013, irrevocabile il 24/02/2014, che impediva il beneficio. L'ultimo motivo è stato ritenuto generico e privo di censure specifiche. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità perché il danno complessivo e la professionalità/astuzia del comportamento (più soggetti coinvolti e somma complessiva non trascurabile) escludono la particolare tenuità del fatto
art. 167 cod. pen.
Il ricorrente invocava l'estinzione di precedenti del 1964 ai sensi di tale norma; la Corte ha rilevato tuttavia che il casellario recava una condanna recente per bancarotta fraudolenta, perciò l'argomento non ha portato all'accoglimento
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 640 cod. pen. (truffa)
reato di truffa (art. 640 c.p.)
Sostanziale riferimento al reato per cui il Trigilio era stato condannato; la Corte d'Appello ha confermato la condanna per truffa sulla base degli elementi probatori e della valutazione della professionalità del comportamento
Massime di principio
- Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è necessario dimostrare concretamente la minima entità del danno e del profitto e l'assenza di modalità di azione 'professionali' o particolarmente astute; valutazioni sommarie o generiche sono insufficienti
- La sospensione condizionale della pena può essere preclusa da precedenti penali significativi anche se il ricorrente contesta la loro esistenza: è essenziale verificare con cura il certificato del casellario giudiziale e procedurale prima di dedurre l'errore
- In Cassazione le doglianze devono essere specifiche e circostanziate: motivi generici o privi di specifiche censure sulla sentenza impugnata sono dichiarati manifestamente infondati o inammissibili
- La quantificazione del danno, il numero delle vittime e le modalità operative sono elementi valutati concretamente dal giudice per escludere la particolare tenuità; riassunti numerici o puntuali nella sentenza di merito (anche richiamati in appello) possono legittimare il rigetto dell'istanza di non punibilità
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso sanzioni economiche (spese processuali, somme alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pertanto il ricorso deve essere valutato con attenzione sul piano della fondatezza e della concretezza
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