Provvedimento AGCM I805G n. 31074 del 20/02/2024
PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE SCATOLIFICIO IDEALKART
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento ridetermina, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 951/2023, la sanzione già irrogata a Scatolificio Idealkart S.r.l. per la partecipazione a un’unica e complessa intesa restrittiva nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato. L’Autorità conferma l’accertamento dell’infrazione ai sensi dell’art. 101 TFUE e ricalibra solo il trattamento sanzionatorio, valorizzando il diverso grado di coinvolgimento della società e la tutela dell’efficacia del programma di clemenza. La sanzione viene così rideterminata da 735.188 euro a 459.492 euro.
Scatolificio Idealkart S.r.l. - intesa restrittiva nel cartone ondulato - rideterminazione della sanzione da 735.188 euro a 459.492 euro
Scatolificio Idealkart S.r.l. - rideterminazione della sanzione per intesa nel cartone ondulato
Il provvedimento conclude il procedimento I/805G, avviato per dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 951/2023, che aveva annullato solo la parte sanzionatoria del precedente provvedimento AGCM del 17 luglio 2019 nei confronti di Scatolificio Idealkart S.r.l. L’Autorità conferma integralmente l’accertamento dell’infrazione ex art. 101 TFUE e si limita a rideterminare l’ammenda in base a criteri di proporzionalità e personalizzazione della sanzione.
Parte e contesto del procedimento
Scatolificio Idealkart S.r.l. opera nella produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. Al tempo dell’infrazione il capitale sociale era ripartito tra Ettore Tosatto (47,5%), Simone Tosatto (47,5%) e Augusto Tosatto (5%); il fatturato 2018 era di circa 18 milioni di euro. Il procedimento di rideterminazione segue la sentenza del giudice amministrativo, che ha ritenuto necessario evitare un appiattimento della sanzione sul tetto edittale e ha chiesto all’Autorità di motivare in modo puntuale l’adeguatezza del nuovo importo.
Infrazione originariamente accertata
Nel provvedimento del 2019 l’AGCM aveva accertato una unica e complessa intesa continuata nel tempo, avente oggetto restrittivo della concorrenza, nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. Oltre a Idealkart, risultavano coinvolte numerose imprese del settore e l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato. Per Idealkart la sanzione iniziale era stata fissata in 735.188 euro.
Effetti della sentenza del Consiglio di Stato
La sentenza n. 951/2023 ha annullato il provvedimento soltanto nella parte relativa alla quantificazione della sanzione nei confronti di Idealkart. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la struttura del trattamento sanzionatorio, così come applicata, non consentisse una sufficiente differenziazione in funzione delle specificità della condotta e del ruolo del singolo operatore, richiedendo quindi una nuova valutazione orientata alle effettive responsabilità e alla proporzionalità complessiva.
Istruttoria di rideterminazione e difese della parte
Nel nuovo procedimento la società è stata sentita in audizione e ha depositato memorie difensive. Idealkart ha sostenuto, tra l’altro, che la sentenza di appello avesse assorbito alcune sue doglianze e che, in ogni caso, la sanzione dovesse tener conto della mancata produzione di effetti restrittivi dell’intesa e del proprio programma di compliance antitrust, da valorizzare in termini attenuanti. Ha inoltre contestato il modo in cui era stato applicato lo sconto collegato alla collaborazione prestata nell’ambito del programma di clemenza.
Valutazioni dell’Autorità sui criteri di calcolo
L’Autorità esclude che in questa sede possano essere riaperte questioni sull’esistenza dell’infrazione o sulla responsabilità della società, già confermate dal giudice. Per conformarsi alla sentenza, l’AGCM mantiene fermi i parametri originari di quantificazione - valore delle vendite, coefficiente di gravità, durata dell’infrazione e attenuanti/aggravanti - ma rimodula le riduzioni ex punto 34 delle Linee guida sanzioni. Viene introdotta una distinzione tra coinvolgimento lieve, medio e pieno, fondata su ruolo, durata e attenuanti, precisando che la compliance antitrust non incide sulla classificazione del livello di partecipazione perché successiva alla cessazione dell’illecito.
Rideterminazione per Scatolificio Idealkart
Per Idealkart il coinvolgimento è qualificato come lieve, poiché la partecipazione all’intesa è durata 2,23 anni ed era già stata riconosciuta una riduzione soggettiva del 20% per il ruolo depotenziato e di minore rilievo strategico. A tale riduzione viene aggiunto un ulteriore 20%, per un totale del 40% ex punto 34 delle Linee guida. La società aveva inoltre beneficiato, nel provvedimento originario, di una riduzione del 50% per il programma di clemenza, in quanto secondo leniency applicant; per non pregiudicare l’interesse pubblico alla collaborazione con l’Autorità, viene riconosciuto un ulteriore sconto del 10% rispetto alla sanzione finale.
Importo finale e chiusura
La sanzione viene così rideterminata in 459.492 euro, calcolata partendo dalla soglia ex art. 15, comma 1-bis, L. 287/1990 pari a 1.837.969 euro, ridotta del 50% per la clemenza, quindi ulteriormente decurtata del 40% per il livello di coinvolgimento e infine del 10% aggiuntivo a tutela del programma di clemenza. L’importo corrisponde al 2,5% del fatturato complessivo della società ed è inferiore al limite edittale del 10%. Il provvedimento dispone la notifica alla parte e la pubblicazione nel Bollettino AGCM.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento I/805G nasce dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 951 del 27 gennaio 2023, che ha annullato in parte il precedente provvedimento AGCM del 17 luglio 2019 limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata a Scatolificio Idealkart S.r.l. La decisione d’appello non ha messo in discussione l’accertamento dell’infrazione, ma ha richiesto una nuova motivazione e una rideterminazione della sanzione secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.
Infrazione originaria e perimetro dell’accertamento
Nel provvedimento del 2019 l’Autorità aveva accertato una unica e complessa intesa continuata nel tempo, contraria all’art. 101 TFUE, nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. Tra i soggetti coinvolti figuravano numerose imprese del settore e l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato; per Scatolificio Idealkart era stata irrogata una sanzione di 735.188 euro. Nel presente procedimento non si riapre il merito dell’accertamento, che resta confermato nei suoi profili materiale, personale e temporale.
Criteri di rideterminazione della sanzione
Per conformarsi ai dicta del giudice amministrativo, l’Autorità conferma gli elementi originari di quantificazione della sanzione, ma rimodula le percentuali di riduzione ex punto 34 delle Linee guida sanzioni. Viene adottata una distinzione tra partecipazione lieve, media e piena, in funzione del ruolo svolto, della durata della partecipazione e dell’eventuale presenza di attenuanti, escludendo dal calcolo del livello la sola attenuante legata al programma di compliance antitrust perché successiva alla cessazione dell’infrazione.
Posizione di Scatolificio Idealkart
La società aveva sostenuto che l’intesa non avesse prodotto effetti restrittivi e che il proprio programma di compliance dovesse essere valorizzato con una riduzione maggiore; aveva inoltre chiesto un diverso trattamento dello sconto collegato alla clemenza. L’Autorità respinge tali rilievi nella parte in cui mirano a rimettere in discussione l’accertamento dell’illecito o a riaprire profili già definiti, ma riconosce la necessità di un ulteriore correttivo sanzionatorio in ragione dell’effettivo coinvolgimento e dell’interesse pubblico al funzionamento del programma di clemenza.
Esito e importo finale
Scatolificio Idealkart è qualificata come partecipante con coinvolgimento lieve, poiché la sua partecipazione all’intesa è durata 2,23 anni ed era già stata riconosciuta una riduzione soggettiva del 20%. A tale riduzione viene aggiunto un ulteriore 20%, portando la riduzione complessiva al 40% ai sensi del punto 34 delle Linee guida. Inoltre, per salvaguardare l’efficacia del programma di clemenza, viene applicato un ulteriore sconto del 10% sul risultato finale. La sanzione viene quindi rideterminata in 459.492 euro, pari al 2,5% del fatturato complessivo della società.
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