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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27130/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a Irpef e Irap, notificatagli come socio illimitatamente e solidalmente responsabile di una società di persone, per debiti sociali già oggetto di precedente cartella notificata alla società nel 2003. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso e la commissione regionale, decidendo sull’appello dell’ente della riscossione e sull’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, aveva confermato l’accoglimento ritenendo maturata la prescrizione, osservando che la notifica al socio era intervenuta nel 2008 e che quella alla società non era idonea a valere anche nei confronti del socio. L’ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2291 c.c.: da un lato ha sostenuto che i crediti erariali per Irpef e Irap si prescrivono nel termine decennale e non in quello quinquennale; dall’altro ha sostenuto che la notifica della cartella alla società di persone interrompe la prescrizione anche nei confronti del socio, in ragione della responsabilità solidale e illimitata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondate entrambe le censure. Ha affermato che, per i crediti erariali relativi a Irpef e Irap, in difetto di una previsione speciale di termine più breve, opera la prescrizione ordinaria decennale; non trova applicazione il termine quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., poiché l’obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario. Ha inoltre ribadito che, nelle società di persone, il socio risponde delle obbligazioni sociali anche tributarie e che, in base agli artt. 2267, 2291 e 1310 c.c., la notificazione della cartella alla società produce effetto interruttivo anche nei confronti dei soci. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1310 c.c.

    la notificazione della cartella alla società di persone interrompe la prescrizione anche nei confronti dei soci obbligati in solido.

  • art. 2291 c.c.

    il socio di società di persone è responsabile delle obbligazioni sociali in via illimitata e solidale.

  • art. 2267 c.c.

    concorre a fondare il principio secondo cui il debito sociale è anche debito del socio nelle società di persone.

  • art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.

    non si applica ai crediti erariali per Irpef e Irap, perché l’obbligazione tributaria non è qualificabile come prestazione periodica nel senso previsto dalla norma.

  • art. 2946 c.c.

    costituisce il termine ordinario decennale applicabile in mancanza di una prescrizione speciale più breve.

Massime di principio

  • I crediti erariali relativi a Irpef e Irap, in mancanza di una previsione normativa di prescrizione più breve, si prescrivono nel termine ordinario decennale.
  • L’obbligazione tributaria, pur riferita a imposte dovute con cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario: non si applica automaticamente la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche.
  • Nelle società di persone, il socio risponde delle obbligazioni sociali anche di fonte tributaria; perciò l’atto notificato alla società è idoneo a interrompere la prescrizione anche nei confronti del socio.
  • Ai fini dell’interruzione della prescrizione, la notifica della cartella al debitore principale produce effetti anche verso gli obbligati solidali secondo il principio dell’art. 1310 c.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioPartecipazioni socialiImpugnazioni
RamiTributiSocietarioProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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