Cassazione Civile, Ordinanza n. 34384/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto che aveva prestato fideiussione per le obbligazioni di una società poi fallita ha opposto un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca originaria per il pagamento di un mutuo chirografario. Nel giudizio di merito si è discusso, da un lato, della legittimazione attiva della società cessionaria del credito e della sua mandataria con rappresentanza, in relazione a una cessione in blocco ex art. 58 TUB pubblicata in Gazzetta Ufficiale; dall’altro, della validità e dell’efficacia della fideiussione, della decorrenza del termine semestrale ex art. 1957 c.c., dell’asserita liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. per concessione di nuovo credito alla debitrice principale nonostante il peggioramento della sua situazione economica, nonché dell’autenticità della firma apposta sulla documentazione di finanziamento. La Corte d’appello ha accolto l’appello principale della cessionaria e rigettato l’appello incidentale del fideiussore. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione degli artt. 81 c.p.c. e 2725 c.c. per la prova della cessione del credito; 2) violazione degli artt. 1957 e 1955 c.c. sulla decorrenza del termine di decadenza del creditore verso il fideiussore; 3) violazione dell’art. 1956 c.c. per l’asserita prova della mancanza di difficoltà economiche della debitrice principale; 4) violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per l’adesione alla CTU grafologica che attribuiva al ricorrente la sottoscrizione del mutuo/fideiussione; 5) violazione degli artt. 112 e 159, co. 3, c.p.c. e dell’art. 1421 c.c., con censure formulate in modo ritenuto oscuro e non intelligibile. La cessionaria ha proposto ricorso incidentale condizionato, poi rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto provata la cessione in blocco del credito sulla base della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, della condotta processuale della cedente e degli elementi oggettivi del credito, in coerenza con la giurisprudenza sull’art. 58 TUB. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la Corte territoriale si era conformata all’orientamento consolidato secondo cui, nel mutuo con obbligazione unica rateizzata, il termine dell’art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell’ultima rata e non dalle singole scadenze. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e perché non coglieva la duplice autonoma ratio della decisione di merito, fondata sia sulla mancata prova dei presupposti dell’art. 1956 c.c. sia sulla conoscenza della situazione della società da parte del fideiussore. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivisitazione del fatto e della CTU, non consentita in sede di legittimità. Il quinto motivo è stato giudicato inammissibile per assoluta incomprensibilità delle censure. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
non applicabile alla successione a titolo particolare nel diritto controverso; la fattispecie è ricondotta all'art. 111 c.p.c.
art. 111 c.p.c.
disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso; il successore può intervenire nel giudizio di legittimità solo in determinati casi e qui la questione non ha determinato preclusioni
art. 58 d.lgs. n. 385/1993
la cessione in blocco dei crediti bancari può essere provata mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e valutazione complessiva delle risultanze di fatto; l'avviso ha efficacia verso i debitori ceduti e valore indiziario
art. 1264 c.c.
l'adempimento pubblicitario della cessione in blocco può essere surrogato dalla notificazione della cessione al debitore ceduto, che non richiede forme particolari
art. 2725 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma il motivo è dichiarato inammissibile per mancato confronto con la motivazione della Corte di merito
art. 1957 c.c.
nel mutuo con obbligazione unica rateizzata il termine di sei mesi decorre dalla scadenza dell'ultima rata, non dalle singole rate
art. 1955 c.c.
richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 1957 c.c., ma senza esito nel merito perché il motivo è inammissibile
art. 1956 c.c.
il fideiussore si libera solo se prova la concessione di nuovo credito dopo il deterioramento delle condizioni economiche del debitore e la consapevolezza del creditore; in difetto la censura è inammissibile
art. 366, n. 6, c.p.c.
il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza quando non riporta specificamente gli elementi fattuali e documentali rilevanti
art. 132, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o della CTU se la decisione contiene motivazione non apparente e non contraddittoria
art. 112 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo, ma la censura è stata ritenuta oscura e non intellegibile
art. 159, comma 3, c.p.c.
richiamato nel quinto motivo, ma la censura è stata ritenuta oscura e non intellegibile
art. 1421 c.c.
richiamato nel quinto motivo, ma senza una censura chiaramente formulata e quindi inammissibile
art. 360 c.p.c.
invocato come parametro di legittimità; la Corte ribadisce che non è consentita la rivalutazione del fatto e che il vizio va specificamente e chiaramente individuato
art. 111 Cost.
la motivazione della sentenza di merito era sufficiente a integrare il minimo costituzionale
art. 2697 c.c.
implicito nel richiamo all'onere della prova sui presupposti dell'art. 1956 c.c.; la parte che invoca la liberazione deve provarne i presupposti
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento idoneo a rendere efficace la cessione verso i debitori ceduti; in caso di contestazione, il giudice può valorizzare complessivamente anche la condotta processuale della cedente e gli elementi oggettivi del credito per accertare l'effettiva inclusione del singolo rapporto nel perimetro ceduto.
- Per denunciare in cassazione una violazione di legge occorre confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo che si limiti ad affermazioni generiche o a riproporre la propria lettura dei fatti è inammissibile.
- Nel contratto di mutuo rateizzato, ai fini dell'art. 1957 c.c., l'obbligazione principale è unitaria e il termine semestrale per agire contro il fideiussore decorre dalla scadenza dell'ultima rata, non dalle singole scadenze intermedie.
- La liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. richiede la prova congiunta dell'ulteriore concessione di credito dopo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore e della consapevolezza del creditore; in mancanza di tale prova la domanda è infondata o il motivo è inammissibile se non autosufficiente.
- Il vizio di motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla CTU o sulle risultanze fattuali, salvo che la motivazione sia assente, apparente o intrinsecamente contraddittoria.
- Un motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e intelligibile; censure oscure, non ancorate agli atti o formulate in modo apodittico sono inammissibili.
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