Regolamento (UE) 2021/875
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/875 della Commissione del 25 maggio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Sõir» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/875 dispone la registrazione nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette del nome "Sõir" come IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dall’Estonia e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo è essenziale e si limita a formalizzare l’iscrizione, precisando la classe di prodotto interessata e la decorrenza dell’atto.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Sõir" come IGP.
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, nell’Unione europea, del nome "Sõir" per un prodotto agricolo/alimentare estone rientrante nella classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa agli "altri prodotti di origine animale". Il regolamento opera su tutto il territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Non contiene esclusioni specifiche ulteriori oltre alla qualificazione del prodotto registrato.
Registrazione di "Sõir" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/875 della Commissione, adottato il 25 maggio 2021, iscrive il nome "Sõir" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e attua la fase conclusiva della procedura di registrazione.
Presupposti della registrazione
Dai considerando emerge che la domanda di registrazione presentata dall’Estonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione del nome poteva essere disposta senza ulteriori passaggi procedurali.
Oggetto della tutela e classificazione del prodotto
L’articolo 1 precisa che "Sõir" è registrato come IGP e che il nome identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè la categoria degli "altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)". La disposizione è rilevante per la qualificazione del prodotto ai fini della protezione UE della denominazione.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Registrazione del nome "Sõir" come IGP
L’articolo 1 stabilisce che il nome "Sõir" è registrato come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 1.4 "Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Dai considerando risulta che la domanda di registrazione presentata dall’Estonia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento; per questo motivo la Commissione procede alla registrazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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