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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/875

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/875 della Commissione del 25 maggio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Sõir» (IGP)]

Normativa europea32021R0875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/875 dispone la registrazione nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette del nome "Sõir" come IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dall’Estonia e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo è essenziale e si limita a formalizzare l’iscrizione, precisando la classe di prodotto interessata e la decorrenza dell’atto.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Sõir" come IGP.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’Unione europea, del nome "Sõir" per un prodotto agricolo/alimentare estone rientrante nella classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa agli "altri prodotti di origine animale". Il regolamento opera su tutto il territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Non contiene esclusioni specifiche ulteriori oltre alla qualificazione del prodotto registrato.

Registrazione di "Sõir" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/875 della Commissione, adottato il 25 maggio 2021, iscrive il nome "Sõir" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e attua la fase conclusiva della procedura di registrazione.

Presupposti della registrazione

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione presentata dall’Estonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione del nome poteva essere disposta senza ulteriori passaggi procedurali.

Oggetto della tutela e classificazione del prodotto

L’articolo 1 precisa che "Sõir" è registrato come IGP e che il nome identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè la categoria degli "altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)". La disposizione è rilevante per la qualificazione del prodotto ai fini della protezione UE della denominazione.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione del nome "Sõir" come IGP

L’articolo 1 stabilisce che il nome "Sõir" è registrato come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 1.4 "Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione presentata dall’Estonia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento; per questo motivo la Commissione procede alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine e indicazioni geografichequalità dei prodotti alimentarimarchi e indicazioni geografiche

Testo integrale

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