Regolamento (UE) 2021/1342
Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione del 27 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell’esercizio di tale supervisione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce come la Commissione europea debba vigilare, durante i periodi transitori previsti dal regolamento (UE) 2018/848, sui paesi terzi e sulle autorità/organismi di controllo riconosciuti per le importazioni di prodotti biologici. Definisce il contenuto delle relazioni annuali, gli obblighi di comunicazione immediata tramite OFIS, la possibilità di richiedere informazioni aggiuntive ed effettuare esami in loco. Prevede inoltre i casi in cui l'inclusione negli elenchi UE può essere modificata, sospesa o revocata per mancata collaborazione, informazioni incomplete, non conformità o rischi di inganno del consumatore.
Norme sulla supervisione del riconoscimento di paesi terzi e di autorità/organismi di controllo per le importazioni di prodotti biologici nell'Unione, con obblighi informativi, riesame periodico e possibili sospensione o revoca dell'inclusione negli elenchi UE.
Ambito di applicazione
Si applica ai paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza per le importazioni di prodotti biologici ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, nonché alle autorità e agli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Riguarda la supervisione da parte della Commissione, sulla base delle relazioni annuali, di ulteriori informazioni e di eventuali esami in loco. Opera nel contesto dei regimi transitori di importazione e si applica dal 1o gennaio 2022: gli articoli 1 e 3 fino al 31 dicembre 2026, gli articoli 2 e 4 fino al 31 dicembre 2024. Non disciplina la produzione biologica in generale, ma solo il controllo del mantenimento del riconoscimento per le importazioni dai paesi terzi e dagli organismi/autorità di controllo interessati.
Supervisione del riconoscimento di paesi terzi e di autorità/organismi di controllo per le importazioni di prodotti biologici
Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2018/848 disciplinando la vigilanza della Commissione sui regimi di importazione basati sull'equivalenza previsti dal previgente regolamento (CE) n. 834/2007. La finalità è garantire che, durante i periodi transitori, i prodotti biologici importati continuino a provenire da sistemi di produzione e controllo equivalenti e che il riconoscimento dei soggetti interessati resti subordinato a un controllo continuo e documentato.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che il riconoscimento dei paesi terzi ai fini dell'equivalenza terminerà il 31 dicembre 2026, mentre quello delle autorità e degli organismi di controllo terminerà il 31 dicembre 2024. Fino a tali scadenze, i prodotti importati devono continuare a rispettare norme di produzione e misure di controllo equivalenti a quelle del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle sue modalità di applicazione. Per questo motivo il regolamento stabilisce obblighi informativi, meccanismi di verifica e poteri della Commissione di sospendere o revocare l'inclusione negli elenchi UE.
Ambito di applicazione
Il testo si applica ai paesi terzi riconosciuti ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e alle autorità/organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La disciplina riguarda esclusivamente la supervisione del riconoscimento per le importazioni di prodotti biologici nell'Unione, non la disciplina generale della produzione biologica nel mercato interno. Dal punto di vista temporale, il regolamento è applicabile dal 1o gennaio 2022; gli articoli relativi ai paesi terzi operano fino al 31 dicembre 2026, mentre quelli relativi alle autorità/organismi di controllo fino al 31 dicembre 2024.
Obblighi informativi dei paesi terzi
Ai sensi dell'articolo 1, i paesi terzi devono presentare alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno una relazione annuale molto dettagliata. La relazione deve descrivere lo sviluppo della produzione biologica, i prodotti ottenuti, le superfici coltivate, le regioni di produzione, il numero di produttori e le attività di trasformazione, nonché la natura dei prodotti esportati verso l'Unione. Devono inoltre essere indicate le attività di monitoraggio e sorveglianza svolte, gli eventuali aggiornamenti delle norme di produzione equivalenti, delle misure di controllo equivalenti e del fascicolo tecnico, oltre al link all'elenco aggiornato degli operatori controllati e a ogni altra informazione ritenuta pertinente.
Il paese terzo deve inoltre comunicare senza indugio, tramite la piattaforma OFIS, ogni modifica delle misure vigenti o della loro attuazione, in particolare del sistema di controllo, nonché ogni modifica dei dati amministrativi contenuti nell'elenco di riconoscimento.
Poteri di verifica della Commissione sui paesi terzi
La Commissione può in qualsiasi momento chiedere ulteriori informazioni, anche sotto forma di relazioni di esame in loco redatte da esperti indipendenti. Se la valutazione dei rischi o un sospetto di non conformità lo richiedono, può disporre un esame in loco effettuato da esperti da essa designati. Inoltre, quando uno Stato membro comunica sospetti fondati di irregolarità o infrazione, la Commissione ne informa l'autorità competente del paese terzo, la quale deve investigare e rispondere entro 30 giorni di calendario sia alla Commissione sia allo Stato membro interessato.
Obblighi informativi delle autorità e degli organismi di controllo
L'articolo 2 impone alle autorità e agli organismi di controllo di trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione annuale che aggiorni il fascicolo tecnico iniziale. Tale relazione deve contenere una panoramica delle attività svolte nei paesi terzi interessati, con indicazione del numero di operatori e gruppi di operatori, dei prodotti e delle categorie interessate e dei codici tariffari. Devono essere riportati gli aggiornamenti delle norme di produzione e delle misure di controllo equivalenti, la descrizione delle attività di controllo dell'anno precedente, le irregolarità e infrazioni rilevate, i provvedimenti correttivi adottati, la relazione di valutazione più recente dell'organismo di accreditamento o dell'autorità competente e il sito internet con l'elenco degli operatori certificati e un punto di contatto.
Le informazioni richieste dalla Commissione in aggiunta alla relazione annuale devono essere trasmesse tramite OFIS o, comunque, in formato elettronico.
Supervisione periodica e approccio basato sul rischio
La Commissione deve riesaminare regolarmente il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo, potendo richiedere l'assistenza degli Stati membri. La natura della supervisione è espressamente ancorata a un approccio basato sul rischio di non conformità, considerando in particolare il volume dei prodotti certificati, le esportazioni verso l'Unione e i risultati delle valutazioni in loco, della sorveglianza e del riesame pluriennale svolti dagli organismi di accreditamento o dalle autorità competenti.
Modifica, sospensione e revoca dell'inclusione negli elenchi UE
Per i paesi terzi, la Commissione può modificare le specifiche dell'elenco in ogni momento sulla base delle informazioni ricevute. Può sospendere l'inclusione se il paese terzo non fornisce le informazioni richieste, rifiuta un esame in loco o non adotta tempestivamente i correttivi richiesti entro il termine fissato dalla Commissione, che non può essere inferiore a 30 giorni. La revoca è prevista, tra l'altro, in caso di mancata trasmissione puntuale della relazione annuale, di relazione incompleta, di mancata disponibilità o comunicazione delle informazioni sul fascicolo tecnico o sul sistema di controllo e di rifiuto dell'esame in loco.
Per le autorità e gli organismi di controllo, la Commissione dispone di poteri analoghi di modifica e sospensione. La revoca può intervenire, oltre che nei casi di mancata o incompleta relazione annuale e di mancata collaborazione informativa, anche se non sono rese disponibili le informazioni sulle indagini relative a non conformità, se mancano provvedimenti correttivi adeguati, se l'esame in loco è rifiutato o ha esito negativo per malfunzionamento sistematico delle misure di controllo, oppure in qualsiasi altra situazione idonea a fuorviare il consumatore circa la natura reale dei prodotti certificati.
Prima della revoca, la Commissione deve comunque invitare l'interessato a porre rimedio alle criticità entro un termine non inferiore a 30 giorni, fissato in funzione della gravità del problema.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1o gennaio 2022. Le disposizioni concernenti i paesi terzi restano applicabili fino al 31 dicembre 2026, mentre quelle relative alle autorità e agli organismi di controllo fino al 31 dicembre 2024. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Relazione annuale dei paesi terzi
L'articolo 1 impone ai paesi terzi riconosciuti ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 di trasmettere alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale contenente: sviluppo della produzione biologica, prodotti ottenuti, superficie coltivata, regioni di produzione, numero di produttori e attività di trasformazione; natura dei prodotti biologici esportati verso l'Unione; attività di monitoraggio e sorveglianza svolte nell'anno precedente e relativi risultati; aggiornamenti delle norme di produzione e delle misure di controllo equivalenti; aggiornamenti del fascicolo tecnico; indirizzo Internet dell'elenco degli operatori controllati e punto di contatto; ogni altra informazione pertinente.
Comunicazioni immediate e controlli supplementari sui paesi terzi
I paesi terzi devono comunicare senza indugio, tramite OFIS, ogni modifica delle misure vigenti o della loro attuazione, in particolare del sistema di controllo, nonché ogni modifica dei dati amministrativi riportati nell'elenco UE. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento, comprese relazioni di esame in loco redatte da esperti indipendenti, e può disporre esami in loco da parte di esperti da essa designati sulla base di una valutazione del rischio o del sospetto di non conformità.
Gestione dei sospetti di irregolarità nei paesi terzi
Se la Commissione riceve da uno Stato membro una comunicazione di sospetti fondati di irregolarità o infrazione in relazione a prodotti biologici importati, ne informa l'autorità competente del paese terzo. Quest'ultima deve indagare sull'origine della presunta irregolarità o infrazione e, entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione della Commissione, informare sia la Commissione sia lo Stato membro interessato sull'esito dell'indagine e sui provvedimenti adottati.
Relazione annuale delle autorità e degli organismi di controllo
L'articolo 2 prevede che le autorità e gli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 trasmettano entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione annuale aggiornata rispetto al fascicolo tecnico iniziale. La relazione deve includere, almeno, una panoramica delle attività nei paesi terzi interessati, numero di operatori e gruppi di operatori, categorie di prodotti e codici tariffari, aggiornamenti delle norme di produzione e delle misure di controllo equivalenti, descrizione delle attività di controllo svolte, irregolarità e infrazioni rilevate, provvedimenti correttivi, copia della più recente relazione di valutazione dell'organismo di accreditamento o dell'autorità competente, indirizzo del sito internet con l'elenco degli operatori certificati e punto di contatto, oltre a ogni altra informazione pertinente.
Supervisione della Commissione sulle autorità e sugli organismi di controllo
La Commissione assicura una supervisione appropriata riesaminando regolarmente il riconoscimento sulla base delle relazioni annuali e di ogni altra informazione ricevuta, potendo richiedere l'assistenza degli Stati membri. La supervisione deve seguire un approccio basato sul rischio di non conformità, tenendo conto del volume di prodotti certificati, delle esportazioni verso l'Unione e dei risultati di valutazioni in loco, sorveglianza e riesami pluriennali effettuati da organismi di accreditamento o autorità competenti.
Riesame, sospensione e revoca del riconoscimento dei paesi terzi
L'articolo 3 stabilisce che la Commissione può modificare in qualsiasi momento le specifiche dell'elenco sulla base delle informazioni ricevute; può sospendere l'inclusione di un paese terzo se questo non fornisce le informazioni richieste, rifiuta un esame in loco o non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi entro il termine fissato dalla Commissione, che non può essere inferiore a 30 giorni. La revoca è prevista, tra l'altro, se la relazione annuale non è trasmessa puntualmente, è incompleta, le informazioni del fascicolo tecnico o del sistema di controllo non sono rese disponibili o comunicate, oppure se il paese terzo rifiuta un esame in loco.
Riesame, sospensione e revoca del riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo
L'articolo 4 prevede che la Commissione possa modificare le specifiche dell'elenco, sospendere l'inclusione se mancano informazioni o se è rifiutato un esame in loco, e sospendere ulteriormente se non sono adottati in tempo i provvedimenti correttivi richiesti, con termine minimo di 30 giorni. La revoca è prevista in caso di mancata trasmissione puntuale o incompletezza della relazione annuale, mancata disponibilità o comunicazione delle informazioni sul fascicolo tecnico o sul sistema di controllo, mancata messa a disposizione delle informazioni sulle indagini relative a una non conformità, assenza di provvedimenti correttivi adeguati, rifiuto o esito negativo dell'esame in loco per malfunzionamento sistematico delle misure di controllo, nonché in ogni altra situazione idonea a fuorviare il consumatore sulla vera natura dei prodotti certificati.
Entrata in vigore, applicazione e durata temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2022. Gli articoli 1 e 3 restano applicabili fino al 31 dicembre 2026, mentre gli articoli 2 e 4 fino al 31 dicembre 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 27 mag 2021Regolamento (UE) 2021/890
- Regolamento · 27 mag 2021Regolamento (UE) 2021/848
- Regolamento · 27 mag 2021Regolamento (UE) 2021/852
- Regolamento · 27 mag 2021Regolamento (UE) 2021/853
- Regolamento · 27 mag 2021Regolamento (UE) 2021/854
- Regolamento · 27 mag 2021Regolamento (UE) 2021/948
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →