Regolamento (UE) 2021/843
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/843 della Commissione del 26 maggio 2021 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva ciazofamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva ciazofamid ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito della procedura di rinnovo e delle valutazioni scientifiche dell’EFSA. La Commissione conclude che la sostanza soddisfa i criteri di approvazione, pur imponendo condizioni specifiche e richieste di informazioni di conferma, in particolare su residui nell’acqua e sull’assenza di proprietà di interferente endocrino. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la voce relativa al ciazofamid nell’elenco delle sostanze approvate. L’applicazione decorre dal 1° agosto 2021 e l’approvazione è valida fino al 31 luglio 2036.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva ciazofamid e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva ciazofamid, utilizzata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, e incide sulla sua approvazione a livello dell’Unione e sulle condizioni per l’autorizzazione dei prodotti che la contengono. Riguarda gli Stati membri, il richiedente dell’approvazione/rinnovo e le autorità competenti coinvolte nella valutazione del rischio e nel controllo dell’immissione sul mercato. È applicabile dal 1° agosto 2021, con approvazione rinnovata fino al 31 luglio 2036; le disposizioni del regolamento sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
Rinnovo dell’approvazione del ciazofamid
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/843 rinnova l’approvazione della sostanza attiva ciazofamid nell’ambito del sistema UE di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La misura discende dalla procedura di riesame e rinnovo svolta sulla base delle valutazioni scientifiche dell’EFSA e tiene conto anche dei criteri relativi agli interferenti endocrini introdotti dal regolamento (UE) 2018/605.
Contesto della valutazione e conclusioni scientifiche
La sostanza ciazofamid era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, quindi, considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inserimento nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione stava per scadere il 31 luglio 2021; la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
L’EFSA ha pubblicato le proprie conclusioni nel 2016 e le ha aggiornate nel 2020, in particolare dopo un mandato della Commissione legato a incertezze sugli artropodi non bersaglio. La Commissione ha inoltre considerato che, sulla base dei dati disponibili, è altamente improbabile che il ciazofamid presenti proprietà di interferente endocrino di tipo estrogenico, androgenico, tiroidogenico o steroidogenico.
Esito del rinnovo e durata dell’approvazione
La Commissione ritiene soddisfatti, per almeno uno o più impieghi rappresentativi, i criteri di approvazione previsti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Di conseguenza, l’approvazione viene rinnovata fino al 31 luglio 2036, con data di applicazione dal 1° agosto 2021.
Il regolamento precisa tuttavia che la valutazione del rinnovo si è basata su un numero limitato di impieghi rappresentativi e che ciò non limita i successivi impieghi autorizzabili dei prodotti fitosanitari contenenti ciazofamid. Per tale ragione non viene mantenuta la restrizione che ne consentiva l’impiego soltanto come fungicida.
Condizioni specifiche e cautele per gli Stati membri
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, con particolare riferimento alle appendici/allegati I e II della relazione stessa.
In sede di valutazione complessiva occorre prestare particolare attenzione a:
- specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente;
- impatto del trattamento sulla valutazione del rischio per i consumatori;
- protezione degli artropodi non bersaglio e dei lombrichi.
Informazioni di conferma richieste al richiedente
Per rafforzare la conclusione sulla sicurezza della sostanza, il regolamento impone al richiedente di fornire ulteriori informazioni di conferma alla Commissione, agli Stati membri e all’EFSA.
In particolare, devono essere presentate informazioni su:
- l’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque di superficie e sotterranee destinate a essere usate per produrre acqua potabile;
- la valutazione aggiornata dei criteri di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, e, se del caso, ulteriori dati per confermare l’assenza di un’attività endocrina.
Il termine per il primo gruppo di informazioni è collegato alla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sul trattamento dell’acqua. Il secondo gruppo di informazioni deve essere presentato entro il 16 giugno 2023.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: la voce del ciazofamid è soppressa dalla parte A dell’allegato e inserita nella parte B come voce n. 146, con indicazione della purezza minima pari a ≥ 935 g/kg, della data di approvazione 1° agosto 2021 e della scadenza 31 luglio 2036.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° agosto 2021, in modo da allinearsi alla scadenza del precedente periodo di approvazione prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/869. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione del ciazofamid
L’approvazione della sostanza attiva ciazofamid è rinnovata alle condizioni indicate nell’allegato I. La nuova data di approvazione è il 1° agosto 2021 e la scadenza è fissata al 31 luglio 2036.
Condizioni specifiche e attenzione nella valutazione
Gli Stati membri, nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare degli allegati/appendici I e II. Nella valutazione globale occorre prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, all’impatto del trattamento sulla valutazione del rischio per i consumatori e alla protezione degli artropodi non bersaglio e dei lombrichi.
Informazioni di conferma richieste al richiedente
Il richiedente deve trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare informazioni di conferma su: (i) l’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque di superficie e sotterranee usate per produrre acqua potabile; (ii) i criteri di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, per confermare l’assenza di attività endocrina.
Termini per la trasmissione delle informazioni
Le informazioni sul punto (i) devono essere fornite entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento specifico sul trattamento dell’acqua e sulla natura dei residui. Le informazioni sul punto (ii) devono essere presentate, con valutazione aggiornata e, se necessario, ulteriori dati, entro il 16 giugno 2023.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
La voce relativa al ciazofamid è soppressa dalla parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e inserita nella parte B come nuova voce n. 146, con le medesime specifiche e con le condizioni di approvazione rinnovata.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° agosto 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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