Regolamento (UE) 2021/850
Regolamento (UE) 2021/850 della Commissione del 26 maggio 2021 che modifica e rettifica l’allegato II e che modifica gli allegati III, IV e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina cosmetica UE per allinearla alle nuove classificazioni CMR introdotte a livello CLP, con particolare attenzione al biossido di titanio. Vengono aggiunte nuove sostanze vietate, introdotte restrizioni specifiche per il biossido di titanio in polvere e precisate le condizioni d’uso del biossido di titanio come colorante e come filtro UV. Il testo interviene anche sull’acido salicilico e corregge un errore di duplicazione nell’allegato II del regolamento cosmetici.
Modifica e rettifica gli allegati II, III, IV e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, aggiornando gli elenchi di sostanze vietate, soggette a restrizioni e autorizzate in relazione alle classificazioni CMR.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato nell’Unione europea e agli operatori del settore cosmetico, con effetti diretti sugli elenchi di sostanze contenuti negli allegati II, III, IV e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. Incide in particolare sull’uso del biossido di titanio e di varie sostanze classificate come CMR ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché sulla correzione di una voce duplicata nell’allegato II. L’articolo 1 si applica dal 1º ottobre 2021 per taluni punti dell’allegato, mentre il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica e rettifica del regolamento cosmetici in relazione alle sostanze CMR
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1223/2009 per adeguarlo alle classificazioni di talune sostanze come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) introdotte dal regolamento delegato (UE) 2020/217. La finalità dichiarata è garantire un’applicazione uniforme del divieto di utilizzo delle sostanze CMR nei cosmetici, la certezza del diritto per operatori e autorità nazionali e un elevato livello di tutela della salute umana.
Contesto normativo e criterio di intervento
Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009, le sostanze classificate CMR di categoria 1A, 1B o 2 sono in linea di principio vietate nei prodotti cosmetici, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 15. In coerenza con tale meccanismo, il regolamento aggiorna gli allegati del regolamento cosmetici per inserire le sostanze vietate o soggette a restrizioni e, quando necessario, per mantenere o precisare le autorizzazioni già esistenti per coloranti e filtri UV.
Sostanze aggiunte all’allegato II: divieto di impiego
L’allegato II viene integrato con una serie di nuove sostanze vietate nei prodotti cosmetici, tutte collegate alla classificazione CMR. Tra queste figurano cobalto, metaldeide (ISO), metilmercurio cloruro, benzo[rst]pentafene, dibenzo[b,def]crisene/dibenzo[a,h]pirene, derivati N-(C13-15-ramificati e lineari alchil) dell’etanolammina, cyflumetofen (ISO), diisoesilftalato, halosulfuron metile (ISO), 2-metilimidazolo, metaflumizone (ISO) e dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)stagno. Si tratta di un adeguamento diretto della disciplina cosmetica alla classificazione armonizzata delle sostanze pericolose.
Acido salicilico: ridefinizione delle restrizioni
La voce 98 dell’allegato III, relativa all’acido 2-idrossi-benzoico (salicylic acid), viene sostituita per allineare pienamente le restrizioni alla conclusione del parere scientifico richiamato nei considerando. La nuova disciplina distingue tre scenari di impiego:
- 3,0 % nei prodotti per capelli/barba e baffi da sciacquare;
- 2,0 % negli altri prodotti, esclusi quelli specificamente indicati nella fascia successiva;
- 0,5 % nelle lozioni per il corpo, ombretto, mascara, eyeliner, rossetti e deodoranti roll-on. Resta inoltre fermo che la sostanza non deve essere usata nei prodotti per bambini di età inferiore a 3 anni, nei prodotti per il cavo orale e nelle applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni per inalazione. L’uso è ammesso per finalità diverse dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto solo se tale diversa finalità risulta chiaramente dalla presentazione del prodotto.
Biossido di titanio: restrizioni specifiche e coerenza tra allegati
La parte più rilevante del regolamento concerne il biossido di titanio (TiO2), classificato come CMR di categoria 2 per inalazione nella forma di polvere contenente almeno l’1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm. In base al parere del CSSC, la sostanza è considerata sicura soltanto in taluni usi limitati: nei prodotti per il viso in polvere libera fino al 25 %, nei prodotti spray aerosol per capelli/barba e baffi fino all’1,4 % per i consumatori e all’1,1 % per l’uso professionale.
Per tale motivo, il biossido di titanio in polvere viene inserito nell’allegato III con una restrizione autonoma e viene espressamente vietato per le applicazioni che possano comportare esposizione per inalazione dell’utilizzatore finale. La voce precisa inoltre che è utilizzabile solo in forma pigmentaria.
Mantenimento dell’uso come colorante e come filtro UV
Parallelamente alle restrizioni, il regolamento conserva la possibilità di utilizzare il biossido di titanio come colorante e come filtro UV, aggiornando però gli allegati IV e VI per rinviare alle limitazioni introdotte nell’allegato III. La voce 143 dell’allegato IV è sostituita per confermare l’uso come colorante bianco, con richiamo ai requisiti di purezza stabiliti dalla disciplina E 171. La voce 27 dell’allegato VI è sostituita per confermare l’uso come filtro UV, ma con l’avvertenza che per i prodotti interessati si applicano le restrizioni e i limiti di concentrazione della nuova voce dell’allegato III.
Il considerando chiarisce inoltre che per il biossido di titanio (nano) alla voce 27 bis dell’allegato VI non sono necessarie misure ulteriori, poiché la voce già esclude gli impieghi che comportino esposizione polmonare per inalazione.
Rettifica di un errore materiale nell’allegato II
Il regolamento corregge anche un errore materiale: la voce 1427 dell’allegato II, relativa al bis(tetrafluoroborato) di nichel (n. CAS 14708-14-6), è soppressa perché inserita due volte dal precedente regolamento (UE) 2019/831. La rettifica evita la duplicazione di una sostanza già vietata.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per alcune modifiche specifiche dell’allegato, l’articolo 1 si applica solo dal 1º ottobre 2021, in particolare per il punto 1, il punto 2, lettera b), e i punti 3 e 4 dell’allegato, così da coordinare l’efficacia con la data di applicazione della classificazione CLP introdotta dal regolamento delegato (UE) 2020/217.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II, III, IV e VI
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III, IV e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 secondo l’allegato del regolamento. Le modifiche recepiscono la classificazione di alcune sostanze come CMR ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e adeguano le condizioni d’uso di specifiche sostanze cosmetiche.
Nuove sostanze vietate nell’allegato II
Sono aggiunte nell’allegato II diverse sostanze classificate CMR, tra cui cobalto, metaldeide (ISO), metilmercurio cloruro, benzo[rst]pentafene, dibenzo[b,def]crisene/dibenzo[a,h]pirene, derivati dell’etanolammina con alchilici C13-15, cyflumetofen (ISO), diisoesilftalato, halosulfuron metile (ISO), 2-metilimidazolo, metaflumizone (ISO) e dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)stagno.
Restrizioni sull’acido salicilico
La voce 98 dell’allegato III è sostituita per l’acido 2-idrossi-benzoico (salicylic acid), con concentrazioni massime diverse a seconda del prodotto: 3,0 % nei prodotti per capelli/barba e baffi da sciacquare; 2,0 % negli altri prodotti, esclusi quelli indicati espressamente; 0,5 % in lozioni per il corpo, ombretto, mascara, eyeliner, rossetti e deodoranti roll-on. Restano i divieti d’uso nei bambini sotto i 3 anni, nei prodotti per il cavo orale, nelle applicazioni con possibile esposizione per inalazione e per finalità diverse dall’inibizione della crescita microbica quando ciò non risulti chiaramente dalla presentazione del prodotto.
Restrizioni sul biossido di titanio
È aggiunta all’allegato III una nuova voce per il biossido di titanio in polvere contenente almeno l’1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm. L’uso è limitato ai prodotti per il viso in polvere libera fino al 25 % e ai prodotti spray aerosol per capelli/barba e baffi fino all’1,4 % per i consumatori e all’1,1 % per l’uso professionale. È consentito solo in forma pigmentaria e non deve essere usato in applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.
Uso del biossido di titanio come colorante e filtro UV
La voce 143 dell’allegato IV e la voce 27 dell’allegato VI sono sostituite per chiarire che il biossido di titanio può restare autorizzato come colorante e come filtro UV, ma con rinvio alle restrizioni dell’allegato III. Per la voce 143 si richiamano i requisiti di purezza dell’E 171; per la voce 27 si precisa che, per i tipi di prodotto indicati nella nuova voce dell’allegato III, si applicano i limiti di concentrazione ivi previsti.
Rettifica dell’allegato II
L’articolo 2 sopprime la voce 1427 dell’allegato II relativa al bis(tetrafluoroborato) di nichel (n. CAS 14708-14-6), in quanto inserita per errore due volte dal regolamento (UE) 2019/831.
Decorrenza e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. L’articolo 1 si applica dal 1º ottobre 2021 per quanto riguarda il punto 1, il punto 2, lettera b), e i punti 3 e 4 dell’allegato, in coerenza con la data di applicazione della nuova classificazione CMR prevista dal regolamento delegato (UE) 2020/217.
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