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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/851

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/851 della Commissione del 26 maggio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

Normativa europea32021R0851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/851 aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati nel quadro del regime dei dazi addizionali all’importazione per alcuni prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina. La modifica deriva dal controllo periodico dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni di prezzo legate all’origine delle merci. L’intervento consiste nella sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica i prezzi rappresentativi applicabili alle importazioni di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché dell’ovoalbumina, aggiornando l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti agricoli rientranti nei settori delle uova e del pollame e, in generale, ai prodotti disciplinati dal sistema dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all’importazione previsto dal regolamento (CE) n. 1484/95. Nel testo pubblicato, la modifica riguarda in concreto una voce dell’allegato I relativa ai pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, classificati al codice NC 0207 14 10, con prezzi differenziati in funzione dell’origine. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/851: aggiornamento dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina. La Commissione motiva la modifica con il controllo periodico dei dati di mercato, dal quale è emersa la necessità di adeguare i prezzi per taluni prodotti in funzione delle variazioni secondo l’origine.

Base giuridica e contesto normativo

Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. I considerando richiamano il ruolo del regolamento (CE) n. 1484/95 come atto attuativo del sistema di applicazione dei dazi addizionali all’importazione e dei prezzi rappresentativi.

Modifica dei prezzi rappresentativi

L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il nuovo testo allegato al regolamento di esecuzione. Nel contenuto riportato, la modifica concerne il codice NC 0207 14 10, relativo ai pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati.

Per tale voce, l’allegato indica:

  • un prezzo rappresentativo di 170,6 EUR/100 kg per l’origine AR;
  • un prezzo rappresentativo di 158,3 EUR/100 kg per l’origine BR;
  • un prezzo rappresentativo di 236,8 EUR/100 kg per l’origine TH;
  • una cauzione, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95, rispettivamente di 45, 51 e 19 EUR/100 kg per le medesime origini.

L’allegato richiama inoltre la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione evidenzia espressamente che l’entrata in vigore immediata è necessaria per assicurare l’applicazione rapida della misura dopo la disponibilità dei dati aggiornati.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del commercio estero nel settore avicolo, il regolamento comporta un aggiornamento immediato dei parametri di riferimento utilizzati per il calcolo dei dazi addizionali all’importazione e delle eventuali cauzioni correlate. L’effetto pratico è rilevante in sede di sdoganamento e di pianificazione delle importazioni, in quanto i valori variano in base al prodotto e all’origine dichiarata.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda i prezzi rappresentativi e la cauzione per i prodotti indicati nell’allegato, in particolare per il codice NC 0207 14 10 (pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati), con valori differenziati per origine (AR, BR, TH).

Motivazione dell’aggiornamento dei prezzi

I considerando precisano che la determinazione dei prezzi rappresentativi si basa su controlli regolari dei dati di mercato e che tali controlli hanno evidenziato la necessità di modificare i prezzi per taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatidazi all'importazionecommercio internazionale

Testo integrale

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