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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/842

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/842 della Commissione del 26 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 per quanto riguarda i requisiti di trasparenza e riservatezza per la valutazione del rischio dell’Unione delle sostanze sottoposte a sorveglianza (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 per adeguarlo al quadro introdotto dal regolamento (UE) 2019/1381 in materia di trasparenza e sostenibilità della valutazione del rischio nella filiera alimentare. Le modifiche incidono su formato dei fascicoli, orientamenti pre-presentazione, notifica degli studi, pubblicazione dei dati e tutela della riservatezza. Viene inoltre fissato un termine di 24 mesi per la presentazione dei fascicoli rilevanti ai fini della decisione sulla sicurezza della sostanza.

Modifica le norme di esecuzione sulla valutazione della sicurezza delle sostanze sottoposte a sorveglianza ai sensi del regolamento (CE) n. 1925/2006, allineandole ai requisiti UE di trasparenza, notifica degli studi e riservatezza.

Ambito di applicazione

Si applica alla procedura di valutazione del rischio da parte dell’EFSA delle sostanze sottoposte a sorveglianza elencate nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine, minerali e altre sostanze agli alimenti. Riguarda gli operatori del settore alimentare e qualsiasi altra parte interessata che presentino fascicoli a sostegno della sicurezza della sostanza, nonché i laboratori e le altre strutture incaricate di effettuare test situati nell’Unione. Si applica ai fascicoli presentati all’Autorità a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, cioè dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; per la decisione della Commissione sono presi in considerazione solo i fascicoli presentati entro 24 mesi dall’entrata in vigore della decisione che inserisce la sostanza nell’allegato III, parte C.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/842: trasparenza e riservatezza nella valutazione della sicurezza delle sostanze sottoposte a sorveglianza

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 per coordinare la procedura di valutazione delle sostanze elencate nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 con il sistema di trasparenza, consultazione pubblica e riservatezza introdotto dal regolamento (UE) 2019/1381. La Commissione evidenzia che, pur non essendo la procedura delle sostanze sottoposte a sorveglianza modellata su una domanda tipica di un singolo richiedente, le nuove regole dell’analisi del rischio alimentare sono comunque pertinenti e devono essere rese applicabili anche a questo ambito.

Contesto e finalità

Il regolamento (CE) n. 1925/2006 armonizza le norme nazionali in materia di aggiunta di vitamine, minerali e altre sostanze agli alimenti e, per le sostanze sottoposte a sorveglianza, prevede una procedura specifica di valutazione della sicurezza da parte dell’EFSA. Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/1381 al regolamento (CE) n. 178/2002 hanno rafforzato gli obblighi relativi agli orientamenti pre-presentazione, alla notifica degli studi, alla divulgazione dei dati scientifici e alla consultazione di terzi. Il presente regolamento recepisce tali principi nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012, con l’obiettivo di garantire regole comparabili per trasparenza e riservatezza.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda gli operatori del settore alimentare e qualsiasi altra parte interessata che intendano presentare fascicoli contenenti dati scientifici per dimostrare la sicurezza di una sostanza elencata nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006. Rientrano inoltre i laboratori e le strutture incaricate di effettuare test situati nell’Unione, in quanto soggetti obbligati a notificare gli studi. La procedura si applica alla valutazione del rischio svolta dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e alle successive decisioni della Commissione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006.

Formato dei fascicoli e controllo di validità

L’articolo 5 sostituito disciplina il formato dei fascicoli. Fino all’adozione dei formati standard di dati previsti dall’articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002, l’Autorità accetta solo fascicoli in formato elettronico che consenta download, stampa e ricerca dei documenti. Dopo l’adozione di tali formati standard, la validità del fascicolo dipende dalla loro utilizzazione. Se il fascicolo non è valido, l’Autorità deve comunicarlo sia al presentatore sia alla Commissione, indicandone i motivi.

Termine per i fascicoli rilevanti

Il regolamento limita la considerazione, ai fini della decisione ex articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006, ai soli fascicoli presentati entro 24 mesi dall’entrata in vigore della decisione che inserisce la sostanza nell’allegato III, parte C. La scelta risponde all’esigenza di rispettare il termine imperativo quadriennale previsto dal regolamento di base e di evitare ritardi procedurali incompatibili con tale scadenza.

Orientamenti prima della presentazione

Il nuovo articolo 5 bis consente agli operatori del settore alimentare e alle altre parti interessate di chiedere orientamenti preliminari al personale dell’Autorità sulle norme applicabili e sul contenuto del fascicolo. La richiesta è ammessa a partire dal giorno in cui l’Autorità adotta un parere ex articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006 che segnali la possibile esistenza di effetti nocivi per la salute, pur in presenza di incertezza scientifica. Gli orientamenti seguono, mutatis mutandis, l’articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 178/2002.

Obbligo di notifica degli studi

L’articolo 5 ter impone una notifica immediata all’Autorità di ogni studio commissionato o realizzato per dimostrare la sicurezza della sostanza. La notifica deve indicare il titolo, la portata, le date di inizio e di fine prevista, nonché il laboratorio o la struttura situati nell’Unione incaricati dei test. I laboratori e le strutture test devono a loro volta notificare titolo, portata, date e committente degli studi che eseguono. Tutti gli studi notificati confluiscono nella banca dati prevista dall’articolo 32 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Trasparenza, pubblicazione dei dati e consultazione

Secondo l’articolo 5 quater, quando l’Autorità deve esprimere un parere su una sostanza sulla base di un fascicolo valido, deve rendere pubblici i dati contenuti nel fascicolo conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002, applicato mutatis mutandis. Deve inoltre consultare i soggetti interessati e il pubblico sulla base della versione non riservata dei dati, richiamando l’articolo 32 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Riservatezza delle informazioni

L’articolo 5 quinquies riconosce al presentatore del fascicolo la possibilità di chiedere il trattamento riservato di parti delle informazioni o dei dati presentati. La richiesta deve essere motivata in modo verificabile e dimostrare che la divulgazione arrecherebbe un danno significativo agli interessi del richiedente, secondo i criteri dell’articolo 39, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, applicato mutatis mutandis.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica ai fascicoli presentati all’Autorità a partire da tale data. La scelta di un’entrata in vigore accelerata risponde all’esigenza di garantire certezza del diritto e un’applicazione uniforme dei requisiti di trasparenza e riservatezza in tutti i settori interessati.

Disposizioni principali

Formato e validità dei fascicoli

L’Autorità considera validi, fino all’adozione di formati standard di dati ai sensi dell’articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002, solo i fascicoli presentati in formato elettronico idoneo a scaricare, stampare e ricercare i documenti. Dopo l’adozione dei formati standard, i fascicoli devono essere presentati in tali formati. Se un fascicolo non è ritenuto valido, l’Autorità informa l’operatore del settore alimentare o la parte interessata e la Commissione dei motivi della non validità.

Termine per la presentazione dei fascicoli

Ai fini della decisione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006, l’Autorità prende in considerazione solo i fascicoli presentati entro 24 mesi dall’entrata in vigore della decisione che inserisce la sostanza nell’allegato III, parte C, del medesimo regolamento.

Orientamenti prima della presentazione

Su richiesta di un operatore del settore alimentare o di qualsiasi altra parte interessata, il personale dell’Autorità fornisce orientamenti sulle norme applicabili e sul contenuto richiesto per la presentazione del fascicolo con i dati scientifici sulla sicurezza della sostanza. La richiesta può essere presentata dal giorno dell’adozione del parere dell’Autorità ex articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006, quando sia stata individuata una possibile nocività per la salute ma permane incertezza scientifica. Gli orientamenti si forniscono secondo l’articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 178/2002, applicato mutatis mutandis.

Notifica degli studi

Operatori del settore alimentare e altre parti interessate devono notificare senza indugio all’Autorità titolo, portata, date di inizio e fine prevista di ogni studio commissionato o realizzato per attestare la sicurezza della sostanza, nonché il laboratorio o la struttura incaricata situata nell’Unione. Anche i laboratori e le altre strutture incaricate di effettuare test situati nell’Unione devono notificare senza indugio titolo, portata, date e committente degli studi commissionati da operatori o parti interessate. Gli studi notificati sono inseriti dall’Autorità nella banca dati di cui all’articolo 32 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Trasparenza e consultazione pubblica

Quando deve formulare un parere su una sostanza sottoposta a sorveglianza sulla base di un fascicolo valido, l’Autorità rende pubblici i dati presentati ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002, applicato mutatis mutandis. Inoltre consulta i soggetti interessati e il pubblico, ai sensi dell’articolo 32 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, sulla base della versione non riservata dei dati presentati.

Riservatezza

L’operatore del settore alimentare o un’altra parte interessata può chiedere, al momento della presentazione del fascicolo, il trattamento riservato di parti delle informazioni o dei dati. La richiesta deve essere accompagnata da una giustificazione verificabile che dimostri che la divulgazione arrecherebbe un danno significativo agli interessi del richiedente, secondo l’articolo 39, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, applicato mutatis mutandis.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile ai fascicoli presentati all’Autorità da tale data. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaretrasparenzariservatezzavalutazione del rischiointegratori e sostanze aggiunte agli alimenti

Testo integrale

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