Sentenza n. 757/2026 - Genova, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti COVID-19
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui le rispettive amministrazioni li avevano sospesi dal lavoro e dalla retribuzione per non essersi sottoposti alla vaccinazione anti COVID-19 prevista per la categoria di appartenenza, chiedendone l'annullamento e formulando anche domanda risarcitoria. I primi motivi hanno dedotto il contrasto della disciplina vaccinale con il diritto dell'Unione europea, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con l'art. 8 CEDU e con il principio di proporzionalità, sostenendo che l'obbligo incidesse illegittimamente sull'integrità fisica, sull'autodeterminazione e sulla salute. È stato chiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Ulteriori censure hanno riguardato il difetto assoluto di istruttoria, la mancata considerazione dell'immunità naturale derivante dalla pregressa infezione, la violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. e la rimessione alla Corte costituzionale. I ricorrenti hanno inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale della disciplina per contrasto con gli artt. 11, 117, 2, 3, 13, 32, 33, 35 e 36 Cost., con il principio di precauzione, con il diritto al lavoro, con il principio di uguaglianza e con l'obbligo di prevedere un indennizzo per eventuali danni vaccinali. Sono state dedotte anche la violazione della legge sul consenso informato e della normativa europea sui medicinali, l'illegittimità della sospensione adottata nei confronti di un ricorrente in congedo parentale, nonché l'illegittimità dell'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023, che hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'obbligo vaccinale, ritenendo ragionevole il bilanciamento tra autodeterminazione individuale e tutela della salute pubblica nei contesti lavorativi ad alto rischio di contagio. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione è stata qualificata come misura non disciplinare, temporanea e proporzionata, conseguente alla mancanza di un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa, e non come sanzione. L'obbligo è stato ritenuto collegato allo status di appartenenza alla categoria professionale e non all'effettivo svolgimento del servizio, sicché l'assenza dal servizio o il congedo parentale non esonerano dall'adempimento. Il Collegio ha escluso il contrasto della disciplina con il diritto dell'Unione e con la CEDU, richiamando la giurisprudenza europea sulla compatibilità dell'obbligo vaccinale con la tutela della salute pubblica. I motivi relativi alla carenza di informazioni sul consenso informato sono stati respinti perché non imputabili alle amministrazioni adottanti e comunque non adeguatamente provati. È stata respinta anche la censura relativa al congedo parentale, poiché l'obbligo vaccinale è ancorato all'appartenenza alla categoria e prevale sul congedo. Il motivo relativo all'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni è stato ritenuto infondato, non essendo l'età idonea a modificare il bilanciamento degli interessi né la natura non sanzionatoria della sospensione. Non essendo stati adottati atti illegittimi, è stata respinta anche la domanda risarcitoria per mancanza di un danno ingiusto. Le spese sono state compensate in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale e del mutevole quadro normativo e interpretativo della pandemia.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 44/2021
obbligo vaccinale per il personale delle Forze di difesa e sicurezza
L'obbligo vaccinale costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa dei soggetti appartenenti alle categorie individuate e non è subordinato all'effettivo e attuale svolgimento del servizio.
art. 4 d.l. 44/2021
la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati
La mancata vaccinazione comporta la temporanea impossibilità di svolgere l'attività lavorativa e legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, senza natura disciplinare.
art. 2 d.l. 172/2021, convertito dalla l. 3/2022
La disciplina dell'obbligo vaccinale e delle conseguenze dell'inadempimento è stata ritenuta compatibile con la Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con la CEDU e con il principio di proporzionalità.
art. 267 TFUE
Non ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, poiché le questioni prospettate sono state ritenute infondate alla luce della giurisprudenza europea e nazionale richiamata.
artt. 2, 3 e 32 Cost.
Le disposizioni costituzionali non ostano all'obbligo vaccinale quando il legislatore realizza un ragionevole bilanciamento tra autodeterminazione individuale e tutela della salute collettiva.
artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
Non è stata ravvisata alcuna illegittimità costituzionale derivante dal preteso contrasto della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea e con la CEDU.
l. 219/2017
La dedotta carenza di informazioni sul consenso informato non è stata ritenuta imputabile alle amministrazioni che hanno adottato i provvedimenti di sospensione e non è stata adeguatamente provata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata decisa all'esito di udienza straordinaria tenuta da remoto.
Massime di principio
- Per il personale appartenente alle categorie soggette all'obbligo vaccinale anti COVID-19, l'obbligo è collegato allo status professionale e non all'effettivo o attuale svolgimento del servizio; pertanto, l'assenza dal servizio o il congedo parentale non esonerano dall'adempimento.
- La sospensione dal servizio e dalla retribuzione conseguente alla mancata vaccinazione obbligatoria costituisce una misura temporanea e non disciplinare, diretta a impedire lo svolgimento della prestazione in assenza di un requisito essenziale di sicurezza, e non una sanzione.
- L'obbligo vaccinale può superare il vaglio di proporzionalità quando è volto a tutelare la salute pubblica in contesti lavorativi caratterizzati da un elevato rischio di contagio, mediante un ragionevole bilanciamento tra autodeterminazione individuale e protezione della collettività.
- La sospensione dalla retribuzione è conseguenza della mancata prestazione lavorativa determinata dall'inadempimento dell'obbligo vaccinale e non richiede la qualificazione della misura come sanzione disciplinare.
- La domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione non può essere accolta quando i provvedimenti di sospensione risultano conformi alla disciplina vigente e manca, quindi, un danno ingiusto derivante da attività amministrativa illegittima.
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