Sentenza del 12/05/2017 n. 11811 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, che aveva riconosciuto alla contribuente il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2001. Con il primo motivo ha sostenuto che, in un giudizio relativo al rifiuto di rimborso, il giudice avesse erroneamente posto sull'Amministrazione l'onere di provare la sussistenza del presupposto impositivo. Con il secondo motivo ha contestato l'esclusione dell'autonoma organizzazione, rilevando che la professionista si era avvalsa, in modo non occasionale, dell'attività di una dipendente part-time con mansioni ausiliarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché dalla motivazione della sentenza regionale emergeva che la decisione si fondava sulla documentazione prodotta dalla contribuente. Ha inoltre respinto il secondo motivo, applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui non sussiste autonoma organizzazione quando il professionista utilizza beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e si avvale di lavoro altrui non superiore a quello di un dipendente con mansioni esecutive. Le spese sono state compensate, poiché il ricorso era stato proposto prima della pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Disciplina l'onere della prova. Nel caso concreto la censura dell'Agenzia è stata ritenuta infondata perché il giudice regionale aveva deciso sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente, senza un'illegittima inversione dell'onere probatorio.
Art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973
Riguarda la procedura per ottenere il rimborso delle imposte dirette indebitamente versate. La controversia riguardava il diritto della contribuente al rimborso dell'IRAP.
Artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997
Individuano il presupposto dell'IRAP e i soggetti passivi. Per i lavoratori autonomi, l'imposta presuppone lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata.
Principio delle Sezioni Unite sull'autonoma organizzazione
Il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e "si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive".
L'impiego di un solo dipendente, anche non occasionale, non determina automaticamente l'autonoma organizzazione ai fini IRAP, se le mansioni sono meramente esecutive e l'organizzazione complessiva resta contenuta entro i limiti minimi necessari all'attività professionale.
Massime di principio
- Nel giudizio per il rimborso dell'IRAP, il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare l'assenza del presupposto impositivo, mentre il giudice deve valutare concretamente la documentazione prodotta e non può fondare la decisione su un'errata inversione dell'onere della prova.
- L'impiego di un dipendente part-time o di un collaboratore non comporta automaticamente l'esistenza di autonoma organizzazione: occorre verificare numero, ruolo e tipo di mansioni svolte.
- Le mansioni esecutive o ausiliarie di un unico dipendente, unite all'utilizzo di beni strumentali minimi, possono essere compatibili con l'esclusione dell'IRAP per il professionista.
- La valutazione dell'autonoma organizzazione è concreta e complessiva: rilevano l'entità dei beni strumentali, il lavoro altrui e il grado di indipendenza dell'organizzazione rispetto all'attività personale del professionista.
- Quando una pronuncia successiva delle Sezioni Unite chiarisce un principio applicabile al caso, la Corte può utilizzarlo per decidere il ricorso, anche compensando le spese se il ricorso era stato proposto prima di tale chiarimento.
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