Sentenza n. 4423/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 490/2025, RG n. 3155/2024, resa in data 15 aprile 2025 dal Tribunale di Benevento, e pubblicata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio della Carta elettronica e ordinato l’accredito di € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e il Ministero era stato condannato ad accreditare € 1.500,00. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione della pronuncia in forma esecutiva e la produzione della certificazione attestante il passaggio in giudicato, il Ministero non aveva adempiuto. Ha inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Benevento, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, provvedendo all’accredito di quanto riconosciuto alla ricorrente e a ogni ulteriore adempimento necessario. Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, valorizzando la prova del passaggio in giudicato, la mancata contestazione dell’inadempimento e la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione e fino all’adempimento spontaneo oppure, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il TAR ha precisato che nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciute soltanto le spese successive al titolo giudiziale funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione e agli atti accessori necessari per introdurre l’ottemperanza; restano escluse le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, essendo frutto della scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario. Il compenso eventuale del Commissario ad acta è stato fissato in € 500,00, comprensivi di ogni onere e spesa, a carico del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle pronunce giurisdizionali non eseguite dall’amministrazione; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti per l’inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e adottare, ai sensi del comma 4, lett. e), una misura coercitiva pecuniaria per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Attribuisce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; decorso inutilmente tale termine, può essere esperito il rimedio dell’ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato del Tribunale di Benevento quale base del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione statale quando sia provato il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice ordinario e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
- In presenza di un inadempimento non contestato dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione puntuale e integrale del dispositivo entro un termine determinato, imponendo all’amministrazione tutti gli adempimenti necessari alla sua concreta attuazione.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a subentrare all’amministrazione inadempiente dopo la scadenza del termine assegnato e su richiesta dell’interessato, con facoltà di compiere anche gli atti contabili necessari all’esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale soltanto se funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo o all’introduzione del giudizio di ottemperanza; non sono invece recuperabili le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, derivanti dalla scelta di percorrere strumenti diversi dall’ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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