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Ordinanza

Ordinanza n. 2220/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: D.D.G. n. 679 del 23 aprile 2026 e parere istruttorio della Commissione Tecnica Specialistica n. 232 del 30 marzo 2026, relativi all’esclusione dalla VIA e dalla verifica di assoggettabilità di un progetto di riprofilatura di una discarica per rifiuti non pericolosi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Lentini ha impugnato il decreto regionale che ha escluso dalla valutazione di impatto ambientale e dalla verifica di assoggettabilità il progetto di riprofilatura, per l’adeguamento delle sezioni autorizzate, dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito in contrada Grotte San Giorgio, nonché il presupposto parere istruttorio della Commissione Tecnica Specialistica e gli ulteriori atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nel corso del giudizio, la società controinteressata ha riferito di avere presentato all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Acqua e Rifiuti, una comunicazione di modifica non sostanziale dell’impianto ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/2006, chiedendo anche la convocazione di una conferenza di servizi per il rilascio di un provvedimento autorizzatorio espresso. Alla luce di tali circostanze, il Comune ha rinunciato alla domanda cautelare. L’ordinanza non esamina i motivi di merito dedotti contro gli atti ambientali.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e l’ha dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente. La decisione sulla domanda principale di annullamento degli atti regionali è stata rinviata alla pubblica udienza del 24 novembre 2026; pertanto, il merito della controversia non è stato deciso. In considerazione della particolarità della vicenda, le spese relative alla fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 29-nonies, comma 1, d.lgs. 152/2006

    modifica non sostanziale dell’impianto

    La società controinteressata ha richiamato tale disposizione quale base della comunicazione di modifica non sostanziale dell’impianto; l’ordinanza non ne svolge un’interpretazione di merito.

  • Parte II, Titolo III, d.lgs. 152/2006

    VIA e Verifica di Assoggettabilità

    Il decreto impugnato riguarda l’esclusione del progetto dalla VIA e dalla verifica di assoggettabilità previste dalla disciplina ambientale; la questione sostanziale è stata rinviata e non decisa.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelarePrincipi di precauzione e prevenzione

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