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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45815/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 03/04/2024 che aveva respinto l'istanza di revoca e/o sospensione dell'ingiunzione di demolizione emessa in esecuzione della sentenza di condanna del 06/12/2002. Essi deducono violazione di legge e illogicità della motivazione, sostenendo che sull'istanza di condono presentata dal condannato si sarebbe formato il silenzio-assenso in epoca anteriore al provvedimento di diniego esibito in giudizio, rendendo pertanto illegittimo il diniego amministrativo su cui il Tribunale si era fondato.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di legittimazione all'impugnazione, ritenendo che soggetti diversi dall'imputato condannato (anche se suoi eredi) non possono sollevare questioni attinenti allo svolgimento e alla definizione del processo penale al fine di ottenere la caducazione formale della pronuncia o degli atti esecutivi ad essa collegati. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Cass. Sez. 3, n. 7399

    13/11/2019, dep. 2020, Calise, Rv. 278090-01

    Principio secondo cui l'ordine di demolizione si rivolge specificamente all'imputato condannato e deve essere eseguito a sue spese; i terzi rimangono estranei al processo e subiscono gli effetti solo di riflesso.

  • Cass. Sez. 3, n. 26282

    26/04/2023, Costigliola, Rv. 284733-01

    Conferma che soggetti diversi dall'imputato non sono legittimati a impugnare provvedimenti del giudice dell'esecuzione riferiti a terzi.

Massime di principio

  • I provvedimenti di demolizione adottati in esecuzione di una sentenza penale sono diretti al condannato: solo il destinatario diretto ha legittimazione ad agire contro l'atto esecutivo.
  • Gli eredi del condannato non acquisiscono automaticamente la legittimazione processuale per impugnare provvedimenti relativi al procedimento penale che si sono conclusi contro il loro dante causa; la mancanza di legittimazione comporta l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
  • Se la questione riguarda l'esito di un procedimento di condono (es. formazione del silenzio-assenso o illegittimità del diniego amministrativo), il rimedio appropriato è il ricorso nel giudizio amministrativo competente o altre azioni amministrative/giurisdizionali avverso l'atto dell'amministrazione, non l'impugnazione dell'atto esecutivo penale da parte di terzi.
  • Prima di proporre impugnazioni dinanzi alla Corte di Cassazione, occorre verificare la legittimazione ad impugnare: la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminare il merito quando manca la qualità processuale dei ricorrenti.
  • Nel caso di successione (acquisto di diritti sul bene) il soggetto interessato dovrebbe esperire i rimedi amministrativi o civili necessari per ottenere il riconoscimento della propria posizione (es. impugnazione del diniego di condono o richiesta di revisione/sostituzione nel procedimento esecutivo) prima di tentare di bloccare un atto di esecuzione penale.

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