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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/378

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/378 della Commissione del 4 marzo 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, malathion, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente t. harzianum) ceppo T11, Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride) ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di un anno, fino al 30 aprile 2023, i periodi di approvazione di numerose sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari. La misura si giustifica con il ritardo nella valutazione delle domande di rinnovo, dovuto a circostanze indipendenti dai richiedenti, e con l’esigenza di completare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino per alcune sostanze. Il regolamento modifica conseguentemente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Proroga al 30 aprile 2023 dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, con modifica dell’elenco delle sostanze approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, in quanto considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli operatori del settore dei prodotti fitosanitari e, in particolare, le procedure di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze nell’Unione europea. La proroga opera per gli Stati membri ed è direttamente applicabile; interessa le sostanze indicate nel provvedimento, tra cui abamectina, diversi ceppi di Bacillus, Beauveria bassiana, clodinafop, ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, vari ceppi di Trichoderma, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram.

Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/378 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La misura nasce dall’esigenza di evitare la scadenza dell’approvazione prima della conclusione delle procedure di rinnovo, ritardate per ragioni non imputabili ai richiedenti.

Contesto normativo e procedurale

Le domande di rinnovo risultano presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La Commissione precisa che, nonostante l’abrogazione di tale atto da parte del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, le sue disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure di rinnovo interessate in forza dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1740. Il regolamento richiama inoltre il fatto che la proroga è limitata al tempo necessario per completare la valutazione.

Ragioni della proroga

La Commissione fonda l’intervento su due ordini di ragioni:

  • il ritardo nella valutazione delle sostanze attive, dovuto a circostanze indipendenti dai richiedenti;
  • la necessità di completare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino per alcune sostanze, secondo la procedura prevista dagli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

Sostanze interessate e nuova scadenza

L’allegato del regolamento individua singolarmente le sostanze interessate e sostituisce la data di scadenza dell’approvazione con il 30 aprile 2023. Tra queste figurano, in particolare:

  • ziram, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, mepanipyrim, clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, triticonazolo;
  • ciprodinil, fosetil, trinexapac, diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil, triclopir, metrafenone;
  • Bacillus subtilis ceppo QST 713, spinosad, diversi ceppi di Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Cydia pomonella Granulovirus, Pythium oligandrum, Trichoderma spp.;
  • abamectina, fenpirossimato e malathion.

La proroga interessa quindi sia sostanze chimiche sia microrganismi/biocontrolli già presenti nell’elenco delle sostanze approvate.

Effetti sulla futura decisione di rinnovo o mancato rinnovo

La Commissione chiarisce che, qualora in futuro adotti un regolamento di non rinnovo, la data di scadenza potrà coincidere con quella già prevista prima del presente intervento oppure, se successiva, con la data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece il rinnovo sarà accordato, la Commissione cercherà di fissare la data di applicazione più prossima possibile.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga dei periodi di approvazione

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per prorogare al 30 aprile 2023 la scadenza dell’approvazione di numerose sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento. La proroga riguarda, tra le altre, ziram, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, mepanipyrim, clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, triticonazolo, ciprodinil, fosetil, trinexapac, diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil, triclopir, metrafenone, Bacillus subtilis ceppo QST 713, spinosad, diversi ceppi di Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Cydia pomonella Granulovirus, Pythium oligandrum, Trichoderma spp., abamectina, fenpirossimato e malathion.

Motivazione della proroga

La Commissione rileva che le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e che, nonostante la sua abrogazione dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, le relative disposizioni continuano ad applicarsi per tali sostanze ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1740. Poiché la valutazione è in ritardo per motivi non imputabili ai richiedenti, l’approvazione rischierebbe di scadere prima della decisione sul rinnovo.

Valutazione delle proprietà di interferente endocrino

Per clodinafop, ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, pirimetanil, spinosad, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram, la proroga è concessa anche per consentire il completamento della valutazione delle proprietà di interferente endocrino secondo la procedura prevista dagli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

Criterio per la futura decisione di non rinnovo o rinnovo

La Commissione precisa che, se adotterà un regolamento che stabilisce il mancato rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, potrà fissare la data di scadenza alla data già prevista prima del presente regolamento oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo. In caso di rinnovo, la Commissione si adopererà per stabilire la data di applicazione più vicina possibile, in base alle circostanze.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresostanze attiverinnovo autorizzazioni

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