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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1281

Regolamento delegato (UE) 2022/1281 della Commissione del 4 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO)

Normativa europea32022R1281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE di attuazione delle misure NAFO recependo modifiche adottate nella riunione annuale del settembre 2021. Introduce nuovi limiti per le navi da ricerca su merluzzo bianco e gamberetti nella zona 3M, rafforza un obbligo di preavviso prima dell’ingresso nella zona di regolamentazione e proroga fino al 31 dicembre 2026 alcuni divieti di pesca di fondo. Modifica inoltre gli allegati tecnici relativi alle aree chiuse, ai moduli di osservazione e ai rapporti di sorveglianza.

Modifica le misure UE di conservazione ed esecuzione NAFO per aggiornare divieti, limiti di cattura, obblighi di comunicazione e allegati tecnici relativi alle chiusure di pesca nell’Atlantico nord-occidentale.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi dell’Unione che operano nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO), in particolare alle attività di pesca, pesca di fondo e alle navi da ricerca. Riguarda le misure contenute nel regolamento (UE) 2019/833 e nel regolamento delegato (UE) 2020/124, come modificati. Le disposizioni incidono su specifiche zone e periodi di chiusura nella zona NAFO e si applicano dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con alcune misure temporalmente limitate al 31 dicembre 2023 o 31 dicembre 2026.

Modifica delle misure di conservazione ed esecuzione NAFO

Il regolamento delegato aggiorna il diritto dell’Unione per recepire modifiche alle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) adottate nella riunione annuale del settembre 2021. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2019/833, che attua nel diritto UE le CEM NAFO, e del regolamento delegato (UE) 2020/124, che ne integra il contenuto tecnico.

Contesto normativo

I considerando richiamano che l’Unione è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale e che le precedenti modifiche ai testi UE avevano già recepito le decisioni NAFO del 2019 e del 2020. Il presente atto completa tale recepimento con ulteriori restrizioni per le navi da ricerca, nuove chiusure e aggiornamenti degli allegati tecnici.

Ambito di applicazione

Le misure riguardano le navi dell’Unione che operano nella zona di regolamentazione NAFO, con particolare attenzione alle attività di pesca, alle navi da ricerca e alla pesca di fondo. Restano centrali le aree oggetto di chiusura per la protezione di montagne sottomarine ed ecosistemi marini vulnerabili, nonché gli obblighi di comunicazione e monitoraggio connessi all’accesso e all’attività nella zona regolamentata.

Limiti specifici per le navi da ricerca

L’articolo 4, paragrafo 1 bis, introduce per il 2022 due limiti quantitativi alle catture delle navi da ricerca nella zona 3M:

  • merluzzo bianco: massimo 15 tonnellate metriche;
  • gamberetti: massimo 10 tonnellate metriche.

Per il merluzzo bianco, l’eventuale eccedenza viene imputata al contingente della parte contraente che è Stato di bandiera della nave; se il contingente dello Stato membro è esaurito, lo Stato membro non può autorizzare ulteriori attività di ricerca. In entrambi i casi, l’operatore deve interrompere le attività di ricerca quando è raggiunta la soglia prevista. Per i gamberetti, il regolamento precisa che nel 2022 non è autorizzata la pesca diretta nella zona 3M.

Obbligo di preavviso prima dell’ingresso nella zona di regolamentazione

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), viene riscritto imponendo al comandante del peschereccio di inviare, almeno 72 ore prima dell’ingresso nella zona NAFO, una comunicazione per e-mail o fax al segretario esecutivo della NAFO e al CCP del proprio Stato di bandiera. La comunicazione deve indicare:

  • il quantitativo delle catture detenute a bordo;
  • la posizione di inizio della pesca (latitudine e longitudine);
  • l’orario previsto di arrivo in tale posizione;
  • le informazioni di contatto della nave, come radio, telefono satellitare o e-mail.

Divieti e chiusure di pesca di fondo

L’articolo 18 è modificato in due modi. In primo luogo, per i paragrafi 1, 2 e 3 la scadenza "Fino al 31 dicembre 2021" è sostituita con "Fino al 31 dicembre 2026", prorogando così le chiusure esistenti relative alle aree protette. In secondo luogo, viene aggiunto il nuovo paragrafo 4, che vieta fino al 31 dicembre 2023 la pesca di fondo nelle zone indicate nella figura 5 e definite mediante la tabella 7b.

Aggiornamento delle figure e delle tabelle degli allegati

L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 viene aggiornato per allineare la cartografia e i dati tecnici alle nuove decisioni NAFO. In particolare:

  • il punto 14 sostituisce la figura 3 delle CEM relativa alle zone chiuse per la protezione delle montagne sottomarine;
  • il punto 15 sostituisce la tabella 5 con l’elenco dei punti di delimitazione delle zone di chiusura per le montagne sottomarine nella zona NAFO;
  • il punto 18 sostituisce la figura 5 delle CEM, dedicata alle zone di chiusura degli ecosistemi marini vulnerabili;
  • il punto 19 sostituisce la tabella 7 con i punti di delimitazione delle zone di chiusura degli ecosistemi marini vulnerabili.

Rapporti di osservazione e sorveglianza

Il punto 35 modifica la parte 5 del rapporto di osservazione dell’allegato II.M. La nuova formulazione richiede dati dettagliati per ciascuno squalo di Groenlandia catturato per cala, includendo numero della retata/cala, numero totale di squali, peso stimato, lunghezza totale, indicazione se la lunghezza è misurata o stimata, sesso, destinazione delle catture e osservazioni.

Il punto 38, relativo al modulo del rapporto di sorveglianza dell’allegato IV.A, aggiunge una nota alla tabella 3 "NAVE AVVISTATA", precisando che l’indicazione può avvenire in testo libero oppure tramite i codici dell’allegato II.I, parte B, delle CEM.

Nuova tabella 7b e delimitazione delle nuove aree chiuse

Il punto 46 introduce la tabella 7b delle CEM, richiamata dall’articolo 18, paragrafo 4. La tabella elenca nuove coordinate per la delimitazione di zone di chiusura degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona NAFO, incluse aree denominate Nord di Flemish Cap, Nord-est di Flemish Cap ed Est di Flemish Cap. La nota finale specifica che dal punto 8 si ritorna al punto 1 lungo il confine esterno della ZEE degli Stati Uniti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Limiti per le navi da ricerca nel 2022

Inserisce all’articolo 4, paragrafo 1 bis, due limiti specifici: le navi da ricerca non possono catturare più di 15 tonnellate metriche di merluzzo bianco nella zona 3M e più di 10 tonnellate metriche di gamberetti nella zona 3M. L’eventuale eccedenza di merluzzo bianco è imputata al contingente dello Stato di bandiera; se il contingente 3M è esaurito, lo Stato membro non autorizza ulteriori attività di ricerca. Le attività in corso devono essere interrotte al raggiungimento delle soglie.

Preavviso prima dell’ingresso nella zona NAFO

Sostituisce l’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), imponendo al comandante del peschereccio di comunicare per e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell’ingresso nella zona di regolamentazione, al segretario esecutivo della NAFO e al CCP dello Stato di bandiera il quantitativo delle catture a bordo, la posizione di inizio pesca, l’orario previsto di arrivo e i recapiti della nave.

Proroga delle chiusure per montagne sottomarine e ecosistemi marini vulnerabili

All’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, la scadenza "Fino al 31 dicembre 2021" è sostituita da "Fino al 31 dicembre 2026". È inoltre inserito un nuovo paragrafo 4 che vieta fino al 31 dicembre 2023 qualsiasi attività di pesca di fondo nelle zone indicate nella figura 5 e definite dalla tabella 7b.

Aggiornamento degli allegati tecnici NAFO

L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è modificato per aggiornare: la figura 3 e la tabella 5 sulle zone di chiusura per la protezione delle montagne sottomarine; la figura 5 e la tabella 7 sulle zone di chiusura degli ecosistemi marini vulnerabili; il rapporto di osservazione dell’allegato II.M, con una nuova parte 5 sui dati da raccogliere per ciascuno squalo di Groenlandia catturato; e il modulo del rapporto di sorveglianza dell’allegato IV.A, con una nota che consente l’indicazione della nave avvistata in testo libero o mediante codici dell’allegato II.I, parte B.

Nuove zone e punti di delimitazione

Introduce il punto 46 con la tabella 7b, che elenca ulteriori punti di delimitazione di zone di chiusura degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona NAFO, incluse aree come Nord di Flemish Cap, Nord-est di Flemish Cap ed Est di Flemish Cap. La tabella è richiamata dall’articolo 18, paragrafo 4.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinecontrolli e sorveglianzaprotezione degli ecosistemi marini vulnerabilipolitica comune della pesca

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