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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/375

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/375 del Consiglio del 3 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

Normativa europea32022R0375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la parte dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sulla base del riesame effettuato dal Consiglio. La modifica sostituisce integralmente la sezione B dell’allegato, riepilogando per diverse persone elencate gli elementi che, secondo il Consiglio, dimostrano il rispetto di tali diritti nei procedimenti penali ucraini rilevanti. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 sulle misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in relazione alla situazione in Ucraina, con particolare riferimento alle informazioni sui diritti della difesa e sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile; incide sul regime sanzionatorio UE già previsto dal regolamento (UE) n. 208/2014 nei confronti delle persone, entità e organismi elencati nell’allegato I. La modifica riguarda in modo specifico la sezione B dell’allegato I, relativa alla valutazione del rispetto dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo nel contesto dei procedimenti penali ucraini richiamati dal Consiglio. Non introduce un nuovo perimetro soggettivo generale, ma aggiorna le informazioni e le motivazioni relative ad alcune persone già incluse negli elenchi; non sono previste esclusioni ulteriori oltre a quanto implicitamente derivante dal fatto che il testo opera solo sull’allegato I del regolamento base.

Aggiornamento delle misure restrittive nei confronti di talune persone in relazione alla situazione in Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/375 interviene sul regime sanzionatorio già previsto dal regolamento (UE) n. 208/2014, limitandosi a modificare l’allegato I. Il Consiglio motiva l’intervento con il riesame delle informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ritenendo opportuno aggiornare la sezione B dell’allegato alla luce degli sviluppi nei procedimenti penali ucraini richiamati.

Ambito della modifica

La misura non istituisce un nuovo quadro sanzionatorio, ma aggiorna la documentazione e la motivazione relativa a persone già inserite nell’elenco del regolamento base. L’oggetto specifico della modifica è la sezione B dell’allegato I, dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, con riferimento al codice di procedura penale dell’Ucraina e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Contenuto della nuova sezione B dell’allegato I

La nuova sezione richiama innanzitutto l’articolo 42 del codice di procedura penale ucraino, che riconosce a sospettati e imputati il diritto a essere informati del reato contestato e dei propri diritti, ad avvalersi di un avvocato sin dalla prima richiesta, a presentare istanze procedurali e a contestare decisioni, atti e omissioni dell’inquirente, del procuratore e del giudice istruttore. Sono poi ricordati gli articoli 303, 306, 308 e 309, che disciplinano i ricorsi contro decisioni, atti e omissioni nella fase istruttoria e preprocessuale, nonché la necessità di un intervento del giudice per taluni provvedimenti, come il sequestro di beni e le misure di detenzione.

Valutazione delle singole persone elencate

Per le persone nominate nella sezione B, il Consiglio ricostruisce le principali tappe processuali per sostenere che i diritti della difesa e il diritto a un processo entro un termine ragionevole siano stati rispettati. In particolare:

  • per Viktor Fedorovych Yanukovych, il Consiglio richiama decisioni della Corte suprema anticorruzione dell’Ucraina del 10 agosto 2020, del 15 settembre 2021, del 25 agosto 2021 e del 7 ottobre 2021, nonché la comunicazione del completamento dell’indagine preliminare del 29 dicembre 2021;
  • per Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, sono ricordate la detenzione preventiva disposta il 19 aprile 2021, l’autorizzazione a un’indagine preliminare speciale del 10 agosto 2021 e le misure di localizzazione tramite elenchi internazionali e richiesta di assistenza alla Federazione russa;
  • per Viktor Pavlovych Pshonka e Artem Viktorovych Pshonka, il Consiglio sottolinea le decisioni della Corte suprema anticorruzione del 2 ottobre 2020, del 7 maggio 2020, del 9 novembre 2020, del 16 febbraio 2021, dell’11 marzo 2021 e dell’8 luglio 2020, oltre alle richieste di assistenza giudiziaria internazionale inviate alla Federazione russa;
  • per Viktor Ivanovych Ratushniak, l’analisi è analoga a quella di Zakharchenko, con riferimento alle decisioni del 19 aprile 2021 e del 10 agosto 2021 e alle misure di ricerca internazionale;
  • per Oleksandr Viktorovych Yanukovych, si richiamano l’autorizzazione a un’indagine preliminare speciale del 25 agosto 2021, la detenzione preventiva del 13 ottobre 2021 e la comunicazione del 29 dicembre 2021 sul completamento dell’indagine;
  • per Serhiy Vitalyovych Kurchenko, vengono evidenziati la comunicazione del 28 marzo 2019, quella dell’11 ottobre 2021 sull’accesso alla documentazione, la mozione per fissare un termine alla difesa, la detenzione preventiva del 18 settembre 2020, l’autorizzazione a un’indagine preliminare speciale del 20 dicembre 2021 e il rigetto di un ricorso del 20 ottobre 2021.

Criterio del termine ragionevole e sottrazione alle indagini

Il Consiglio ribadisce più volte che, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, i periodi in cui gli interessati si sarebbero sottratti alle indagini devono essere esclusi dal calcolo del termine rilevante per valutare la ragionevolezza della durata del procedimento. Su questa base conclude che i ritardi procedurali sono stati in larga misura causati dalla condotta degli interessati e non da violazioni dei loro diritti di difesa.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, la sezione B dell’allegato I, intitolata "Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva", è sostituita integralmente.

Aggiornamento delle informazioni sui diritti della difesa e sul ricorso effettivo

La nuova sezione B descrive il quadro normativo ucraino richiamato dal Consiglio, in particolare l’articolo 42 del codice di procedura penale dell’Ucraina, che riconosce ai sospettati o imputati il diritto a essere informati del reato, dei propri diritti, a farsi assistere da un avvocato sin dalla prima richiesta, a presentare istanze e a contestare decisioni, azioni e omissioni dell’inquirente, del procuratore e del giudice istruttore. Sono richiamati anche gli articoli 303, 306, 308 e 309 del medesimo codice, oltre alla necessità di decisione del giudice istruttore o di un tribunale per taluni atti nella fase di indagine, tra cui sequestro di beni e misure detentive.

Valutazione individuale delle persone elencate

Per ciascuna delle persone considerate nella sezione B, il Consiglio espone elementi fattuali e processuali che, a suo avviso, dimostrano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati e che eventuali ritardi nell’indagine sono in larga misura imputabili alla sottrazione degli interessati alle autorità. Sono richiamate, tra le altre, le posizioni di Viktor Fedorovych Yanukovych, Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, Viktor Pavlovych Pshonka, Viktor Ivanovych Ratushniak, Oleksandr Viktorovych Yanukovych, Artem Viktorovych Pshonka e Serhiy Vitalyovych Kurchenko, con riferimenti a decisioni della Corte suprema anticorruzione dell’Ucraina, a indagini preliminari speciali, a misure cautelari, a richieste di assistenza giudiziaria internazionale e a tentativi di localizzazione tramite Interpol/Europol.

Applicazione del criterio del termine ragionevole

Il Consiglio afferma, in più passaggi, che i periodi in cui gli interessati si sarebbero sottratti all’indagine devono essere esclusi dal calcolo del periodo rilevante ai fini della valutazione del diritto a un processo entro un termine ragionevole, richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. In tal modo giustifica la permanenza o l’aggiornamento delle informazioni inserite nell’allegato I del regolamento base.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunediritti della difesacooperazione giudiziaria penale

Testo integrale

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