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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/383

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/383 della Commissione del 4 marzo 2022 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Metarhizium brunneum ceppo Ma 43 (precedentemente Metarhizium anisopliae var. anisopliae ceppo BIPESCO 5/F52) come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione di Metarhizium brunneum ceppo Ma 43 come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Stabilisce che il rinnovo decorre dal 1° maggio 2022 e dura fino al 30 aprile 2037, introducendo specifiche condizioni da considerare nella valutazione nazionale dei prodotti contenenti tale sostanza. Modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo la precedente voce relativa al ceppo BIPESCO 5/F52 e inserendo la nuova denominazione.

Rinnovo dell’approvazione, come sostanza attiva a basso rischio, di Metarhizium brunneum ceppo Ma 43 nei prodotti fitosanitari e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva Metarhizium brunneum ceppo Ma 43 (già indicata come Metarhizium anisopliae var. anisopliae ceppo BIPESCO 5/F52) nell’ambito dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, i richiedenti dell’approvazione/rinnovo e, in fase di valutazione e autorizzazione nazionale dei prodotti, gli operatori e i lavoratori esposti. Non disciplina altri principi attivi né prodotti diversi dai fitosanitari.

Rinnovo dell’approvazione di Metarhizium brunneum ceppo Ma 43

Il regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva Metarhizium brunneum ceppo Ma 43, già nota nella procedura come Metarhizium anisopliae var. anisopliae ceppo BIPESCO 5/F52, nell’ambito del regime dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione richiama la precedente iscrizione della sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, la sua trasposizione nell’elenco delle sostanze attive approvate e l’esito positivo della procedura di rinnovo avviata secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

Contesto scientifico e giuridico del rinnovo

La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini, con successivo deposito dei fascicoli supplementari richiesti. Lo Stato membro relatore ha predisposto, con il correlatore, il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, trasmesso all’EFSA e alla Commissione il 3 giugno 2019. L’EFSA ha reso accessibile il fascicolo sintetico, ha aperto la consultazione pubblica e ha poi comunicato il 28 settembre 2020 le proprie conclusioni sulla capacità della sostanza di soddisfare i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione, dopo aver esaminato anche le osservazioni dei richiedenti, ha ritenuto soddisfatti i criteri per almeno uno degli impieghi rappresentativi valutati.

Qualificazione come sostanza attiva a basso rischio

La Commissione afferma espressamente che Metarhizium brunneum ceppo Ma 43 è una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale qualificazione è motivata dal fatto che il ceppo, a livello biologico e genetico, è stato confermato come identico alle subcolture BIPESCO 5 e F52 e non presenta resistenza multipla agli antimicrobici impiegati in medicina umana o veterinaria, soddisfacendo così le condizioni dell’allegato II, punto 5.2.1, del regolamento di base.

Effetti sull’elenco delle sostanze approvate

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In particolare:

  • nella parte A dell’allegato è soppressa la voce 200 relativa a Metarhizium anisopliae var. anisopliae ceppo BIPESCO 5/F52;
  • nella parte D è inserita la nuova voce 36 per Metarhizium brunneum ceppo Ma 43.

La nuova iscrizione riporta come data di approvazione il 1° maggio 2022 e come scadenza il 30 aprile 2037.

Condizioni specifiche per l’uso e valutazione nazionale

Nel quadro dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, con particolare riferimento alle appendici I e II. La valutazione generale deve prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, in ragione della natura microbica della sostanza, considerata potenzialmente sensibilizzante; le condizioni di impiego devono quindi prevedere adeguati dispositivi di protezione individuale.

Decorrenza, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° maggio 2022. La scelta della decorrenza è coerente con la scadenza dell’approvazione precedente, fissata al 30 aprile 2022, così da assicurare continuità regolatoria. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

L’approvazione di Metarhizium brunneum ceppo Ma 43 è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo riguarda una sostanza attiva qualificata come a basso rischio, in quanto soddisfa le condizioni dell’allegato II, punto 5.2.1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Durata dell’approvazione e decorrenza

L’approvazione rinnovata decorre dal 1° maggio 2022 e scade il 30 aprile 2037. Il regolamento si applica a decorrere dal 1° maggio 2022 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Condizioni specifiche e precauzioni d’uso

Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, considerando che i microrganismi possono essere potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d’impiego prevedano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A è soppressa la voce 200 relativa a Metarhizium anisopliae var. anisopliae ceppo BIPESCO 5/F52; nella parte D è inserita la nuova voce 36 per Metarhizium brunneum ceppo Ma 43, con le medesime date di approvazione e scadenza e con le specifiche condizioni indicate.

Iter di rinnovo e base valutativa

Il rinnovo segue la procedura del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012: domanda presentata nei termini, fascicoli supplementari depositati, relazione valutativa elaborata dallo Stato membro relatore in consultazione con il correlatore, conclusioni EFSA del 28 settembre 2020 e successivo esame da parte della Commissione e del comitato permanente competente.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaremicroorganismisalute e sicurezza sul lavororavvicinamento tecnico e autorizzazioni

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