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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/384

Regolamento (UE) 2022/384 della Commissione del 4 marzo 2022 che modifica l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l’adeguamento degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per allineare i rinvii normativi e gli elenchi di provenienza autorizzata alle nuove discipline dell’Unione in materia di sanità animale e controlli ufficiali. La modifica sostituisce i riferimenti agli atti ormai abrogati con rinvii ai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405. In concreto, vengono rivisti gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di numerose categorie di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, con indicazione dei relativi certificati o documenti modello.

Aggiornamento degli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso e al transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, mediante modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

Ambito di applicazione

Si applica all’importazione e al transito nell’Unione europea di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 e dalle misure di attuazione del regolamento (UE) n. 142/2011. Riguarda operatori e autorità coinvolti nei controlli e nella certificazione degli invii provenienti da paesi terzi, territori o loro zone, per le diverse categorie di prodotti elencate nell’allegato XIV modificato. Non disciplina invece, in quanto tale, i prodotti di origine animale destinati al consumo umano, né modifica le regole sostanziali di produzione oltre ai rinvii e agli elenchi di provenienza autorizzata; gli aggiornamenti derivano dall’entrata in applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405, che hanno sostituito precedenti atti della Commissione.

Aggiornamento degli elenchi di paesi terzi autorizzati per sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

Il regolamento (UE) 2022/384 della Commissione interviene sul quadro applicativo del regolamento (UE) n. 142/2011, che detta misure di esecuzione del regolamento (CE) n. 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. La finalità è di riallineare gli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso e al transito nell’Unione ai nuovi atti UE in materia di sanità animale e controlli ufficiali, in particolare i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405.

Contesto normativo e ragioni dell’intervento

La Commissione richiama la revisione della legislazione dell’Unione in materia di sanità animale, operata dal regolamento (UE) 2016/429, e quella in materia di controlli ufficiali, operata dal regolamento (UE) 2017/625. In conseguenza di tali riforme, diversi atti della Commissione che contenevano gli elenchi dei paesi terzi per l’ingresso di prodotti di origine animale destinati al consumo umano sono stati abrogati e sostituiti. Poiché il regolamento (UE) n. 142/2011 rinviava a tali atti ormai superati, si rende necessario aggiornare i rinvii e gli elenchi applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati.

Ambito della modifica

L’intervento non riscrive l’intera disciplina sostanziale degli scambi, ma modifica l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011. In particolare, vengono sostituite la tabella 1 del capo I, sezione 1, e la tabella 2 del capo II, sezione 1, che elencano le varie categorie di prodotti, le materie prime ammissibili, le condizioni di produzione/importazione e i paesi terzi autorizzati. Per molte voci, gli elenchi vengono ricondotti ai nuovi allegati dei regolamenti di esecuzione 2021/404 e 2021/405, con alcune estensioni specifiche a determinati paesi terzi indicati espressamente (ad esempio Albania, Algeria, El Salvador, Camerun, Egitto, Filippine, Taiwan, Ecuador, Georgia, Sri Lanka, Arabia Saudita, Groenlandia, Tunisia).

Principali categorie interessate nella tabella 1

La tabella 1 aggiornata disciplina l’ingresso di diverse categorie di sottoprodotti e derivati destinati, in larga misura, a mangimi o impieghi connessi. Tra i prodotti ricompresi figurano:

  • proteine animali trasformate, comprese miscele e mangimi composti che le contengono;
  • prodotti sanguigni per mangimi;
  • grassi fusi e olio di pesce;
  • latte, prodotti lattiero-caseari, colostro e relativi derivati;
  • gelatina e proteine idrolizzate;
  • fosfato bicalcico e tricalcico;
  • collagene;
  • prodotti a base di uova.

Per ciascuna categoria sono precisate le materie prime utilizzabili secondo il regolamento (CE) n. 1069/2009, le condizioni di produzione previste dall’allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 e gli elenchi di provenienza autorizzata. In alcuni casi il rinvio è ai paesi terzi elencati negli allegati specifici del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; in altri, agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Restano inoltre previsti certificati o modelli documentali dell’allegato XV, con differenziazioni per proteine animali trasformate ordinarie o derivate da insetti d’allevamento, prodotti sanguigni, latte/colostro, gelatina, proteine idrolizzate, uova e altri prodotti.

Principali categorie interessate nella tabella 2

La tabella 2 riguarda categorie diverse, spesso con destinazione extra-mangimistica o per usi specifici. Tra queste si segnalano:

  • stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato, frass e guano di pipistrelli;
  • sangue e prodotti sanguigni, inclusi quelli destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento;
  • sangue ed emoderivati di equidi;
  • pelli di ungulati fresche/refrigerate o trattate;
  • trofei di caccia e altre preparazioni di animali;
  • setole di suino;
  • lana e peli non trattati;
  • piume, parti di piume e piumino trattati;
  • sottoprodotti apicoli;
  • ossa, corna e zoccoli destinati a usi non alimentari;
  • alimenti per animali da compagnia, interiora aromatizzanti, sottoprodotti destinati ad alimenti per animali da compagnia o a prodotti derivati non legati alla catena dei mangimi;
  • grassi fusi e derivati lipidici;
  • gelatina fotografica;
  • corna e zoccoli destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti.

Anche in questo caso, l’allegato stabilisce per ogni voce le condizioni tecniche di trattamento o trasformazione, gli elenchi di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui l’ingresso è autorizzato e la documentazione richiesta. In alcune ipotesi è richiesta una dichiarazione dell’importatore; in altre, un documento commerciale; in altre ancora non è previsto alcun certificato.

Regole specifiche rilevanti per gli operatori

Il regolamento contiene numerose precisazioni operative di interesse per importatori, intermediari logistici e consulenti doganali/veterinari. Ad esempio:

  • per la lana e i peli non trattati, è richiesto l’invio diretto a un impianto idoneo e, per talune condizioni sanitarie, una dichiarazione dell’importatore;
  • per le piume e il piumino trattati, non è richiesto alcun certificato;
  • per i sottoprodotti apicoli destinati all’apicoltura, è prevista una specifica temperatura di trattamento o, per la cera d’api, l’adozione di determinati metodi di trasformazione/raffinazione;
  • per le pelli di ungulati trattate, sono previste ipotesi in cui non è richiesto alcun certificato, nonché casi in cui è necessaria una dichiarazione ufficiale;
  • per i grassi fusi destinati a biodiesel, prodotti oleochimici, combustibili rinnovabili, fertilizzanti o altri fini, la provenienza ammessa varia in funzione dell’uso finale;
  • per la gelatina fotografica, l’importazione è limitata a stabilimenti ubicati negli Stati Uniti e in Giappone autorizzati ai sensi della sezione 11.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, con effetto uniforme per gli operatori dell’Unione.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011

L’articolo 1 dispone la sostituzione di parti dell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 secondo l’allegato del regolamento. L’adeguamento riguarda sia il capo I, sezione 1, tabella 1, sia il capo II, sezione 1, tabella 2, con aggiornamento dei riferimenti agli elenchi di paesi terzi e dei modelli certificativi/documentali applicabili.

Aggiornamento dei rinvii ai regolamenti di esecuzione 2021/404 e 2021/405

Il regolamento sostituisce i riferimenti a precedenti atti della Commissione, abrogati dopo la revisione della normativa UE in materia di sanità animale e controlli ufficiali, con rinvii ai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405. Tali regolamenti disciplinano rispettivamente gli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati per animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e gli elenchi di paesi terzi o regioni autorizzati per determinati animali e merci destinati al consumo umano.

Categorie di prodotti interessate nella tabella 1

La tabella 1 aggiornata copre, tra gli altri, proteine animali trasformate, prodotti sanguigni per mangimi, grassi fusi e olio di pesce, latte e prodotti lattiero-caseari, colostro, gelatina e proteine idrolizzate, fosfati bicalcico e tricalcico, collagene, prodotti a base di uova, con indicazione delle materie prime ammesse, delle condizioni di produzione e delle origini consentite. Per varie categorie sono previste autorizzazioni specifiche per particolari paesi terzi o elenchi allegati ai regolamenti 2021/404 e 2021/405, nonché certificati modello dell’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.

Categorie di prodotti interessate nella tabella 2

La tabella 2 aggiornata riguarda, tra gli altri, stallatico trasformato e derivati, sangue e prodotti sanguigni destinati a prodotti derivati o a usi esterni alla catena dei mangimi, pelli di ungulati fresche, refrigerate o trattate, trofei di caccia e altre preparazioni di animali, setole di suino, lana e peli non trattati, piume e piumino trattati, sottoprodotti apicoli, ossa, corna, zoccoli, alimenti per animali da compagnia, interiora aromatizzanti, sottoprodotti per alimenti da compagnia o prodotti derivati non alimentari, grassi fusi, derivati lipidici e gelatina fotografica. Per ciascuna categoria vengono fissate condizioni di importazione/transito, elenchi di origine autorizzata e documentazione richiesta.

Certificati, documenti commerciali e dichiarazioni

Il testo aggiorna i riferimenti ai certificati sanitari, ai documenti commerciali e alle dichiarazioni dell’importatore richiesti per l’ingresso nell’Unione di specifiche categorie di prodotti. In diversi casi non è richiesto alcun certificato; in altri, si impiegano modelli dell’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011, oppure documenti commerciali attestanti specifiche trasformazioni o dichiarazioni dell’importatore in lingue determinate.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesottoprodotti di origine animalecontrolli ufficialiimportazionimangimi

Testo integrale

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