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Circolare

Circolare numero 32 del 27-02-2019

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla FEDERALA verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso Uniemens

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 26 novembre 2018 tra INPS e FEDERALA per la riscossione, tramite flusso Uniemens, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Sono indicati modalità di riscossione, misura del contributo, costi del servizio, tempi e modalità di riversamento all’Associazione, fornitura dei dati, clausole di salvaguardia, tutela dei dati personali, durata della convenzione e istruzioni operative-contabili con il nuovo codice causale W459.

Convenzione INPS-FEDERALA per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-FEDERALA per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 26 novembre 2018 tra INPS e FEDERALA per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinati il meccanismo di riscossione tramite Uniemens, i costi del servizio, i riversamenti all’Associazione, gli obblighi informativi, le clausole di tutela dell’Istituto e le istruzioni contabili e operative per la gestione del nuovo codice causale.

Premessa e riferimenti della convenzione

La convenzione è stata sottoscritta sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014. Essa riguarda la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Modalità di riscossione

L’INPS provvede a riscuotere i contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro insieme ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’Istituto, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche e integrazioni. La circolare chiarisce che la riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.

Misura del contributo e regole di imputazione

Ai fini della convenzione, è considerato versato solo l’importo indicato dal datore di lavoro nel flusso Uniemens a titolo di contributo di assistenza contrattuale. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro i termini di legge, la quota versata per assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali oneri accessori. L’Istituto non effettua interventi diretti o controlli specifici sui datori di lavoro in relazione a tali versamenti.

Costi del servizio di riscossione

Il costo del servizio, attualizzato per il 2018 con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, è pari a 0,20 euro per ogni Uniemens, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Le eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e, in tal caso, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano inoltre a carico dell’Associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.

Versamento delle quote all’Associazione

L’INPS versa alla sede nazionale della FEDERALA le somme riscosse per i contributi di assistenza contrattuale, al netto dei costi del servizio, senza applicazione di interessi o altri oneri. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’Uniemens. Insieme al versamento, le strutture territoriali rendono disponibili i dati delle imprese che hanno effettuato il versamento, con indicazione del periodo contributivo e dell’importo.

È previsto un meccanismo di accantonamento qualora l’acconto periodico dovuto all’Associazione sia inferiore a 50,00 euro: le somme restano accantonate fino al raggiungimento di un importo almeno pari a tale soglia. L’INPS è esonerato da responsabilità in caso di eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie dei compiti istituzionali.

Fornitura dei dati e accesso ai servizi online

Attraverso l’applicazione "Servizi per le aziende e consulenti", disponibile nei servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’Associazione il "Ripartito" e, su richiesta, il "Dichiarato" e/o l’"Insoluto". Per l’accesso al servizio online, l’Associazione deve trasmettere all’Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo dell’applicazione.

La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione contiene una forte clausola di esonero di responsabilità per l’INPS, che viene sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti delle imprese aderenti all’Associazione e dei terzi derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto non risponde di eventuali pignoramenti presso terzi eseguiti dai creditori dell’Associazione o delle strutture associate sulle somme oggetto della convenzione, anche se tali pignoramenti sono già in corso o sono stati eseguiti alla data di stipula.

L’INPS è estraneo ai rapporti tra associati e Associazione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese. L’Associazione deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto qualora quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione. Tali spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, nonché in caso di perdita dei requisiti richiesti per la stipula o se sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano necessario un nuovo testo convenzionale. È altresì previsto il recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata della convenzione, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018 ed è rinnovabile annualmente, previa verifica dei requisiti necessari, su richiesta della FEDERALA. La richiesta di rinnovo deve essere trasmessa all’INPS tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente di essere valida ed efficace alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.

Resta ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere con comunicazione scritta da inviare con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 60 giorni. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione a supporto se richiesta. La sede della FEDERALA è indicata in Via Santa Croce in Gerusalemme n. 67, Roma.

Istruzioni operative e contabili

Per le imprese aderenti alla FEDERALA è istituito il codice "W459". Nel flusso Uniemens le imprese devono valorizzare il nuovo codice causale "W459", con significato "Ass. Contr. FEDERALA", nell’elemento dedicato. I contributi esposti con tale codice vengono imputati al conto GPA25690, di nuova istituzione.

Per la rilevazione del debito verso FEDERALA, la procedura predispone la scrittura in partita doppia GPA35690 a GPA11690, per un importo pari a quello evidenziato in avere nel conto GPA25690. I saldi dei conti GPA25690 e GPA35690 devono concordare costantemente e, per garantirne la corrispondenza con le risultanze contabili e con le ripartizioni delle denunce contributive, tali conti devono essere movimentati, con il codice documento "95", soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione.

Le somme riscosse devono essere accreditate alla FEDERALA al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11690, al quale devono essere addebitate anche le somme trattenute a titolo di rimborso spese, da rilevare in avere sul conto GPA24042, e l’eventuale imposta di bollo, da rilevare in avere sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11690 al termine dell’esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio tramite la specifica procedura automatizzata.

La reportistica è disponibile nella procedura "Gestione Contributiva", raggiungibile da "Soggetto Contribuente" alla voce "Contabilità". Nell’allegato n. 2 sono riportate le denominazioni dei conti GPA11690, GPA25690 e GPA35690 di nuova istituzione.

Punti principali

Premessa e quadro convenzionale

In data 26 novembre 2018 INPS e FEDERALA hanno sottoscritto una convenzione, sulla base dello schema approvato con Determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Modalità di riscossione

I contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro sono riscossi dall’INPS congiuntamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’Istituto.

Misura del contributo e imputazione dei versamenti

L’INPS considera versato solo l’importo indicato dai datori di lavoro nell’Uniemens a titolo di contributo di assistenza contrattuale. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze, la quota versata per assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali oneri accessori. L’Istituto non svolge interventi diretti o controlli specifici sui versamenti oggetto della convenzione.

Costi del servizio

Per la convenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è previsto un costo di 0,20 euro per ogni Uniemens. La variazione annuale dei costi è oggetto di comunicazione scritta e, in tal caso, l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’Associazione anche ogni altro onere, compresi quelli fiscali, inerenti alla convenzione.

Versamento delle somme all’Associazione

INPS versa alla sede nazionale dell’Associazione le somme riscosse, al netto dei costi di servizio, senza interessi o ulteriori oneri, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’Uniemens. Contestualmente, le strutture territoriali forniscono i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’importo. Se l’acconto periodico è inferiore a 50,00 euro, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di un importo almeno pari a tale soglia.

Fornitura dati e accesso ai servizi online

Nell’applicazione "Servizi per le aziende e consulenti" l’INPS mette a disposizione dell’Associazione il "Ripartito" e, su richiesta, il "Dichiarato" e/o l’"Insoluto". Per l’accesso, l’Associazione deve trasmettere i dati anagrafici e i documenti di identità dei soggetti da autorizzare. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza dell’Istituto e del Garante per la protezione dei dati personali.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese aderenti e terzi derivante dall’applicazione della convenzione. L’Istituto è inoltre sollevato da conseguenze di eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se già in corso alla data di stipula. L’INPS è estraneo ai rapporti tra associati e Associazione, incluse eventuali restituzioni delle somme versate dalle imprese. L’Associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto qualora quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse a tali rapporti, secondo la normativa sui compensi professionali. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione per contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti, nonché recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018 ed è rinnovabile annualmente previa verifica dei requisiti, su richiesta dell’Associazione da inviare con PEC o raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza. In assenza di richiesta, la convenzione cessa alla scadenza senza ulteriori atti. Entrambe le parti possono recedere con comunicazione scritta da inviarsi con PEC o raccomandata con preavviso di almeno 60 giorni. L’Associazione deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza. È inoltre indicato che la sede di FEDERALA è in Via Santa Croce in Gerusalemme n. 67, Roma.

Istruzioni operative e contabili

Per le imprese aderenti a FEDERALA è attribuito il codice di nuova istituzione "W459". Nel flusso Uniemens deve essere valorizzato il codice causale "W459" con significato "Ass. Contr. FEDERALA". I contributi esposti con tale codice sono imputati al conto GPA25690; per rilevare il debito verso FEDERALA la procedura genera la scrittura GPA35690 a GPA11690 per importo pari a quello in avere del conto GPA25690. I saldi di GPA25690 e GPA35690 devono concordare costantemente e, con codice documento "95", vanno movimentati solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione. Le somme riscosse sono accreditate all’Associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11690, con addebito delle somme trattenute per rimborso spese (GPA24042) e imposta di bollo (GPA25228). L’eventuale saldo del conto GPA11690 a fine esercizio è ripreso in carico nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata. La reportistica è disponibile in "Gestione Contributiva", da "Soggetto Contribuente" alla voce "Contabilità".

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