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Circolare

Circolare numero 37 del 07-03-2019

Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate, per l’anno 2019, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati. INDICE: 1. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole 2. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale 3. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2019 per gli operai agricoli dipendenti 4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per l’anno 2019 le aliquote contributive dovute al FPLD dalle aziende agricole ordinarie e da quelle con processi produttivi di tipo industriale, nonché i contributi INAIL per gli operai agricoli dipendenti. Conferma inoltre che le agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo restano invariati e a regime, precisando le misure applicabili ai territori non svantaggiati, montani e svantaggiati e l’esclusione di tali agevolazioni per un contributo specifico previsto dalla legge n. 845/1978.

Aliquote contributive FPLD, INAIL e agevolazioni per l’agricoltura per il 2019

Contributi e agevolazioni per il settore agricolo nel 2019

La circolare definisce le misure contributive applicabili per l’anno 2019 alle aziende agricole, distinguendo tra generalità dei datori di lavoro agricolo, imprese con processi produttivi di tipo industriale, contribuzione INAIL per gli operai agricoli dipendenti e agevolazioni tariffarie per zone territoriali. Il documento si limita ad aggiornare le aliquote e a confermare l’assenza di variazioni rispetto ai regimi già consolidati.

Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole

Per le aziende agricole che impiegano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e assimilati, il calcolo delle aliquote contributive tiene conto delle previsioni del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146. In particolare, l’articolo 3, comma 1, dispone che dal 1° gennaio 1998 le aliquote dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) siano aumentate ogni anno di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, con l’aggiunta dello 0,30% previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per il lavoratore l’adeguamento è considerato esaurito, poiché l’aliquota a suo carico ha già raggiunto la misura piena. Per il 2019, l’aliquota complessiva del settore è indicata nel 29,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. Ai fini del versamento della contribuzione, la circolare richiama anche l’applicazione delle disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.

Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale

Per le aziende singole o associate che svolgono trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l’aliquota FPLD ha raggiunto nel 2011 la misura complessiva del 32% prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. A tale misura si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.

Di conseguenza, anche per il 2019 l’aliquota contributiva del settore rimane fissata al 32,30%, con l’8,84% a carico del lavoratore.

Contributi INAIL per gli operai agricoli dipendenti

La circolare precisa che le aliquote INAIL non hanno subito variazioni e, in base all’articolo 28, comma 3, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, i contributi dovuti dal 1° gennaio 2001 restano determinati nelle seguenti misure:

  • assistenza infortuni sul lavoro: 10,1250%;
  • addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.

Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura

Per l’anno 2019 le agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo restano immutate. La circolare richiama l’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, evidenziando che sono a regime le misure già vigenti fino a luglio 2010.

Le misure indicate sono:

  • territori non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord): nessuna agevolazione, aliquota applicata al 100%;
  • territori montani: agevolazione del 75%, aliquota applicata del 25%;
  • territori svantaggiati: agevolazione del 68%, aliquota applicata del 32%.

La circolare precisa inoltre che queste agevolazioni non si applicano al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Punti principali

Contributi FPLD per la generalità delle aziende agricole

Per le aziende agricole che impiegano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e assimilati, l’aliquota contributiva FPLD segue l’adeguamento annuale previsto dal D.lgs. n. 146/1997, con incremento dello 0,20% a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento del 32%, cui si aggiunge lo 0,30% previsto dalla legge n. 296/2006. Per il 2019 l’aliquota complessiva è fissata al 29,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore; per il lavoratore l’adeguamento risulta esaurito. Si richiamano inoltre i limiti di minimale e massimale di legge per il versamento.

Contributi FPLD per aziende agricole con processi produttivi industriali

Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l’aliquota FPLD aveva raggiunto il 32% nel 2011 e, aggiunto lo 0,30% della legge n. 296/2006, resta per il 2019 fissata al 32,30%. Di tale aliquota l’8,84% è a carico del lavoratore.

Contributi INAIL per operai agricoli dipendenti

Le aliquote INAIL per gli operai agricoli dipendenti restano invariate dal 1° gennaio 2019. In base al D.lgs. n. 38/2000, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono pari al 10,1250% e l’addizionale infortuni sul lavoro al 3,1185%.

Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo

Per il 2019 le agevolazioni tariffarie nel settore agricolo non subiscono variazioni e restano a regime le misure già vigenti fino a luglio 2010, ai sensi della legge n. 220/2010. Le misure applicabili sono: nessuna agevolazione per i territori non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord), agevolazione del 75% per i territori montani con aliquota applicata del 25%, agevolazione del 68% per i territori svantaggiati con aliquota applicata del 32%. Tali agevolazioni non si applicano al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978.

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