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Circolare

Circolare numero 33 del 27-02-2019

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confdipendenti verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso Uniemens

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 16 giugno 2018 tra INPS e Confdipendenti per la riscossione, tramite flusso Uniemens, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinate le modalità di riscossione e versamento, i costi del servizio, la fornitura dei dati all’Associazione, le clausole di salvaguardia e protezione dei dati personali, la durata della convenzione e le istruzioni operative e contabili per la corretta esposizione e contabilizzazione dei contributi.

Convenzione INPS-Confdipendenti per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-Confdipendenti per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare disciplina la convenzione sottoscritta il 16 giugno 2018 tra INPS e Confdipendenti per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono illustrate le regole di riscossione, i costi del servizio, i flussi informativi, le clausole di tutela dell’Istituto, la durata dell’accordo e le istruzioni operative e contabili per la gestione nel flusso Uniemens.

Premessa e base normativa

L’INPS richiama la convenzione conclusa con Confdipendenti sulla base dello schema approvato con Determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014. L’accordo riguarda la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione è effettuata dall’INPS congiuntamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche e integrazioni.

La circolare precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che per l’INPS non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.

Misura del contributo e imputazione dei versamenti

Ai fini della convenzione, l’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale il solo importo indicato dal datore di lavoro nell’Uniemens.

Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota destinata all’assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’Istituto chiarisce inoltre che non svolgerà interventi diretti o attività di controllo nei confronti dei datori di lavoro in relazione al versamento dei contributi oggetto della convenzione.

Costi del servizio

Per il servizio di riscossione è previsto un costo pari a 0,20 euro per ogni flusso Uniemens, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il valore è stato attualizzato per l’anno 2018 con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018.

Le eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto. Dopo la comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’Associazione tutti gli altri oneri, anche fiscali, connessi alla convenzione.

Modalità di versamento delle quote all’Associazione

L’INPS versa alla sede nazionale dell’Associazione le somme riscosse per i contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’Uniemens, al netto dei costi del servizio di riscossione, senza applicazione di interessi o altri oneri.

Il pagamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’Uniemens. Contestualmente, le strutture territoriali mettono a disposizione dell’Associazione i dati delle imprese che hanno effettuato il versamento, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’importo corrispondente.

Se l’acconto periodico dovuto all’Associazione è inferiore a 50,00 euro, l’INPS accantona le somme fino al raggiungimento di un importo pari o superiore a tale soglia.

L’Istituto è esonerato da responsabilità nel caso in cui le rimesse avvengano oltre il termine concordato per difficoltà operative legate alle priorità istituzionali.

Fornitura dei dati e accesso ai servizi online

All’interno dell’applicazione "Servizi per le aziende e consulenti", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS rende disponibile all’Associazione il "Ripartito" e, su richiesta, il "Dichiarato" e/o l’"Insoluto".

Per accedere al servizio online, l’Associazione deve trasmettere all’Istituto i dati anagrafici e i documenti di identità dei soggetti da autorizzare all’utilizzo dell’applicazione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite dall’INPS e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Clausola di salvaguardia e limiti di responsabilità

La circolare contiene un’ampia clausola di esonero da responsabilità a favore dell’INPS. L’Istituto non risponde verso le imprese aderenti né verso i terzi per gli effetti derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, anche se in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’INPS è inoltre estraneo ai rapporti tra gli associati e l’Associazione. Quest’ultima esonera espressamente l’Istituto anche in relazione alla restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.

Se l’INPS è chiamato in giudizio o convenuto in controversie attinenti tali rapporti, l’Associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto, sulla base di nota specifica e nel rispetto della normativa vigente sui compensi professionali.

L’INPS si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge oppure qualora sopravvengano norme o regolamenti che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre ferma la facoltà di recesso unilaterale dell’Istituto in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018 ed è rinnovabile annualmente, previa verifica dei requisiti richiesti, su domanda dell’Associazione. La richiesta di rinnovo deve essere inviata all’Istituto tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza.

In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con comunicazione scritta, inviata con PEC o raccomandata A/R, con preavviso di almeno 60 giorni.

L’Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, allegando la documentazione necessaria. È indicata, infine, la sede di Confdipendenti in via Filippo Argelati n. 10, 20143 Milano.

Istruzioni operative e contabili

Per le imprese aderenti a Confdipendenti è attribuito il codice di nuova istituzione "W457". Nel flusso Uniemens deve essere validato il codice causale "W457", con significato "Ass. Contr. Confdipendenti", e il relativo elemento previsto dalle istruzioni tecniche.

I contributi di assistenza contrattuale esposti nel flusso Uniemens con il codice "W457" sono imputati al conto GPA25683, di nuova istituzione. Contestualmente, per rilevare il debito verso Confdipendenti, la procedura registra la scrittura GPA35683 a GPA11683 per un importo pari a quello in avere del conto GPA25683.

I saldi dei conti GPA25683 e GPA35683 devono concordare costantemente. Per garantire tale concordanza, nonché quella tra contabilità e ripartizioni delle denunce contributive, i conti GPA25683 e GPA35683 devono essere movimentati con codice documento "95" esclusivamente mediante la procedura automatizzata di ripartizione.

Le somme riscosse vanno accreditate all’Associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, se dovuta. I pagamenti sono imputati in dare al conto GPA11683, al quale vanno addebitate anche le somme trattenute a titolo di rimborso spese, con contropartita in avere del conto GPA24042, e l’eventuale imposta di bollo, con contropartita in avere del conto GPA25228.

L’eventuale saldo del conto GPA11683 risultante al termine dell’esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio tramite l’apposita procedura automatizzata.

La reportistica è disponibile nella procedura "Gestione Contributiva", dal percorso "Soggetto Contribuente" alla voce "Contabilità". Nell’allegato n. 2 sono indicate le denominazioni dei conti GPA11683, GPA25683 e GPA35683 di nuova istituzione.

Punti principali

Premessa e quadro convenzionale

L’INPS informa della stipula, in data 16 giugno 2018, di una convenzione con Confdipendenti, fondata sullo schema convenzionale approvato con Determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014 e riferita alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione è effettuata dall’INPS unitamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.

Determinazione dell’importo e imputazione dei versamenti

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale il solo importo indicato dai datori di lavoro nell’Uniemens. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze, la quota destinata all’assistenza contrattuale è imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’Istituto precisa inoltre che non effettua interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della convenzione.

Costi del servizio di riscossione

Per il servizio di riscossione è previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un costo pari a 0,20 euro per ogni Uniemens, aggiornato per l’anno 2018 con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e, dopo la comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’Associazione, oltre alle spese, ogni altro onere anche fiscale inerente alla convenzione.

Versamento delle quote all’Associazione

L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’Associazione le somme riscosse per i contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’Uniemens, al netto dei costi del servizio, senza interessi o ulteriori oneri. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’Uniemens. Le strutture territoriali mettono contestualmente a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Se l’acconto periodico dovuto è inferiore a 50,00 euro, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di un importo pari o superiore a tale soglia. L’INPS è esonerato da responsabilità per eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative legate ai compiti istituzionali.

Fornitura dati e accesso ai servizi online

Nell’applicazione "Servizi per le aziende e consulenti" l’INPS rende disponibile all’Associazione il "Ripartito" e, su richiesta, il "Dichiarato" e/o l’"Insoluto". Per l’accesso al servizio online l’Associazione deve comunicare i dati anagrafici e i documenti di identità dei soggetti da autorizzare all’utilizzo dell’applicazione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza fissate dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da responsabilità verso le imprese aderenti e verso i terzi per effetti derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se già in corso o eseguiti alla data di stipula. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e Associazione, mentre quest’ultima lo manleva anche in relazione all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese. Se l’INPS è convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti tali rapporti, l’Associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a osservare scrupolosamente il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2018 ed è rinnovabile annualmente previa verifica dei requisiti e su richiesta dell’Associazione, da inviare via PEC o raccomandata A/R almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R con preavviso di almeno 60 giorni. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza. Viene altresì indicata la sede di Confdipendenti in via Filippo Argelati n. 10, 20143 Milano.

Istruzioni operative e contabili

Alle imprese aderenti a Confdipendenti è attribuito il codice di nuova istituzione "W457". Nel flusso Uniemens deve essere validato il codice causale "W457" con significato "Ass. Contr. Confdipendenti" e il relativo elemento previsto dalle istruzioni tecniche. I contributi evidenziati con tale codice sono imputati al conto GPA25683; contestualmente la procedura registra la scrittura GPA35683 a GPA11683 per un importo pari a quello in avere sul conto GPA25683. I saldi dei conti GPA25683 e GPA35683 devono concordare costantemente e possono essere movimentati con codice documento "95" soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione. Le somme riscosse vanno accreditate all’Associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i pagamenti sono imputati in dare al conto GPA11683, con addebito sul medesimo conto delle somme da trattenere per rimborso spese (avere GPA24042) e per l’eventuale imposta di bollo (avere GPA25228). L’eventuale saldo finale del conto GPA11683 deve essere riportato nel nuovo esercizio tramite la procedura automatizzata. La reportistica è disponibile nella procedura "Gestione Contributiva", dal percorso "Soggetto Contribuente" alla voce "Contabilità". Nell’allegato n. 2 sono riportate le denominazioni dei conti GPA11683, GPA25683 e GPA35683.

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