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Circolare

Circolare numero 34 del 27-02-2019

Si forniscono chiarimenti relativi alla disposizione di cui all’articolo 1, comma 279, della legge di bilancio 2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 1, comma 275, della legge n. 208/2015, come modificato dalla legge di bilancio 2019. Vengono inclusi anche alcuni lavoratori transitati nel pubblico impiego o nella gestione dell’ex Istituto postelegrafonici che abbiano effettuato ricongiunzione contributiva ex art. 2 della legge n. 29/1979 e che, alla domanda di pensione, non possano far valere contribuzione nell’AGO. La circolare precisa inoltre che la norma si applica anche a chi, in base alla gestione previdenziale accentrante, raggiunge il requisito di 30 anni in una sola forma esclusiva, esonerativa o sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria. Definite infine le decorrenze minime dei trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della disposizione.

Estensione dei destinatari della disciplina pensionistica per lavoratori transitati tra gestioni previdenziali

Estensione dei destinatari della disciplina pensionistica

La circolare interviene per chiarire l’applicazione dell’art. 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Lo scopo è precisare l’ambito soggettivo della norma e definire le decorrenze dei trattamenti pensionistici liquidati in sua applicazione.

Quadro normativo di riferimento

La base normativa richiamata è la legge n. 145/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, Supplemento Ordinario n. 62. La modifica legislativa inserisce nel comma 275 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 un riferimento espresso ai soggetti che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano effettuato ricongiunzione contributiva ai sensi dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall’assicurazione generale obbligatoria.

Per quanto non espressamente disciplinato, la circolare rinvia alle indicazioni già contenute nella circolare n. 154 dell’8 agosto 2016, nella circolare n. 80 del 21 aprile 2015 e nel messaggio n. 4253 del 15 novembre 2018, nei limiti della loro compatibilità con i nuovi chiarimenti.

Destinatari della norma

La disposizione amplia l’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 275, della legge n. 208/2015, includendo tra i destinatari anche alcuni lavoratori ricompresi nell’art. 1, comma 117, della legge n. 190/2014. In particolare, vengono considerati anche coloro che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’INPS, siano esse forme esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Il chiarimento riguarda anche i lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di pensione, non possano far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979.

Ulteriore precisazione sul requisito contributivo

La circolare specifica, ad integrazione di quanto già affermato nella circolare n. 154/2016, che la norma si applica anche nei confronti dei lavoratori che, per effetto della ricongiunzione contributiva e secondo le regole della gestione previdenziale accentrante, possano raggiungere il requisito contributivo e assicurativo di trenta anni utile per il diritto alla pensione di anzianità in una sola delle forme esclusive, esonerative o sostitutive dell’AGO.

Decorrenza dei trattamenti

La circolare fissa i limiti minimi di decorrenza dei trattamenti pensionistici liquidati in base alla disposizione:

  • per le gestioni che prevedono decorrenze infra mese, la decorrenza non può essere anteriore al 2 gennaio 2019;
  • per le gestioni che non prevedono decorrenze infra mese, la decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2019.

Sintesi operativa

In sostanza, il documento chiarisce che la norma introdotta dalla legge di bilancio 2019 ha una portata più ampia rispetto alla formulazione originaria del comma 275 della legge n. 208/2015. Rientrano nel perimetro applicativo anche i soggetti che abbiano subito ricongiunzione contributiva e che, per effetto di tale operazione, non dispongano di contribuzione nell’AGO o possano maturare il requisito dei 30 anni soltanto in una gestione diversa dall’AGO. Restano ferme le decorrenze minime indicate dalla circolare per la liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Punti principali

Premessa normativa

La circolare prende avvio dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, che all’art. 1, comma 279, modifica l’art. 1, comma 275, della legge n. 208/2015. La disposizione introduce un’estensione soggettiva espressa e la circolare, previo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce i chiarimenti applicativi. Per gli aspetti non disciplinati si richiamano le circolari n. 154/2016, n. 80/2015 e il messaggio n. 4253/2018, se compatibili.

Ambito soggettivo di applicazione

Viene ampliato l’ambito dei lavoratori destinatari della norma, includendo, tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 117, della legge n. 190/2014 che siano transitati, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti gestite prima del 1° gennaio 2012 da enti diversi dall’INPS, anche coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva ex art. 2 della legge n. 29/1979, non possano far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Chiarimento sull’anzianità contributiva di 30 anni

La circolare precisa, integrando quanto già indicato nella circolare n. 154/2016, che la disposizione si applica anche ai lavoratori che, in base alle regole della gestione previdenziale accentrante e per effetto della ricongiunzione contributiva, possano raggiungere il requisito contributivo e assicurativo di trenta anni utile al diritto alla pensione di anzianità in una sola delle forme esclusive, esonerative o sostitutive dell’AGO.

Decorrenza dei trattamenti pensionistici

I trattamenti pensionistici riconosciuti in applicazione della norma non possono decorrere prima del 2 gennaio 2019 per le gestioni che prevedono decorrenze infra-mese, oppure prima del 1° febbraio 2019 per le gestioni che non prevedono decorrenze infra-mese.

Testo integrale

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