Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 36 del 05-03-2019

Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. Si prevede altresì la facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà. INDICE 1. Premessa 2. Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 2.1.Soggetti beneficiari 2.2Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di riscatto 2.3 Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici 2.4 Determinazione dell’onere di riscatto 2.5 Presentazione della domanda di riscatto 2.6 Modalità di versamento dell’onere 2.7 Istruzioni contabili 3. Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo, effettuato fino al quarantacinquesimo anno di età 4. Fondi di solidarietà bilaterali

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità applicative dell’art. 20 del D.L. n. 4/2019 sul nuovo riscatto sperimentale di periodi privi di contribuzione, riservato agli iscritti alle gestioni obbligatorie privi di anzianità al 31 dicembre 1995 e non pensionati, con periodo massimo di 5 anni tra il primo e l’ultimo contributo accreditato. Definisce requisiti, termini di domanda, calcolo dell’onere, rateizzazione e profili contabili. Inoltre chiarisce il nuovo criterio di calcolo del riscatto universitario per domande presentate fino al compimento dei 45 anni e disciplina il ruolo dei fondi di solidarietà nel versamento degli oneri per periodi riscattabili o ricongiungibili utili alla pensione.

istruzioni su nuovo riscatto di periodi non coperti da contribuzione, riscatto studi universitari fino a 45 anni e fondi di solidarietà

Riscatto di periodi non coperti da contribuzione, riscatto universitario e fondi di solidarietà

La circolare fornisce le istruzioni applicative del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in particolare per il nuovo istituto sperimentale di riscatto dei periodi privi di contribuzione, per la diversa determinazione dell’onere del riscatto universitario nei casi presentati entro i 45 anni e per le disposizioni sui fondi di solidarietà bilaterali. Il documento chiarisce i requisiti soggettivi e oggettivi, i termini per la domanda, le modalità di calcolo dell’onere, le regole di versamento e i riflessi contabili.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: ambito soggettivo

La facoltà di riscatto prevista dall’art. 20, commi da 1 a 5, è riconosciuta agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Possono accedervi solo i soggetti:

  • privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  • non titolari di pensione diretta in alcuna gestione pensionistica obbligatoria;
  • iscritti a una delle gestioni richiamate dalla norma, condizione che si considera integrata in presenza di almeno un contributo obbligatorio versato prima della domanda nella gestione in cui si esercita il riscatto.

La circolare precisa che, se emerge un’anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996, il riscatto già effettuato viene annullato d’ufficio con restituzione dell’onere, senza interessi.

Per le domande presentate in qualità di superstite, ai fini dell’incremento della posizione del dante causa e della pensione indiretta, i requisiti vanno verificati con riferimento alla situazione del de cuius.

Periodi riscattabili e limiti oggettivi

Il riscatto riguarda solo periodi scoperti da contribuzione e non soggetti a obbligo contributivo. Non è quindi utilizzabile per regolarizzare periodi di lavoro per i quali esisteva obbligo di versamento, neppure se i contributi sono prescritti; in tali casi restano applicabili gli istituti ordinari della singola gestione, come la regolarizzazione contributiva o la costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962.

Il periodo riscattabile:

  • può avere durata massima di cinque anni, anche non continuativi;
  • deve collocarsi dopo il 31 dicembre 1995;
  • deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle sole gestioni richiamate dalla norma;
  • deve essere precedente al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto.

Ai fini dell’individuazione del primo e dell’ultimo contributo si considerano solo le gestioni indicate dalla disciplina, con esclusione delle Casse professionali e dei regimi previdenziali esteri.

La circolare precisa inoltre che il primo e l’ultimo contributo non devono necessariamente essere nella stessa gestione in cui si presenta la domanda: se il soggetto è iscritto a più regimi tra quelli ammessi, può esercitare la facoltà in uno qualsiasi di essi, purché sussistano gli altri requisiti.

Effetti del riscatto e determinazione dell’onere

L’anzianità contributiva derivante dal riscatto è utile sia per il diritto a pensione sia per la misura della pensione.

Poiché i periodi riscattabili devono essere valutati nel sistema contributivo, l’onere si determina con il metodo percentuale di cui all’art. 2, comma 5, del D.lgs. n. 184/1997, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento vigente alla data della domanda nella gestione interessata. La base di calcolo è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla domanda, rapportata al periodo da riscattare. La rivalutazione del montante individuale decorre dalla data della domanda di riscatto.

Domanda di riscatto: termini, soggetti legittimati e presentazione

La facoltà può essere esercitata nel triennio 2019-2021: la domanda è presentabile dal 29 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

La domanda può essere presentata:

  • dal diretto interessato;
  • dal superstite;
  • da un parente o affine entro il secondo grado;
  • per i lavoratori del settore privato, anche dal datore di lavoro, che può destinare i premi di produzione spettanti al lavoratore.

Quando la domanda è proposta da un parente, affine o datore di lavoro, è necessario il consenso del soggetto interessato; senza adesione la domanda è irricevibile.

Le modalità di presentazione sono esclusivamente telematiche tramite:

  • servizi web dell’INPS con PIN dispositivo, SPID di livello almeno 2 o CNS;
  • Contact Center multicanale;
  • patronati e intermediari dell’Istituto.

Per le domande presentate da datore di lavoro, parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell’adeguamento della procedura, deve essere utilizzato il modulo allegato alla circolare. La disciplina rinvia a un successivo messaggio per le ulteriori fasi operative.

Regime fiscale e versamento dell’onere

In caso di domanda presentata dall’interessato, dal superstite o dai parenti/affini entro il secondo grado, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, in cinque quote annuali costanti e di pari importo, a partire dall’anno di sostenimento.

Se il versamento è effettuato dal datore di lavoro per il dipendente del settore privato, l’onere è deducibile dal reddito d’impresa o da lavoro autonomo e, ai fini del lavoro dipendente, rientra tra le fattispecie di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

L’onere di riscatto può essere pagato in unica soluzione oppure fino a 60 rate mensili, con importo minimo di 30 euro per rata e senza interessi. La rateizzazione non è consentita se i periodi riscattati servono per liquidare immediatamente una pensione diretta o indiretta oppure per l’autorizzazione ai versamenti volontari; se tale esigenza emerge nel corso della rateizzazione, il residuo deve essere versato in unica soluzione.

In caso di interruzione del pagamento, viene riconosciuto un accredito contributivo proporzionato all’importo effettivamente versato.

Quando la domanda è presentata da soggetti diversi dall’interessato, resta esclusa la restituzione dell’onere regolarmente versato, salvo il caso di annullamento per l’acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996.

Profili contabili

Per la rilevazione degli oneri collegati al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione sono istituiti specifici conti per le gestioni dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali e delle gestioni ex INPDAP. Le riscossioni affluiranno preliminarmente al conto di servizio GPA54061, con ripartizione a cura della procedura gestionale "Riscatti e Ricongiunzione". È richiamato, altresì, l’allegato con le variazioni al piano dei conti.

Riscatto dei corsi universitari fino al compimento dei 45 anni

L’art. 20, comma 6, introduce il comma 5-quater all’art. 2 del D.lgs. n. 184/1997 per il riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo, consentendolo fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

In questa ipotesi, l’onere è determinato in modo diverso rispetto alla disciplina ordinaria: per ogni anno da riscattare è dovuto un contributo pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, moltiplicato per l’aliquota di computo dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti vigente alla data della domanda.

La circolare precisa che l’onere va calcolato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda, applicando l’aliquota di computo del FPLD vigente nel medesimo periodo. Il contributo è poi rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con decorrenza dalla data della domanda.

Questa modalità si aggiunge a quelle già previste dai commi 4, 5 e 5-bis dell’art. 2 del D.lgs. n. 184/1997 ed è alternativa a quella del comma 5: l’interessato può quindi chiedere il calcolo dell’onere secondo il comma 5-quater oppure secondo il comma 5.

La nuova disciplina si applica solo alle domande presentate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Non è possibile rideterminare un riscatto già perfezionato e pagato sulla base di un criterio alternativo.

La circolare distingue tre ipotesi:

  • se il riscatto è già definito con integrale pagamento dell’onere, non è ammessa la rideterminazione;
  • se è in corso una rateizzazione, il pagamento può essere interrotto, viene accreditata la quota corrispondente a quanto già versato e può essere presentata una nuova domanda per il residuo;
  • se la domanda non è ancora perfezionata, essa può essere ritirata e ripresentata, sapendo che la nuova data influirà sul calcolo dell’onere.

Per gli altri aspetti restano valide le istruzioni già fornite dall’Istituto per il riscatto del corso legale di studi ai sensi delle altre disposizioni dell’art. 2 del D.lgs. n. 184/1997. Le domande continuano a essere presentate con le modalità già in uso.

Fondi di solidarietà bilaterali

L’art. 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019 prevede che i fondi di solidarietà di cui al D.lgs. n. 148/2015 provvedano al versamento degli oneri relativi a periodi precedenti l’accesso al fondo, utili per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e riscattabili o ricongiungibili.

Gli oneri corrispondenti a tali periodi sono versati dai datori di lavoro ai fondi e costituiscono una specifica fonte di finanziamento con destinazione vincolata. I versamenti sono deducibili secondo la normativa vigente.

L’intervento è finalizzato a favorire l’accesso alla prestazione straordinaria di sostegno al reddito nell’ambito dei processi di agevolazione all’esodo. La circolare chiarisce che destinatari dell’istituto sono sia i lavoratori che maturerebbero i requisiti senza ricorrere a riscatto o ricongiunzione, sia quelli che li raggiungono proprio grazie a tali operazioni.

Sono invece esclusi i riscatti che incidono solo sulla misura della pensione e non sul diritto, come ad esempio il riscatto del part-time orizzontale già integralmente utile ai fini del diritto pensionistico.

La circolare rinvia a successive istruzioni operative per gli aspetti di dettaglio.

Punti principali

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: destinatari e requisiti

La facoltà è riconosciuta agli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali degli autonomi e alla Gestione separata, purché privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione diretta. È richiesta l’iscrizione a una gestione richiamata dalla norma con almeno un contributo obbligatorio versato prima della domanda. Se emerge anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996, il riscatto già effettuato è annullato d’ufficio con restituzione dell’onere senza interessi.

Periodo riscattabile e limiti oggettivi

Sono riscattabili solo periodi non coperti da contribuzione e non soggetti a obbligo contributivo, collocati dopo il 31 dicembre 1995 e prima del 29 gennaio 2019, per un massimo di cinque anni anche non continuativi. Il periodo deve essere compreso tra il primo e l’ultimo contributo accreditato nelle sole gestioni indicate dalla norma; sono escluse le Casse dei liberi professionisti e i regimi esteri ai fini dell’individuazione del lasso temporale. Non è possibile usare il riscatto per recuperare periodi di lavoro soggetti a obbligo contributivo, anche se i contributi risultano prescritti.

Effetti pensionistici e calcolo dell’onere

L’anzianità acquisita tramite il riscatto vale sia per il diritto sia per la misura della pensione. Poiché i requisiti sono quelli del sistema contributivo, l’onere è determinato con il metodo percentuale dell’art. 2, comma 5, del D.lgs. n. 184/1997, applicando l’aliquota vigente alla data della domanda e assumendo come base la retribuzione dei dodici mesi meno remoti, rapportata al periodo riscattato; la rivalutazione del montante decorre dalla data della domanda.

Domanda, soggetti legittimati e trattamento fiscale

La domanda può essere presentata dal 29 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. Possono presentarla l’interessato, il superstite, un parente o affine entro il secondo grado e, per il settore privato, anche il datore di lavoro con utilizzo dei premi di produzione. In questi casi occorre il consenso dell’assicurato; senza adesione la domanda è irricevibile. L’onere è detraibile al 50% in cinque quote annuali; se sostenuto dal datore di lavoro, è deducibile dal reddito d’impresa/lavoro autonomo e rientra, per il lavoro dipendente, nell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

Modalità telematiche e versamento

La domanda va presentata esclusivamente online, tramite portale INPS, Contact Center o patronati/intermediari. In attesa dell’implementazione telematica per alcune ipotesi, i datori di lavoro, i parenti e gli affini fino al secondo grado devono usare il modulo allegato alla circolare. L’onere può essere versato in unica soluzione o fino a 60 rate mensili, ciascuna di almeno 30 euro, senza interessi. La rateizzazione è esclusa quando il riscatto serve per liquidare subito una pensione o per autorizzare i versamenti volontari; in caso di interruzione del pagamento, si accredita un periodo proporzionale a quanto versato.

Istruzioni contabili

La circolare istituisce specifici conti per la rilevazione degli oneri di riscatto relativi ai periodi non coperti da contribuzione, con distinzione tra gestioni dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali e gestioni ex INPDAP. Le riscossioni transiteranno preliminarmente sul conto di servizio GPA54061, in attesa della ripartizione mediante la procedura gestionale "Riscatti e Ricongiunzione" adeguata per l’occasione.

Riscatto dei corsi universitari fino a 45 anni

Per le domande presentate fino al compimento dei 45 anni di età, il riscatto dei corsi universitari da valutare nel sistema contributivo segue un criterio speciale: per ogni anno da riscattare l’onere è pari al minimale imponibile annuo di cui alla legge n. 233/1990 moltiplicato per l’aliquota di computo del FPLD vigente alla domanda. Questa modalità si aggiunge a quelle già previste dall’art. 2 del D.lgs. n. 184/1997 ed è alternativa al comma 5, potendo l’interessato scegliere tra i due criteri. La nuova disciplina si applica solo alle domande presentate dalla data di entrata in vigore del decreto; non è ammessa la rideterminazione di riscatto già perfezionato.

Effetti sulle domande di riscatto universitario già presentate

Se il riscatto è già definito e integralmente pagato, non può esserne chiesta la rideterminazione secondo il criterio alternativo. Se è in corso un pagamento rateale, è possibile interromperlo, ottenere l’accredito del periodo corrispondente a quanto già versato e presentare nuova domanda per il periodo residuo. Se il riscatto non è ancora perfezionato, la domanda può essere ritirata e riproposta, tenendo conto della nuova data di presentazione ai fini del calcolo dell’onere.

Fondi di solidarietà bilaterali

L’art. 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019 consente ai fondi di solidarietà di provvedere al versamento degli oneri relativi a periodi precedenti l’accesso al fondo, utili per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e riscattabili o ricongiungibili. I versamenti sono effettuati dai datori di lavoro, costituiscono fonte di finanziamento destinata a tali finalità e sono deducibili secondo la normativa vigente. La misura mira a favorire l’accesso alla prestazione straordinaria di sostegno al reddito, ma esclude i riscatti utili ai soli fini della misura pensionistica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.