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Circolare

Circolare numero 38 del 07-03-2019

Con la presente circolare si forniscono indicazioni per la corresponsione di un’indennità giornaliera omnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima. INDICE 1. Premessa 2. Oggetto della convenzione 3. Adempimento delle parti 4. Provvista finanziaria e costi del servizio 5. Regime fiscale 6. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le istruzioni operative, fiscali e contabili per l’erogazione, da parte dell’Inps per conto del MIPAAF, dell’indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro prevista per il 2017 ai lavoratori dipendenti delle imprese di pesca marittima e ai soci delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione per arresto temporaneo obbligatorio. Sono richiamati la disciplina normativa, la convenzione Inps-MIPAAF, i limiti di spesa, le modalità di pagamento e i profili fiscali. La circolare chiarisce inoltre che i pagamenti sono effettuati dalle Strutture territoriali competenti, sulla base degli elenchi trasmessi dal Ministero, senza che l’Inps svolga controlli sui requisiti dei beneficiari.

Indennità giornaliera per fermo pesca obbligatorio 2017 ai lavoratori della pesca marittima

Indennità giornaliera per fermo pesca obbligatorio 2017

La circolare fornisce le istruzioni per l’erogazione, da parte dell’Inps per conto del MIPAAF, dell’indennità giornaliera omnicomprensiva prevista per l’anno 2017 ai lavoratori della pesca marittima e ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. La prestazione è collegata alle sospensioni dell’attività causate da misure di arresto temporaneo obbligatorio ed è regolata dalla legge n. 232/2016, dal D.I. n. 5/2017 e dalla convenzione approvata tra Inps e MIPAAF.

Quadro normativo e ambito di applicazione

L’art. 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto per il 2017 un’indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, inclusi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, quando la sospensione dal lavoro derivi da arresto temporaneo obbligatorio.

Il successivo comma 347 ha demandato a un decreto interministeriale la disciplina delle modalità di pagamento. In attuazione di tale previsione, il D.I. 23 novembre 2017, n. 5 ha regolato la presentazione delle istanze aziendali e la copertura finanziaria tramite apposita convenzione tra MIPAAF e Inps.

Convenzione e autorizzazione al pagamento

Con Determinazione presidenziale n. 118 del 19 settembre 2018 è stata approvata la convenzione tra Inps e MIPAAF per la corresponsione dell’indennità relativa alle sospensioni verificatesi nel corso del 2017. Il decreto direttoriale MLPS 26 novembre 2018, n. 19 ha autorizzato il pagamento in favore di 7.578 lavoratori, per 272.380 giornate indennizzabili, per un importo complessivo di 8.313.260,16 euro, comprensivo dell’aggio spettante all’Istituto.

Per il fermo pesca obbligatorio del pesce spada relativo al 2017, l’indennizzo è riconosciuto soltanto per i giorni lavorativi compresi tra il 16 febbraio 2017 e il 31 marzo 2017, entro il limite massimo di 38 giornate indennizzabili. Inoltre, per i marittimi indicati nell’Allegato 2 del decreto n. 19/2018, destinatari di provvedimenti di rigetto per carenza di requisiti, è stato accantonato un importo di 23.451,84 euro per l’eventuale pagamento in caso di contenzioso favorevole al lavoratore.

Modalità di erogazione e rapporti tra le parti

L’indennità è erogata dall’Inps per conto del MIPAAF ed è qualificata come prestazione sostitutiva della retribuzione, priva della relativa copertura previdenziale. L’Istituto procede al pagamento al netto delle trattenute fiscali, previa ricezione dal MIPAAF dell’elenco dei beneficiari autorizzati con decreto e delle domande di indennità.

Il MIPAAF deve versare la provvista finanziaria e trasmettere all’Inps il decreto concessorio con l’elenco dei beneficiari, che deve contenere almeno codice fiscale, nome e cognome, data e luogo di nascita, comune di residenza e CAP, giorni di sospensione, importo totale da erogare e codice IBAN. L’Inps, dopo il data entry delle informazioni ricevute, si impegna a effettuare i pagamenti entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

La circolare precisa che l’Inps non effettua controlli sui requisiti sostanziali dei beneficiari, limitandosi a verificare l’esistenza in vita del soggetto. L’Istituto non assume responsabilità per eventuali ritardi nell’accredito delle somme da parte del Ministero né per i pagamenti eseguiti sulla base delle informazioni trasmesse. I ricorsi amministrativi e le controversie giudiziarie relative al riconoscimento dell’indennità restano estranei alla competenza dell’Istituto, che svolge una mera funzione di ente erogatore.

Su richiesta del MIPAAF, l’Inps fornisce il dettaglio dei singoli pagamenti o documentazione equivalente utile alla rendicontazione e al controllo della spesa, oltre all’indicazione degli importi da rimborsare per i pagamenti non effettuati.

Provvista finanziaria e limiti di spesa

Le risorse necessarie al pagamento sono accreditate preventivamente presso l’Inps sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione generale. La provvista comprende anche il rimborso degli oneri per il servizio di data entry e per il pagamento delle somme ai beneficiari. Il pagamento delle indennità è subordinato alla preventiva disponibilità delle somme.

Il MIPAAF ha stabilito che le risorse finanziarie complessive, comprensive del compenso spettante all’Inps, ammontano a 8.313.260,00 euro. L’Istituto è autorizzato a provvedere al pagamento fino al limite di 8.171.400,00 euro al netto dell’aggio a suo favore, come previsto dalla convenzione.

Regime fiscale

L’indennità è considerata prestazione sostitutiva della retribuzione e, per tale ragione, è imponibile ai fini fiscali ai sensi dell’art. 6 del TUIR. L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare al momento del pagamento le ritenute Irpef ex art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, applicare le detrazioni spettanti, effettuare il conguaglio fiscale di fine anno e rilasciare la Certificazione Unica.

Poiché il decreto autorizzativo è intervenuto nell’anno d’imposta successivo rispetto al periodo di riferimento delle indennità, si applica il regime della tassazione separata previsto dall’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione dell’onere relativo all’indennità è istituito il conto GAU30290 nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza GAU. La contabilizzazione dell’erogazione, effettuata tramite procedura automatizzata dei pagamenti accentrati, segue le modalità già previste con il conto GPA55170. Il debito verso i beneficiari è imputato al conto GPA10029.

Per i recuperi di prestazioni indebitamente erogate è istituito il conto GAU24290, cui è abbinato il codice bilancio 01094 relativo agli indebiti di prestazioni diverse a sostegno del reddito. Le posizioni ancora da definire a fine esercizio sono imputate al conto GAU00030 tramite la ripartizione del saldo del conto GPA00032. Il codice 01094 evidenzia anche eventuali crediti inesigibili nel partitario del conto GPA00069, mentre le somme non riscosse dai beneficiari sono rilevate con il codice 3074 nel partitario del GPA10031.

La provvista anticipata già accreditata sul conto di tesoreria centrale è contabilizzata dalla Direzione generale, che cura anche il rimborso delle spese di erogazione riconosciute all’Inps, imputate al conto GPA24150, nonché i relativi adempimenti di fatturazione. Le procedure informatiche di liquidazione dovranno essere aggiornate in conseguenza delle nuove istruzioni contabili.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della misura

La misura deriva dall’art. 1, comma 346, della legge n. 232/2016, che per l’anno 2017 ha previsto un’indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima e per i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro dovuta a misure di arresto temporaneo obbligatorio. Il comma 347 ha demandato a un decreto interministeriale la disciplina delle modalità di pagamento.

Convenzione Inps-MIPAAF e autorizzazione alla spesa

Il D.I. 23 novembre 2017, n. 5 ha disciplinato la presentazione delle istanze e ha previsto una convenzione tra MIPAAF e Inps per la copertura finanziaria. La Determinazione presidenziale n. 118 del 19 settembre 2018 ha approvato la convenzione per il pagamento dell’indennità relativa alle sospensioni avvenute nel 2017. Il decreto direttoriale MLPS 26 novembre 2018, n. 19 ha autorizzato la corresponsione a 7.578 lavoratori per 272.380 giornate indennizzabili, per un importo complessivo di 8.313.260,16 euro, comprensivo dell’aggio Inps.

Periodo indennizzabile e accantonamenti

Per il fermo pesca obbligatorio del pesce spada relativo al 2017, l’indennizzo è riconosciuto solo per i giorni lavorativi dal 16 febbraio 2017 al 31 marzo 2017, fino a un massimo di 38 giornate indennizzabili. Per i marittimi inseriti nell’Allegato 2 del decreto n. 19/2018, per i quali sono stati notificati decreti di rigetto per carenza di requisiti, è stato accantonato un importo di 23.451,84 euro per l’eventuale liquidazione in caso di contenzioso favorevole al lavoratore.

Modalità di erogazione e responsabilità operative

L’Inps è autorizzato a pagare le indennità fino al limite di 8.171.400,00 euro, al netto dell’aggio a suo favore. Il MIPAAF deve versare preventivamente la provvista finanziaria e trasmettere il decreto concessorio con l’elenco dei beneficiari; i dati indispensabili comprendono codice fiscale, generalità, residenza, giorni di sospensione, importo da erogare e IBAN. L’Inps, dopo il data entry delle informazioni ricevute, effettua i pagamenti entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa, limitandosi a verificare l’esistenza in vita del beneficiario e senza controllare i requisiti sostanziali. Ricorsi amministrativi e controversie giudiziarie non sono di competenza dell’Istituto, che opera come mero ente erogatore.

Provvista finanziaria e costo del servizio

Le risorse sono accreditate preventivamente sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione generale. La provvista comprende anche il rimborso degli oneri per il servizio di data entry e per il pagamento delle somme ai beneficiari. Il pagamento è subordinato alla preventiva disponibilità delle somme. Il MIPAAF ha quantificato le risorse complessive, comprensive del compenso Inps, in 8.313.260,00 euro.

Regime fiscale dell’indennità

L’indennità è qualificata come prestazione sostitutiva della retribuzione e, quindi, è imponibile ai fini fiscali ai sensi dell’art. 6 del TUIR. L’Inps, quale sostituto d’imposta, deve operare le ritenute Irpef, applicare le detrazioni spettanti, effettuare il conguaglio di fine anno e rilasciare la Certificazione Unica. Poiché il decreto autorizzativo è intervenuto nell’anno d’imposta successivo al periodo di riferimento, si applica la tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b), TUIR.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per la rilevazione dell’onere viene istituito il conto GAU30290 nella Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (evidenza GAU). La contabilizzazione segue le modalità già previste con il conto GPA55170, mentre il debito verso i beneficiari è imputato al conto GPA10029. Per i recuperi di prestazioni indebitamente erogate è istituito il conto GAU24290, con abbinamento del codice bilancio 01094; gli importi ancora da definire a fine esercizio confluiscono nel conto GAU00030 tramite GPA00032. Le somme non riscosse sono evidenziate tramite il codice 3074 nel partitario GPA10031. Il rimborso delle spese di erogazione spettante all’Inps è imputato al conto GPA24150, con relativi adempimenti di fatturazione a cura della Direzione generale.

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