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Circolare

Circolare numero 35 del 05-03-2019

Con la presente circolare si illustra la misura a sostegno del reddito prevista dall’articolo 4-ter del D.L. n. 109/2018 in favore dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, la cui attività lavorativa è stata sospesa a causa del crollo del ponte Morandi di Genova. Si forniscono, inoltre, le modalità operative per la trasmissione all’INPS, da parte della Regione Liguria, dei decreti di concessione del beneficio e le istruzioni per il pagamento della prestazione da parte delle Strutture territoriali. INDICE 1. Premessa 2. Articolo 4-ter, comma 1. Indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale 2.1 Istruzioni operative e modalità di pagamento 3. Articolo 4-ter, comma 2. Prestazioni in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale 3.1 Istruzioni operative e modalità di pagamento 4. Risorse finanziarie 5. Istruzioni fiscali 6. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le misure straordinarie introdotte dall’art. 4-ter del D.L. n. 109/2018, convertito dalla L. n. 130/2018, a favore dei lavoratori colpiti dal crollo del ponte Morandi. Sono previste due tipologie di prestazione: un’indennità pari al massimo trattamento di integrazione salariale per i lavoratori subordinati del settore privato, e un’indennità una tantum di 15.000 euro per autonomi, collaboratori, agenti e rappresentanti, con specifiche istruzioni su presentazione delle domande, istruttoria regionale, trasmissione all’INPS, pagamento, regime fiscale e contabilizzazione.

Sostegno al reddito per i lavoratori colpiti dal crollo del ponte Morandi

Sostegno al reddito per i lavoratori colpiti dal crollo del ponte Morandi

La circolare illustra l’attuazione dell’art. 4-ter del D.L. n. 109/2018, convertito dalla L. n. 130/2018, che introduce misure straordinarie di sostegno al reddito in favore dei soggetti penalizzati dal crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018. Le prestazioni sono gestite con un ruolo centrale della Regione Liguria, chiamata a istruire le domande e a disporre i decreti di concessione, mentre l’INPS provvede all’erogazione e alla contabilizzazione.

Ambito di applicazione e destinatari

La disciplina si articola in due interventi distinti:

  • un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale per i lavoratori subordinati del settore privato, compreso l’agricolo;
  • un’indennità una tantum di 15.000 euro per autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, agenti, rappresentanti commerciali e titolari di attività di impresa o professionali iscritti a forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Per il primo intervento, i destinatari sono i lavoratori impossibilitati o penalizzati nello svolgimento dell’attività per effetto del crollo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti nelle aree della città metropolitana di Genova individuate dal Commissario delegato, purché abbiano subito un impatto economico negativo e non risultino coperti dagli ammortizzatori sociali ordinari o abbiano esaurito le tutele previste.

Per il secondo intervento, la prestazione spetta a chi abbia dovuto sospendere l’attività a causa dell’evento. La circolare precisa che, per tale misura, non è prevista contribuzione figurativa.

Presentazione delle domande e istruttoria

Per entrambe le prestazioni la concessione avviene con decreto della Regione Liguria, che svolge anche l’istruttoria per verificare la sussistenza dei requisiti di legge.

Per l’indennità del comma 1, le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione Liguria, che le istruisce seguendo l’ordine cronologico di presentazione.

Per l’indennità del comma 2, i singoli interessati devono presentare l’istanza direttamente alla Regione Liguria, secondo le istruzioni che saranno rese disponibili dalla stessa.

Trasmissione dei provvedimenti e pagamento dell’indennità per lavoratori subordinati

Una volta verificati i requisiti, la Regione Liguria trasmette all’INPS i provvedimenti di concessione e la lista dei beneficiari, insieme alle domande aziendali modello "SR100".

La trasmissione deve avvenire tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP), utilizzando esclusivamente il "Flusso B" e indicando il numero di decreto convenzionale "18130". Dopo tale passaggio, le aziende devono inviare all’INPS la documentazione contabile mediante il modello "SR41", così da consentire alle Strutture territoriali di erogare la prestazione con le modalità già previste per la CIG in deroga.

Gestione operativa dell’indennità una tantum

Per la prestazione una tantum, la Regione Liguria deve inviare alla Direzione generale INPS il decreto di concessione, insieme a un elenco Excel dei beneficiari. Nell’elenco devono essere riportati, per ciascun soggetto:

  • nome e cognome;
  • data di nascita;
  • codice fiscale;
  • residenza, utile per l’individuazione della Struttura territoriale competente al pagamento;
  • codice IBAN.

La Direzione generale, verificata la capienza finanziaria, comunicherà con apposito messaggio alle Strutture territoriali competenti l’elenco dei beneficiari.

Le Strutture territoriali, in base alla residenza indicata, procedono alla liquidazione senza richiedere il modello "SR163", poiché la Regione ha già effettuato i controlli anche sui dati utili al pagamento, compreso l’IBAN.

Ai fini informatici, ciascuna pratica va acquisita in DS WEB come domanda di tipo "E" (sussidio), con numerazione automatica, anno 2018 e codice sussidio:

  • CRPM (Crollo Ponte Morandi);
  • Regione 04 (Liguria);
  • Anno pagamenti 18.

Per il pagamento deve essere utilizzata la funzione "Interventi per l’occupazione".

Risorse finanziarie

Le risorse complessive stanziate ammontano a 30 milioni di euro, ripartite in:

  • 11 milioni di euro per il 2018;
  • 19 milioni di euro per il 2019.

Le somme sono nella disponibilità del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che provvede alla successiva attribuzione all’INPS per la copertura dei trattamenti autorizzati dalla Regione Liguria.

Trattamento fiscale

La circolare distingue il regime fiscale delle due misure.

L’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale costituisce reddito imponibile IRPEF ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

L’indennità una tantum di 15.000 euro, invece, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in coerenza con la nota ministeriale prot. n. 40/15923 del 28 novembre 2018.

Istruzioni contabili

Gli oneri per le prestazioni sono rilevati nella Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU), con istituzione dei seguenti nuovi conti:

  • GAU30250, per l’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale;
  • GAU30251, per l’indennità una tantum.

Il debito per entrambe le prestazioni va imputato al conto già esistente GPA10029. I pagamenti a favore dei beneficiari, tramite procedura di pagamenti accentrati, devono essere registrati in DARE del medesimo conto.

Per eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate sono istituiti i conti:

  • GAU24250, per il recupero dell’indennità di cui al comma 1;
  • GAU24251, per il recupero dell’indennità di cui al comma 2.

A tali conti è abbinato, nella procedura "Recupero indebiti per prestazioni", il codice bilancio "01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)". Gli importi ancora da definire a fine esercizio confluiscono nel conto GAU00030 tramite la ripartizione del saldo del conto GPA00032. Il codice bilancio 01094 evidenzia anche eventuali crediti divenuti inesigibili nel partitario del conto GPA00069.

Le somme non riscosse dai beneficiari sono evidenziate nel partitario del conto GPA10031 con il codice bilancio "03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)".

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale. La variazione al piano dei conti è riportata in allegato.

Punti principali

Indennità per lavoratori subordinati del settore privato

È prevista, a decorrere dal 14 agosto 2018 e per un massimo di 12 mesi, un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con contribuzione figurativa, per i lavoratori del settore privato, incluso l’agricolo, impossibilitati o penalizzati nello svolgimento dell’attività a causa del crollo del ponte Morandi. La misura riguarda dipendenti di aziende o di soggetti non imprenditoriali operanti nelle aree della città metropolitana di Genova individuate dal Commissario delegato, che abbiano subito un impatto economico negativo e per i quali non si applichino gli ammortizzatori ordinari o siano esaurite le tutele vigenti.

Indennità una tantum per autonomi, collaboratori e imprenditori individuali

Per titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi, compresi titolari di impresa e professionali iscritti a forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano sospeso l’attività per il crollo, è riconosciuta un’indennità una tantum di 15.000 euro. Per questa prestazione non è prevista contribuzione figurativa ed essa deve rispettare la normativa europea e nazionale sugli aiuti di Stato.

Presentazione delle domande e ruolo della Regione Liguria

Per entrambe le misure la concessione avviene con decreto della Regione Liguria, che cura anche l’istruttoria e la verifica dei requisiti. Le domande per l’indennità dei lavoratori subordinati vanno presentate esclusivamente alla Regione Liguria, che istruisce le istanze in ordine cronologico. Anche per l’indennità una tantum i lavoratori interessati devono presentare l’istanza direttamente alla Regione, secondo le istruzioni regionali.

Flussi informativi e modalità operative verso INPS

Per i lavoratori subordinati la Regione trasmette all’INPS i provvedimenti di concessione e la lista dei beneficiari con le domande aziendali modello SR100, tramite Sistema Informativo Percettori (SIP), esclusivamente con "Flusso B" e codice decreto convenzionale "18130". Le aziende inviano poi la documentazione contabile per il pagamento con modello SR41, seguendo le modalità già usate per la CIG in deroga. Per l’indennità una tantum, la Regione invia alla Direzione generale INPS il decreto di concessione e un elenco Excel dei beneficiari con dati anagrafici, residenza e IBAN.

Pagamento della prestazione una tantum

Le Strutture territoriali INPS competenti per residenza liquidano la prestazione senza necessità del modello SR163, poiché la Regione ha già effettuato i controlli sui requisiti e sull’IBAN. La procedura di acquisizione avviene tramite DS WEB con domanda di tipo "E" (sussidio), numerazione automatica, anno 2018, codice sussidio CRPM, Regione 04 (Liguria), anno pagamenti 18. Il pagamento avviene tramite la funzione "Interventi per l’occupazione".

Risorse finanziarie

Le risorse complessive ammontano a 30 milioni di euro, ripartite in 11 milioni per il 2018 e 19 milioni per il 2019. Le somme restano nella disponibilità del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la successiva attribuzione all’INPS a copertura dei trattamenti autorizzati dalla Regione Liguria.

Regime fiscale

L’indennità pari al massimo trattamento di integrazione salariale costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR. L’indennità una tantum di 15.000 euro non concorre invece alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP.

Istruzioni contabili

Gli oneri sono imputati alla gestione GAU, con istituzione dei nuovi conti GAU30250 e GAU30251 per le due prestazioni. Il debito è imputato al conto GPA10029 e i pagamenti accentrati sono registrati in DARE dello stesso conto. Per i recuperi di indebitamente erogato sono istituiti i conti GAU24250 e GAU24251, con codice bilancio 01094; le somme non riscosse sono rilevate con codice bilancio 03074 sul conto GPA10031. I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

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