Cassazione Penale, Sentenza n. 3356/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava l'erronea applicazione della legge processuale penale: il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al difensore di fiducia in data successiva al decesso del legale, configurando, secondo il ricorrente, nullità assoluta della notifica; tale nullità avrebbe dovuto comportare la rinnovazione della notifica entro il termine previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p., anche per richiedere la celebrazione dell'udienza nelle forme ordinarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, nonostante la notificazione contestata, un nuovo difensore di fiducia era intervenuto nel processo (con istanza del 3 maggio 2022 richiedente un breve termine a difesa e richiamando una procura speciale), circostanza che dimostra la conoscenza del processo da parte del difensore subentrato. L'unica questione astrattamente rilevabile sarebbe stata il mancato rispetto del termine di comparizione di venti giorni di cui all'art. 601, comma 3, c.p.p., ma tale violazione integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che va rilevata o dedotta nei termini previsti dall'art. 180 c.p.p. (cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado). Ne consegue che il motivo era manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine minimo di comparizione (venti giorni) per l'appello; la Corte ha ritenuto che la sua violazione integri una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, deducibile o rilevabile secondo i termini dell'art. 180 c.p.p.
art. 180 cod. proc. pen.
Definisce il termine entro il quale devono essere dedotte eccezioni di nullità connesse all'intervento dell'imputato (prima della deliberazione della sentenza di secondo grado); la Corte ha richiamato questa norma per affermare che l'omessa tempestiva deduzione comporta decadenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifesta del ricorso; la Corte l'ha applicato per condannare il ricorrente.
art. 173 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'estensione del motivo di ricorso; il ricorso era stato proposto entro i limiti richiesti da questa disposizione.
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; usata per registrare la partecipazione dell'ufficio requirente nel procedimento di cassazione.
art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma sul procedimento del cosiddetto 'concordato' in appello; rilevata nella richiesta del difensore subentrato ma non decisiva per la decisione della Corte di Cassazione.
Massime di principio
- La notifica di atti processuali a un difensore poi deceduto non determina automaticamente l'annullabilità degli atti se nel processo interviene un nuovo difensore che dimostra conoscenza e partecipazione: l'intervento del difensore subentrato può far ritenere la carenza non impeditiva dell'esercizio delle facoltà difensive.
- La violazione del termine di comparizione di cui all'art. 601, comma 3, c.p.p. configura una nullità relativa connessa all'intervento dell'imputato; tale nullità va rilevata o dedotta tempestivamente, nei termini dell'art. 180 c.p.p. (prima della deliberazione della sentenza di secondo grado), altrimenti si considera sanata o inammissibile la relativa doglianza in sede di cassazione.
- Le eccezioni di nullità formale in sede di appello devono essere sollevate tempestivamente in grado; non è sufficiente dedurle per la prima volta in cassazione se risultano manifestamente infondate o decorsive rispetto ai termini di legge.
- Il ricorso per cassazione fondato su questioni processuali ritenute manifestamente infondate può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne a spese e al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
- In casi di decesso del difensore, per tutelare i diritti dell'imputato è prudente procedere quanto prima alla nomina/constituzione del nuovo difensore e, se necessario, richiedere espressamente la rinnovazione delle notifiche o la concessione di termini, sollevando tempestivamente eventuali eccezioni procedurali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3080/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3081/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3083/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3084/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3086/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3087/2023 del 25/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →