Sentenza n. 792/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento prot. n. 113/26 del 22 gennaio 2026, notificato a mani in pari data, con cui la Questura di Firenze ha decretato l’improcedibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 32 co. 3 Dlgs 25/2008 in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, se lesivo, tra cui la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, prot. n. 0050432 del 1° giugno 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Firenze che ha dichiarato improcedibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino senegalese, aveva presentato domanda di protezione internazionale il 13 settembre 2021 e aveva ottenuto, l'11 giugno 2024, un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008. Il 25 settembre 2025 aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva dichiarato improcedibile l'istanza applicando la disciplina introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, che ha escluso la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 7 del d.l. n. 20/2023, sostenendo che, essendo stata presentata l'originaria domanda di protezione prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, doveva continuare ad applicarsi il regime previgente, comprensivo della facoltà di conversione del permesso in titolo per lavoro subordinato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Interpretando l'art. 7, commi 2 e 3, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 9634 del 5 dicembre 2025, il Collegio ha ritenuto che il riferimento alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto riguardi l'originaria istanza di rilascio del titolo di soggiorno, e non la successiva istanza di conversione. La presentazione della domanda originaria prima del 5 maggio 2023 determina l'ultrattività dell'intero regime previgente, inclusa la facoltà di conversione in permesso per lavoro subordinato, purché ricorrano gli ulteriori presupposti di legge. Poiché la domanda di protezione internazionale era stata presentata il 13 settembre 2021, la Questura avrebbe dovuto esaminare la possibilità di conversione secondo la disciplina previgente e non dichiarare improcedibile l'istanza. Le spese di lite sono state compensate. Il compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è stato liquidato in euro 1.417,00, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
Costituisce la base del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ottenuto dal ricorrente.
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998
Prevedeva la convertibilità dei permessi di soggiorno per protezione speciale in permessi per motivi di lavoro; tale convertibilità è stata abrogata dalla nuova disciplina, salva la disciplina transitoria.
art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. 20/2023, convertito in l. 50/2023
Per le istanze presentante fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente; ... Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i presupposti di legge.
La disciplina transitoria riguarda l'originaria istanza di rilascio del titolo di soggiorno, non la sola istanza successiva di conversione. Se la domanda originaria di protezione è stata presentata prima del 5 maggio 2023, continua ad applicarsi il regime previgente, inclusa la facoltà di conversione in permesso per lavoro subordinato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 130 d.P.R. 115/2002
È stato applicato per dimezzare al 50% il compenso professionale spettante al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La disciplina transitoria dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, si riferisce all'istanza originaria di rilascio del titolo di soggiorno inciso dalla riforma, e non esclusivamente alla successiva istanza di conversione.
- La facoltà di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato resta applicabile quando l'originaria istanza di protezione internazionale sia stata presentata prima del 5 maggio 2023, data di entrata in vigore della l. n. 50/2023, purché ricorrano gli ulteriori presupposti di legge.
- La pubblica amministrazione non può introdurre, mediante interpretazione della disciplina transitoria, un ulteriore requisito temporale riferito alla data della domanda di conversione, quando la legge individua quale criterio rilevante la data di presentazione dell'istanza originaria di protezione.
- La decorrenza della disciplina transitoria deve essere interpretata in modo da evitare che l'applicazione della normativa sopravvenuta, più sfavorevole, dipenda dai tempi di trattazione amministrativa della domanda originaria di protezione.
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