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Sentenza

Sentenza del 26/09/2022 n. 4069 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Accertamento - Art. 12 co. 2 d.l. 78/2009 - Raddoppio dei termini di decadenza della notifica- Presunzione di evasione-Valenza sostanziale e irretroattiva. (1° massima). Accertamento - Art. 12 co. 2 bis e 2 ter - d.l. 78/2009 - Raddoppio dei termini di decadenza della notifica - Valenza procedimentale e retroattiva. (2° massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso contestava l'applicazione retroattiva della "presunzione di evasione" prevista dall'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 e, in parallelo, la possibilità per l'Amministrazione di avvalersi dei raddoppi dei termini di decadenza introdotti dai commi 2‑bis e 2‑ter per periodi di imposta anteriori alla loro entrata in vigore.

La decisione

La giurisprudenza richiamata ha ritenuto che la presunzione di evasione di cui al comma 2 abbia natura sostanziale e quindi non può operare retroattivamente: la sua applicazione a periodi anteriori alla sua entrata in vigore è esclusa. Viceversa, i commi 2‑bis e 2‑ter sono stati qualificati come norme di carattere procedimentale; perciò il loro effetto sul raddoppio dei termini di decadenza è retroattivo e possono essere applicati anche ai periodi di imposta precedenti.

Norme richiamate

  • d.l. n. 78/2009, art. 12, comma 2

    La "presunzione di evasione" prevista dal comma 2 è stata qualificata come norma sostanziale che incide sulla posizione sostanziale del contribuente e sulle sue obbligazioni fiscali; per tale motivo è irretroattiva e non applicabile a periodi di imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

  • d.l. n. 78/2009, art. 12, commi 2‑bis e 2‑ter

    I commi 2‑bis e 2‑ter riguardano la disciplina procedimentale (raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli atti) e sono stati considerati norme procedurali, applicabili anche retroattivamente ai periodi di imposta precedenti.

Massime di principio

  • Distinguere sempre se la norma modifica diritti/obblighi sostanziali (se sì, presunzione di non retroattività) oppure se riguarda solo il procedimento o i termini (se sì, può essere retroattiva).
  • Se l'Amministrazione invoca l'art. 12 co.2 per giustificare maggiori pretesecce per periodi anteriori alla sua entrata in vigore, contestare la retroattività sulla base della natura sostanziale della presunzione.
  • Per i raddoppi dei termini (commi 2‑bis e 2‑ter), attendersi che i tribunali ammettano l'applicazione ai periodi passati: difendere l'azione valutando termini effettivi di decadenza e possibili violazioni di motivazione/legittimità formale degli atti notificati.
  • In sede di impugnazione verificare separatamente la legittimità dell'atto rispetto alla presunzione sostanziale (art. 12 co.2) e la correttezza dell'applicazione dei termini procedurali (2‑bis/2‑ter), poiché possono produrre esiti parzialmente favorevoli a entrambe le parti.
  • Valutare sempre la giurisprudenza di legittimità e della CTR competente: orientamenti consolidati sulla natura sostanziale o procedurale possono determinare l'esito dell'impugnazione.

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