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Ordinanza

Ordinanza n. 2306/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4950/2022, pubblicata il 3 novembre 2022, nella causa iscritta al r.g. n.1463/2021 del Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro;

Giustizia amministrativa202302300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 4950/2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4950/2022 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, la parte ricorrente ha chiesto l'applicazione di astreintes, già prospettata dal TAR con l'ordinanza n. 7193 del 7 novembre 2025 in caso di ulteriore ingiustificato inadempimento dell'Amministrazione. La ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia ministeriale nonostante la rituale comunicazione dell'ordinanza che aveva assegnato al Ministero un termine ultimo di 60 giorni per provvedere all'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR non decide nel merito sull'applicazione dell'astreinte. Rileva che la relativa istanza costituisce una domanda giudiziale e che, ai fini della sua delibazione, deve essere notificata all'Avvocatura Erariale per garantire il contraddittorio. Ordina quindi alla parte ricorrente di notificare la domanda entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositare la prova della notificazione entro i successivi 15 giorni. Il giudizio resta pertanto interlocutorio sulla richiesta di astreinte.

Massime di principio

  • La domanda di applicazione di un'astreinte nel giudizio di ottemperanza, quando sia proposta nei confronti di un'amministrazione statale, ha natura di domanda giudiziale e deve essere notificata all'Avvocatura dello Stato affinché sia garantito il contraddittorio prima della sua delibazione.
  • Quando il giudice dell'ottemperanza rileva che una domanda accessoria non è stata ritualmente portata a conoscenza dell'amministrazione resistente, può disporre la notificazione della domanda entro un termine prefissato e il successivo deposito della prova della notificazione, rinviando la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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