Sentenza n. 126/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 1815/2024), pubblicata in data 08.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 1.184,69.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.184,69 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 28 gennaio 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto al pagamento di euro 1.184,69 a titolo di retribuzione professionale docente. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza azionata era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inottemperanza. La ricorrente non ha chiesto il pagamento delle spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, rispetto alle quali il TAR ha rilevato la sua carenza di legittimazione ad agire in ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha rilevato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero presso il domicilio reale e che, alla proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Poiché il Ministero non aveva eseguito spontaneamente il giudicato, il Collegio gli ha ordinato di pagare alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega e con termine di ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di dipendente pubblico che svolge funzioni connesse ai propri compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, considerata la serialità delle inottemperanze ministeriali relative al mancato pagamento della retribuzione professionale docente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata può essere prodotta come copia attestata conforme all'originale; dopo le modifiche richiamate dal giudice, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., secondo il richiamo operato dal giudice, nell'ambito della disciplina della copia conforme del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro la mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato da parte di una pubblica amministrazione, purché il titolo sia stato validamente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo giudiziale civile, è sufficiente la produzione di una copia del titolo attestata conforme all'originale secondo l'art. 475 c.p.c.; non è necessaria la spedizione in forma esecutiva per i titoli soggetti alla disciplina successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022.
- In presenza di un giudicato non eseguito e di un'inottemperanza non contestata, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari non possono essere richieste in ottemperanza dalla parte assistita, che non è titolare della relativa legittimazione ad agire.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 23/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 24/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →