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Ordinanza

Ordinanza n. 3/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 29/08/2025 avente ad oggetto: “LR 58/2023, art.77, comma 2, lettera m, punto 2 - Ridistribuzione lotti all'interno del PDL zona C1 - Via Amendola – provvedimenti”, pubblicata sull’albo pretorio al n. 1661 del 25.09.2025

Giustizia amministrativa202500570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione consiliare di ridistribuzione di lotti all'interno di un piano di lottizzazione in zona C1, mediante permuta di aree

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il condominio ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la deliberazione del Consiglio comunale avente a oggetto la ridistribuzione di lotti all'interno del piano di lottizzazione di zona C1 in via Amendola. Dal testo emerge che il ricorso riguardava, tra l'altro, la contestazione degli effetti urbanistici della permuta, l'asserito incremento della superficie edificabile e del carico urbanistico, la presenza di servitù relative a condotte fognarie o sottoservizi sull'area qualificata come verde pubblico attrezzato e la rilevanza della scadenza della convenzione di lottizzazione. È stata inoltre presentata istanza di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., a tutela di un controinteressato non nominativamente individuato.

La decisione

Il TAR ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e dell'ordinanza, disponendone la pubblicazione sul sito web e sull'Albo Pretorio del Comune di Giulianova entro tre giorni dalla comunicazione, con deposito della prova degli adempimenti presso la Segreteria. Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. In particolare, dalla documentazione comunale risultava che le aree da cedere al Comune avevano superficie complessiva di 137 mq, pari a quella dell'area che il Comune avrebbe ceduto al privato in permuta; l'operazione, quindi, compensava superfici di identica estensione, senza incremento della superficie edificabile né del carico urbanistico. Il condominio non aveva inoltre fornito prova documentale idonea dell'esistenza di servitù relative a condotte fognarie o sottoservizi sull'area oggetto della modifica urbanistica. La deliberazione era comunque subordinata al parere positivo della Soprintendenza competente ai sensi dell'art. 16 della legge n. 1150/1942, in mancanza del quale non avrebbero potuto essere rilasciati titoli edilizi efficaci. Infine, la scadenza della convenzione di lottizzazione incideva sull'efficacia del regime urbanistico da essa introdotto, ma non sugli effetti obbligatori prodotti dalla convenzione tra le parti. La sospensione è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    Consente, a tutela del controinteressato non nominativamente individuato, la notifica del ricorso mediante pubblici proclami; nel caso concreto il TAR ne ha autorizzato la pubblicazione integrale sul sito web e sull'Albo Pretorio comunale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha respinto la domanda di sospensione ritenendo insussistente il fumus di fondatezza.

  • art. 16 legge n. 1150/1942

    Il parere positivo della Soprintendenza costituisce condizione della deliberazione; in sua assenza non possono essere rilasciati titoli edilizi efficaci.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione di una permuta urbanistica non evidenzia, allo stato degli atti, un incremento della superficie edificabile o del carico urbanistico quando le superfici trasferite reciprocamente abbiano la medesima estensione, salvo la dimostrazione di ulteriori effetti urbanisticamente rilevanti.
  • L'asserita esistenza di servitù relative a condotte fognarie o sottoservizi sull'area interessata da una modifica urbanistica deve essere sorretta da idonea prova documentale; la mera allegazione non è sufficiente per integrare il fumus cautelare.
  • Quando una deliberazione urbanistica è subordinata al parere positivo della Soprintendenza competente, in mancanza di tale parere non possono essere rilasciati titoli edilizi efficaci; tale condizionamento rileva nella valutazione cautelare degli effetti lesivi dell'atto.
  • La scadenza della convenzione di lottizzazione incide sull'efficacia del regime urbanistico introdotto dalla convenzione, ma non elimina gli effetti obbligatori che la convenzione continua a produrre nei rapporti tra le parti.
  • Quando il controinteressato non è individuabile nominativamente, il giudice amministrativo può autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione integrale del ricorso e del provvedimento sui siti e sugli albi indicati, imponendo il deposito della prova degli adempimenti.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniVincoli e piani paesaggisticiTutela cautelare
RamiUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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