Cassazione Penale, Sentenza n. 37961/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce (sez. dist. Taranto) che aveva riformato parzialmente la pronuncia di primo grado riqualificando i reati e rideterminando la sanzione. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) vizio di competenza territoriale (sosteneva che il procedimento dovesse essere a Matera/Tursi perché da lì sarebbe stato inviato il certificato falso, e che la Corte aveva erroneamente ritenuto che il certificato fosse consegnato a Taranto); 2) doglianza sulla responsabilità penale per falsità (contestava l'attribuzione della provenienza dell'indirizzo e l'erronea interpretazione della sua risposta alla dirigente scolastica, nonché il travisamento probatorio sull'origine della mail); 3) omissione di riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che il fatto era privo di concreto danno perché comunque avrebbe ottenuto il posto; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per una valutazione apodittica della gravità della condotta.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto: 1) infondata la censura sulla competenza territoriale: essendo rimasto ignoto l'indirizzo di provenienza della documentazione e avendo il fatto recato effetti presso la scuola destinataria, si applica il criterio suppletivo dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., radicando la competenza a Taranto; 2) infondata la censura sul travisamento probatorio e sulla responsabilità: i giudici di merito hanno fornito motivazione congrua nel ritenere che non vi fossero altri soggetti interessati e che la risposta del ricorrente corroborasse la documentazione da lui prodotta; la Corte di legittimità ha richiamato il limite al suo sindacato in ordine alla riconsiderazione del merito probatorio; 3) manifestamente infondata la censura sulla particolare tenuità: richiamando le Sezioni Unite (sentenza "Tushaj"), la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso la tenuità per la gravità della condotta idonea ad alterare la graduatoria; 4) inammissibile il motivo sulle attenuanti generiche per mancata indicazione di elementi nuovi non valutati. Imposizione al ricorrente delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 9 cod. proc. pen.
Applicato nella sua funzione suppletiva quando rimane ignoto il luogo di commissione/luogo di invio: radica la competenza nel foro della scuola destinataria (Taranto) dato che non era accertato l'indirizzo di invio.
art. 16 cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sulla competenza in relazione al luogo in cui si sarebbe verificata l'alterazione o contraffazione; la Corte ha ritenuto tuttavia prevalente il criterio suppletivo ex art. 9 dato l'ignoto dell'indirizzo di invio.
art. 495 cod. pen.
Norma richiamata tra i reati originariamente contestati (falsità in atti o afferenti alla materia scolastica): la Corte ha valutato la sussistenza della condotta e la responsabilità dell'imputato sulla base delle risultanze di merito.
art. 476 cod. pen.
Richiamato nella ricostruzione delle fattispecie di falsità e uso di documenti falsi; la Corte di merito ha ritenuto integrati i presupposti della responsabilità penale.
art. 482 cod. pen.
Riqualificazione dei delitti resa rilevante ai fini del giudizio: anche con la riqualificazione il criterio di competenza territoriale non muta quando l'origine è ignota.
art. 477 cod. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla rilevanza dell'utilizzo dell'atto falso rispetto al momento/luogo della falsificazione; la Corte ha precisato che l'utilizzo può essere posteriore e indifferente rispetto al luogo considerato.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa; la Corte ha ritenuto che la valutazione richiede una valutazione complessiva e congiunta (modalità, colpevolezza, entità del danno) e che la gravità della condotta idonea ad alterare graduatorie ostava al riconoscimento.
art. 133 cod. pen.
Richiamato per indicare i parametri rilevanti nella valutazione della tenuità e nella determinazione della responsabilità e della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, danno).
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti delle fattispecie dedotte ai sensi di detta norma e ritenuto infondato.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla valutazione delle prove; la Corte di cassazione ha ribadito il divieto di riconsiderare nel merito la valutazione probatoria fatta dai giudici di merito, salvo travisamenti palese e incontestabili.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per precisare i criteri applicativi dell'art. 131-bis c.p.: la tenuità richiede valutazione globale e non automatica e può essere esclusa per rilevante gravità della condotta.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla disamina dei motivi di ricorso per cassazione rispetto a quanto dedotto in appello; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti.
Massime di principio
- Se l'origine materiale dell'atto illecito (es. indirizzo e-mail di invio) resta ignota, la competenza territoriale può essere radicata nel luogo dove si sono prodotti gli effetti (es. la scuola destinataria) ai sensi del criterio suppletivo ex art. 9 c.p.p.
- In cassazione è molto limitato il sindacato sulla valutazione del merito e delle prove: i giudici di legittimità non possono rinnovare la valutazione probatoria se non quando sussista un travisamento evidente e incontrovertibile dei fatti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e congiunta degli elementi (modalità della condotta, grado di colpevolezza, danno) e non può essere riconosciuta se la condotta è stata ritenuta idonea a recare pregiudizio significativo (es. alterazione di graduatorie).
- Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è necessario indicare elementi concreti e non valutati dai giudici di merito; un generico richiamo alla minor gravità non è sufficiente in cassazione.
- La riqualificazione del reato in sede di merito non necessariamente muta la determinazione della competenza territoriale se il criterio alternativo o suppletivo continua a radicare la giurisdizione nello stesso territorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37928/2024 del 16/10/2024
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37930/2024 del 16/10/2024
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37932/2024 del 16/10/2024
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37933/2024 del 16/10/2024
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37936/2024 del 16/10/2024
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37937/2024 del 16/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →