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direttiva

Direttiva 2008/53

Direttiva 2008/53/CE della Commissione, del 30 aprile 2008 , che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/53/CE modifica la direttiva 2006/88/CE per rimuovere la viremia primaverile delle carpe (SVC) dall’elenco delle malattie non esotiche dell’allegato IV, parte II. La Commissione motiva la scelta osservando che la malattia appare endemica in alcuni Stati membri produttori di carpe e che i costi di eradicazione sarebbero sproporzionati rispetto alle perdite economiche. Restano ferme le possibilità, per gli Stati membri interessati, di adottare misure nazionali ai sensi dell’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE, entro i limiti di necessità e proporzionalità.

Modifica dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE con rimozione della viremia primaverile delle carpe (SVC) dall'elenco delle malattie non esotiche.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, in particolare, alla disciplina sanitaria delle specie animali d’acquacoltura e dei relativi prodotti ai sensi della direttiva 2006/88/CE. Incide sulla classificazione delle malattie degli animali acquatici nell’allegato IV, parte II, e quindi sui regimi di prevenzione, controllo, eventuali garanzie complementari e misure nazionali adottabili per le malattie elencate. La direttiva è rilevante per i settori dell’acquacoltura e della commercializzazione/importazione di specie sensibili all’SVC, con particolare attenzione agli Stati membri produttori di carpe e a quelli che possono essere riconosciuti indenni o soggetti a programmi di controllo ed eradicazione.

Direttiva 2008/53/CE della Commissione: modifica dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE per la viremia primaverile delle carpe (SVC)

La direttiva interviene sulla disciplina sanitaria dell’acquacoltura contenuta nella direttiva 2006/88/CE, limitatamente alla classificazione della SVC nell’allegato IV. La Commissione, richiamando le valutazioni svolte e le informazioni ricevute dagli Stati membri, conclude che la SVC non deve più figurare tra le malattie non esotiche armonizzate a livello UE.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano che la direttiva 2006/88/CE distingue tra malattie esotiche e non esotiche e collega tale distinzione a criteri anche economici e di controllabilità. Per la SVC, la Commissione prende atto che:

  • la malattia risulta endemica in diversi Stati membri produttori di carpe;
  • negli ultimi 20-25 anni non avrebbe causato perdite importanti per il settore;
  • i costi delle misure di eradicazione sarebbero sproporzionati rispetto alle perdite economiche generate dalla malattia. Ne deriva la scelta di rimuovere la SVC dall’elenco delle malattie non esotiche dell’allegato IV, parte II.

Ambito materiale della modifica

La direttiva non riscrive l’intera disciplina dell’acquacoltura, ma modifica puntualmente l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE. In particolare, la parte II dell’allegato, relativa all’elenco delle malattie, viene sostituita. La SVC non compare più tra le malattie non esotiche; restano invece elencate, tra le altre, la VHS, la IHN, il KHV, l’ISA e alcune malattie dei molluschi e dei crostacei.

Effetti per gli Stati membri

La rimozione della SVC dall’elenco armonizzato non impedisce agli Stati membri di intervenire sul piano nazionale. La direttiva richiama infatti l’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE, secondo cui, se una malattia non elencata nell’allegato IV, parte II, comporta un rischio significativo per la salute dell’acquacoltura o degli animali acquatici selvatici, lo Stato membro interessato può adottare misure per prevenirne la diffusione o combatterla. Tali misure devono essere:

  • adeguate;
  • necessarie;
  • quindi non eccedenti quanto richiesto per il perseguimento dell’obiettivo sanitario.

Stati membri interessati da garanzie complementari

Il testo sottolinea che la decisione 2004/453/CE riconosce l’intero territorio o parti del territorio di Danimarca, Irlanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito come indenni da SVC o soggetti a programmi di controllo ed eradicazione. Questi Stati membri possono quindi richiedere garanzie complementari per l’introduzione di specie sensibili all’SVC. Di conseguenza, possono continuare ad applicare misure nazionali ai sensi dell’articolo 43, incluse restrizioni sulla commercializzazione e sulle importazioni, al fine di preservare il proprio status sanitario.

Obblighi di recepimento e applicazione

L’articolo 2 disciplina il recepimento. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 1° agosto 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicare tali disposizioni dal 1° agosto 2008;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza;
  • includere nelle disposizioni nazionali un riferimento alla direttiva, oppure accompagnarle da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È quindi un atto tipico di modifica settoriale, con effetto vincolante per gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando tuttavia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Profili pratici per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agroalimentare e zootecnico-acquatico, il dato rilevante è che la SVC cessa di essere una malattia non esotica armonizzata, con conseguente riallineamento dei regimi comunitari di classificazione. Tuttavia, restano possibili misure nazionali restrittive o di controllo, soprattutto negli Stati membri già riconosciuti indenni o soggetti a programmi di eradicazione, purché proporzionate e giustificate dal rischio sanitario.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2008/53/CE. In concreto, la SVC viene rimossa dall’elenco delle malattie non esotiche di cui alla parte II dell’allegato IV.

Motivazione della rimozione della SVC dall’elenco

Dai considerando emerge che la SVC non soddisfa più i criteri per l’inserimento tra le malattie non esotiche: è già endemica in diversi Stati membri produttori di carpe e, negli ultimi 20-25 anni, non avrebbe causato perdite importanti per l’industria. La Commissione ritiene inoltre sproporzionati i costi delle misure di eradicazione rispetto ai benefici attesi.

Salvaguardia delle misure nazionali ex articolo 43 della direttiva 2006/88/CE

La direttiva richiama espressamente l’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE, che consente agli Stati membri di adottare misure per prevenire la diffusione o combattere una malattia non elencata nell’allegato IV, parte II, quando essa comporti un rischio significativo. Tali misure devono essere adeguate e necessarie, quindi rispettare il principio di proporzionalità.

Stati membri con garanzie complementari per SVC

Viene ricordato che, ai sensi della decisione 2004/453/CE, Danimarca, Irlanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito possono richiedere garanzie complementari per l’introduzione di specie sensibili all’SVC. Questi Stati membri possono continuare ad applicare misure ai sensi dell’articolo 43, comprese restrizioni alla commercializzazione e alle importazioni, per mantenere il proprio status di indennità.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 1° agosto 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, applicandole dalla stessa data. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza, oltre alle disposizioni essenziali di diritto interno.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieacquacolturasanità animalemercato internocontrolli veterinaricommercio di animali e prodotti animali

Testo integrale

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