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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23921/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il caso riguarda un condannato con pena residua di anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione, destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti relativo a pregresse condanne per omissione o falsità di denunce obbligatorie, omesso versamento di ritenute previdenziali e bancarotta fraudolenta. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen., accogliendo solo in via subordinata la detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. La decisione era fondata sulla lunga e reiterata carriera criminale del condannato, su ulteriori precedenti penali per reati di varia natura, su procedimenti pendenti per furto e falso, sulla valutazione negativa della proposta lavorativa e sulla mancanza di risarcimento del danno. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva valorizzato in modo eccessivo precedenti risalenti e, soprattutto, aveva omesso di considerare che uno dei procedimenti richiamati si era già concluso con sentenza di estinzione del reato per difetto di querela; inoltre contestava la lettura della situazione lavorativa e patrimoniale del condannato, la rilevanza attribuita alla società di famiglia, l'asserita prosecuzione di attività edilizia da parte del ricorrente e la svalutazione della disponibilità a donazioni riparative. La difesa insisteva sul fatto che il lungo periodo di astensione da nuovi reati dimostrasse un avvio del processo di rivisitazione critica richiesto per la concessione della misura più ampia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse fatto corretta applicazione dei criteri giurisprudenziali in materia di affidamento in prova, valorizzando legittimamente la rilevante propensione a delinquere desunta dai numerosi precedenti e dalla pervicacia criminale complessivamente emergente, e rilevando che mancavano elementi positivi idonei a fondare un giudizio prognostico favorevole sul buon esito della prova. La Corte ha inoltre osservato che la declaratoria di estinzione del reato per difetto di querela relativa a uno dei procedimenti più recenti aveva natura neutra, perché non accompagnata da una valutazione nel merito del fatto, e non era quindi idonea a sovvertire il giudizio di pericolosità. Ha infine escluso che la motivazione impugnata fosse illogica o contraddittoria, ritenendo che anche la prospettata attività lavorativa poteva essere ragionevolmente considerata dal Tribunale come elemento non favorevole alla prognosi rieducativa.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)

    l'affidamento in prova è misura alternativa alla detenzione concessa solo se, in base alla personalità del condannato e al suo comportamento, risulti un processo di emenda già avviato e la misura appaia idonea a favorire la rieducazione e a prevenire la recidiva

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)

    la detenzione domiciliare è misura alternativa meno favorevole che può essere concessa anche quando non risulti adeguato il presupposto di emenda richiesto per l'affidamento in prova, purché sia escluso il pericolo di nuovi reati

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    è invocabile per denunciare violazione di legge nel provvedimento impugnato

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    consente di censurare carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    la sentenza di estinzione del reato per difetto di querela è stata richiamata come dato processuale neutro, perché non implica un accertamento di merito sulla responsabilità

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95

    richiamato solo per indicare un procedimento pendente per furto e falso, senza specifico scrutinio della norma

Massime di principio

  • Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, il giudice deve valutare non solo la natura e gravità dei reati e i precedenti penali, ma anche la condotta successiva del condannato; il beneficio presuppone che il processo di emenda sia almeno significativamente avviato.
  • Una rilevante e documentata propensione a delinquere, desunta da numerosi precedenti penali e da una carriera criminale protratta nel tempo, può legittimare un giudizio prognostico negativo sull'esito dell'affidamento in prova, soprattutto se mancano concreti elementi positivi contrari.
  • Non è sufficiente, per ottenere la misura più ampia, la mera assenza di nuovi episodi delittuosi: occorrono indicatori positivi di risocializzazione e di effettiva rivisitazione critica del passato criminale.
  • La presenza di un procedimento definito con sentenza di estinzione del reato per ragioni processuali, senza accertamento nel merito, ha valore neutro e non è di per sé idonea a superare il giudizio di pericolosità fondato su altri elementi.
  • La valutazione del tribunale di sorveglianza sulla misura alternativa è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e coerente con i criteri legali e giurisprudenziali; la Corte non può sostituire una diversa lettura del materiale fattuale, salvo vizi effettivi di violazione di legge o di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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