Cassazione Penale, Sentenza n. 37913/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo del 13/12/2021 che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP che aveva negato la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso). Il ricorrente aveva denunciato violazione di legge e vizio di motivazione. Tuttavia, dopo la proposizione del ricorso e prima dell'udienza di Cassazione, il GIP del Tribunale di Palermo ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari e il difensore ha trasmesso via PEC un atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dal ricorrente e dal difensore stesso, rendendo venuto meno l'interesse al giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in seguito alla rinunzia trasmessa via PEC e alla sopravvenuta sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari. Non è stata disposta condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria, applicando il principio di diritto secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione del ricorso comporta l'inammissibilità senza conseguenze di soccombenza (richiamate Sez. U. n. 31524/2004, Sez. U. n. 7/1997, Sez. U. Ord. n. 20/1996). P.Q.M.: dichiarato inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma penale contestata: configurazione del reato di associazione di tipo mafioso, che giustificava l'applicazione della custodia cautelare in carcere.
Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri
Principio secondo cui, se il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso sopraggiunge dopo la proposizione del ricorso, la declaratoria di inammissibilità non comporta condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
Ulteriore conferma del principio giurisprudenziale che esclude conseguenze di soccombenza quando l'interesse alla decisione del ricorso venga meno per causa sopravvenuta.
Sez. U, Ordinanza n. 20 del 09/10/1996, Vitale
Precedente giurisprudenziale che si allinea al principio costituito circa l'assenza di condanna per spese o sanzioni in caso di sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso.
Massime di principio
- Se dopo aver proposto un ricorso per cassazione sopravviene un fatto che elimina l'interesse a ottenere la pronuncia impugnata (es. sostituzione della misura cautelare richiesta), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- La rinunzia al ricorso, formalizzata e sottoscritta dal difensore e dal ricorrente e tempestivamente trasmessa (anche via PEC), è idonea a far emergere la sopravvenuta mancanza di interesse e legittima la declaratoria di inammissibilità.
- Quando l'inammissibilità è determinata dalla sopravvenuta perdita di interesse, non si applicano le ordinarie conseguenze di soccombenza: nessuna condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria, in conformità alla giurisprudenza di legittimità.
- È utile per la difesa valutare tempestivamente l'evoluzione della situazione cautelare: se la misura viene sostituita dopo il deposito del ricorso, si può evitare un procedimento inutile mediante formale rinunzia, riducendo oneri e rischi processuali.
- La declaratoria di inammissibilità per mancato interesse non equivale a esito sul merito: non si pronuncia sulla fondatezza delle doglianze, ma solo sull'assenza di interesse a ottenere la pronuncia impugnata.
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