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Sentenza

Sentenza n. 2505/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0000307 del 10.07.2025 (comunicato via pec in pari data) con il quale è stata disposta la revoca della iscrizione prot. n. 0000077 dell’08.06.2022, per l’esercizio in Italia dell’attività di somministrazione di lavoro con conseguente cancellazione della società dalla sezione I dell’Albo informatico; del d.m. 23 dicembre 2003 e della circolare n. 25/2004 in parte qua del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ove interpretati nel senso che hanno ampliato e innovato i casi tassativi di revoca fissati dalla legge primaria; nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ivi inclusi quelli citati dai precedenti atti nonché il provvedimento prot. n. 0000199 del 5.5.2025 (comunicato via pec in pari data) con il quale è stata disposta la sospensione del provvedimento prot.n. 0000077 dell’08.06.2022 di iscrizione alla sezione I di Albo informatico per l’esercizio in Italia dell’attività di somministrazione di lavoro, e tutti gli altri atti istruttori, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; nonchè per la condanna dell’Amministrazione per i danni causati.

Giustizia amministrativa202509245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’iscrizione all’Albo informatico per l’esercizio dell’attività di somministrazione di lavoro e conseguente cancellazione dalla sezione I, preceduta dalla sospensione dell’iscrizione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (agenzia per il lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente contestava la revoca dell’iscrizione all’Albo informatico, fondata sulla ritenuta mancanza di una valida garanzia fideiussoria nel periodo dal 14 marzo 2025 al 7 luglio 2025 e sull’asserita stipulazione di nuovi contratti di lavoro e di somministrazione durante il periodo di sospensione dell’autorizzazione. Deduceva, in primo luogo, la violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede, del divieto di aggravamento del procedimento e dell’obbligo di motivazione, sostenendo di avere chiesto al Ministero di effettuare i necessari controlli sulla polizza e di avere trasmesso una nuova polizza con decorrenza dal 7 luglio 2025. Deduceva inoltre la violazione delle garanzie partecipative, degli artt. 7 e seguenti e 10-bis della l. n. 241/1990, per mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della revoca, nonché difetto di istruttoria e motivazione. Con ulteriori motivi contestava la legittimità dell’art. 7 del d.m. 23 dicembre 2003 e della circolare n. 25/2004 ove interpretati nel senso di ampliare i casi tassativi di revoca previsti dal d.lgs. n. 276/2003, invocando i principi di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative. Deduceva infine la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la revoca fosse sproporzionata rispetto all’eventuale irregolarità, anche perché avrebbe rinnovato contratti già esistenti e, al più, concluso soltanto due nuovi contratti per pochi giorni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai fini dell’annullamento della revoca. Ha distinto tra revoca-decadenza, collegata al venir meno di un requisito legale per l’esercizio dell’attività, e revoca-sanzione, diretta a reprimere la stipulazione di nuovi contratti durante la sospensione dell’autorizzazione. Quanto alla prima, il Ministero avrebbe dovuto applicare il principio tempus regit actum e verificare, al momento dell’adozione del provvedimento del 10 luglio 2025, la permanenza del requisito della garanzia fideiussoria, considerando la nuova polizza con decorrenza dal 7 luglio 2025. L’amministrazione aveva del resto riconosciuto nel provvedimento che tale polizza fosse valida ed efficace, ravvisando una scopertura soltanto per il periodo precedente. L’eventuale scopertura avrebbe potuto essere valutata, se del caso, sotto il distinto profilo sanzionatorio. Quanto alla revoca-sanzione, il provvedimento non indicava puntualmente i contratti asseritamente conclusi dopo la sospensione, si limitava a un generico riferimento a numerosi rapporti di lavoro, non aveva sottoposto l’addebito al contraddittorio procedimentale e non conteneva alcuna valutazione di proporzionalità. Anche se la stipulazione di un solo nuovo contratto può in astratto giustificare la revoca, è necessaria una concreta e puntuale valutazione della gravità della condotta e dell’adeguatezza della misura. La produzione in giudizio di alcuni contratti non poteva comunque colmare le carenze del provvedimento, tanto più che era rimasta non specificamente contestata la deduzione della società secondo cui si trattava prevalentemente di rinnovi di rapporti già in essere e, al più, di due contratti di breve durata. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata puntuale allegazione e prova dei danni. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 276/2003

    fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, realizzato nell’anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro

    La garanzia fideiussoria costituisce requisito finanziario per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di lavoro; la sua permanenza deve essere verificata al momento dell’adozione del provvedimento.

  • artt. 4, 5 e 6 d.lgs. n. 276/2003

    L’iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavoro è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti da tali disposizioni.

  • art. 18, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    L’esercizio abusivo dell’attività durante la sospensione è soggetto ad ammenda; la previsione della sanzione non esclude in astratto una revoca, ma impone una valutazione concreta della proporzionalità della misura.

  • art. 7 d.m. 23 dicembre 2003

    Può costituire base della revoca dell’autorizzazione, ma la sua applicazione deve distinguere la revoca per perdita del requisito dalla revoca avente natura sanzionatoria e rispettare proporzionalità, istruttoria e contraddittorio.

  • art. 4 circolare n. 25/2004 del Ministero del lavoro

    nel periodo di sospensione “le agenzie di somministrazione continueranno la gestione dei contratti in essere, senza la possibilità di concludere nuovi contratti di lavoro e nuovi contratti di somministrazione di lavoro”

    Durante la sospensione è consentita la gestione dei contratti già in essere, mentre è vietata la conclusione di nuovi contratti.

  • artt. 3, 7 e seguenti, 10-bis l. n. 241/1990

    L’amministrazione deve motivare puntualmente la revoca, istruire adeguatamente la fattispecie e sottoporre al contraddittorio gli addebiti nuovi posti a fondamento della misura.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria richiede allegazione e prova puntuale del danno effettivamente subito.

  • art. 1227 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente con riguardo alla pretesa condotta colposa dell’amministrazione, senza che il TAR ne faccia applicazione autonoma.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione revoca un’autorizzazione per il venir meno di un requisito legale, deve verificare la sussistenza del requisito al momento dell’adozione del provvedimento, considerando le sopravvenienze fattuali intervenute nel frattempo secondo il principio tempus regit actum.
  • La revoca per perdita di un requisito legale e la revoca avente natura sanzionatoria per violazione degli obblighi connessi alla sospensione dell’autorizzazione sono fattispecie distinte e devono essere autonomamente accertate e motivate.
  • La stipulazione di nuovi contratti durante la sospensione di un’autorizzazione può astrattamente giustificare la revoca, anche se riferita a un numero limitato di contratti, ma l’amministrazione deve indicare puntualmente le condotte contestate e valutare concretamente la gravità dell’infrazione e la proporzionalità della revoca.
  • Gli addebiti nuovi posti a fondamento di una revoca sanzionatoria devono essere sottoposti al contraddittorio procedimentale; la motivazione del provvedimento non può essere sostituita o integrata in modo decisivo mediante la produzione documentale effettuata soltanto nel giudizio.
  • La gestione di contratti di somministrazione già in essere durante la sospensione dell’autorizzazione non equivale, di per sé, alla conclusione di nuovi contratti vietata dalla disciplina applicabile; l’amministrazione deve distinguere e accertare specificamente le due condotte.
  • La domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione deve essere corredata da una puntuale allegazione e prova dei danni effettivamente subiti; in mancanza, l’annullamento dell’atto non comporta automaticamente il risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttivePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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