Cassazione Civile, Ordinanza n. 34996/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso, nei confronti di una società in nome collettivo operante nel settore dell'intermediazione nei servizi di telecomunicazioni, avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007, contestando maggiori ricavi, disconoscendo costi e rideterminando IRAP e IVA; i maggiori redditi societari erano stati poi imputati ai soci pro quota con distinti avvisi. Era stata inoltre notificata alla società una cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, con disconoscimento di un credito e irrogazione di sanzioni. I contribuenti avevano impugnato gli atti, ottenendo in primo grado esiti solo parzialmente favorevoli; in appello la CTR aveva accolto solo in parte il gravame, limitatamente alle sanzioni, dichiarando inammissibile l'appello incidentale della concessionaria. In cassazione i contribuenti proponevano sei motivi: uno relativo agli effetti della definizione agevolata della lite; altri motivi, per la posizione del socio non definiente, contestavano la deducibilità di costi per presunta inerenza, il trattamento di una rata di leasing, degli interessi passivi di un finanziamento e della perdita su crediti verso una società fallita; vi era anche censura sulle spese. Nel corso del giudizio alcuni soggetti avevano aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, con conseguente sospensione del giudizio e poi deduzione della sua estinzione per tali posizioni. La Corte ha ritenuto estinto il giudizio per la società, per due soci e per il ricorso incidentale della concessionaria, mentre ha esaminato il solo ricorso del socio che non aveva presentato domanda di definizione, accogliendolo parzialmente sui motivi relativi alla perdita su crediti e al criterio di inerenza/correlazione dei costi all'attività d'impresa, cassando con rinvio nei limiti indicati.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio quanto al ricorso principale della società e dei soci che avevano presentato domanda di definizione agevolata, nonché quanto al ricorso incidentale della concessionaria. Per il solo socio che non aveva aderito alla definizione, ha accolto nei limiti indicati il secondo e il terzo motivo: ha corretto il principio applicabile all'inerenza dei costi, escludendo che sia necessaria una correlazione diretta con singoli maggiori ricavi e richiedendo invece il collegamento all'attività d'impresa, e ha ritenuto fondata la censura sulla deducibilità della perdita su crediti verso debitore fallito, affermando che la perdita può essere imputata nel periodo compreso tra la sentenza dichiarativa di fallimento e il momento di cancellazione del credito dal bilancio, senza attendere la conclusione della procedura concorsuale. Ha ritenuto inammissibile il quinto motivo, assorbito il sesto e ha rinviato alla CTR per nuovo esame in relazione alle questioni accolte e ai riflessi sul reddito di partecipazione del socio rimasto in giudizio.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
La presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, in assenza di diniego dell'Ufficio, perfezionano la definizione agevolata e determinano l'estinzione del giudizio per gli atti e i soggetti che vi hanno aderito.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
L'accertamento eseguito dall'Ufficio era analitico-induttivo; in tale ipotesi non opera il riconoscimento forfettario dei costi proprio dell'accertamento induttivo puro.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Il riconoscimento percentuale forfettario dei costi è ammesso solo nell'accertamento induttivo puro.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
La deducibilità dei costi richiede l'inerenza all'attività d'impresa, da verificare in termini qualitativi di compatibilità e correlazione con l'attività imprenditoriale.
art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedura concorsuale sono deducibili nel periodo di imputazione a bilancio compreso tra la sentenza di fallimento e la cancellazione del credito, senza attendere la chiusura della procedura.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti come parametro della censura, senza specifica autonoma ratio decisoria nella parte accolta.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla deducibilità dei costi e sulla loro inerenza.
art. 15 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo relativo ai costi, senza rilievo autonomo nella decisione finale.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Il costo del processo pendente è assorbito dalla definizione agevolata; nessuna statuizione sulle spese nei giudizi estinti.
artt. 299 ss. c.p.c.
Nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione per morte di una parte ricorrente, essendo il giudizio dominato dall'impulso d'ufficio.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La cartella emessa a seguito di controllo formale può rientrare nella definizione agevolata della lite.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari di legittimità, la definizione agevolata della lite produce l'estinzione del processo per gli atti e i soggetti che abbiano presentato domanda e pagato quanto dovuto, in difetto di diniego dell'Ufficio.
- Nelle controversie relative al reddito di società di persone, la definizione agevolata della lite da parte della società non si estende automaticamente ai soci destinatari di distinti avvisi di accertamento; ciascun socio deve proporre autonoma domanda per il proprio reddito di partecipazione.
- In caso di accertamento analitico o analitico-induttivo, il contribuente che intenda dedurre costi deve provarne l'esistenza, la natura e la concreta inerenza all'attività d'impresa; non spetta all'Ufficio riconoscere forfetariamente una percentuale di costi come nell'accertamento induttivo puro.
- L'inerenza dei costi va intesa in senso qualitativo come collegamento con l'attività imprenditoriale nel suo complesso, non come necessaria correlazione con specifici ricavi accertati.
- La perdita su crediti verso debitore assoggettato a procedura concorsuale è deducibile nel periodo di imputazione a bilancio compreso tra la dichiarazione di fallimento e la cancellazione del credito, senza attendere la conclusione della procedura.
- Nel giudizio di cassazione la morte di una parte ricorrente non determina interruzione del processo, che resta governato dall'impulso d'ufficio.
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