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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25710/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento e da un atto di contestazione con irrogazione di sanzioni relativi a IRES, IVA e IRAP per gli anni 2009-2010, emessi nei confronti di una persona fisica ritenuta partecipe di un articolato sistema fraudolento e, in particolare, amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata. Secondo l'Ufficio, la società era inserita in una rete di numerose società priva di reale struttura aziendale e impiegata per fornire manodopera edile, utilizzare falsi crediti IVA e compensare imposte e contributi dovuti, con partecipazione attiva del ricorrente nella gestione del personale, della contabilità e nella formazione di costi fittizi. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo non provata con certezza la qualità di amministratore di fatto e valorizzando anche l'assoluzione in sede penale. La CTR, invece, ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo provata la qualità di amministratore di fatto e la natura di società-schermo della società coinvolta. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: motivazione apparente o inesistente della sentenza d'appello; violazione delle norme sull'imputazione delle imposte, sostenendo che i tributi sarebbero imputabili esclusivamente alla società e non alla persona fisica; violazione della disciplina sanzionatoria, invocando l'inapplicabilità delle sanzioni personali; omessa pronuncia e comunque illegittima duplicazione delle sanzioni tra avvisi di accertamento e atto di contestazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo che la CTR avesse esposto una motivazione sufficiente e che, in presenza di una società artificiosamente costituita e gestita di fatto dalla persona fisica, le sanzioni possano essere irrogate anche a quest'ultima. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che non può configurarsi una responsabilità diretta della persona fisica per il pagamento delle imposte evase dalla società di capitali, poiché l'obbligazione tributaria resta imputabile alla società e la responsabilità dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 ha natura civilistica, autonoma e non tributaria, richiedendo un apposito atto motivato e specifici presupposti non risultanti nel caso concreto. Ha inoltre accolto il quarto e il quinto motivo, ritenendo non adeguatamente motivata la questione della possibile duplicazione delle sanzioni irrogate sia con gli avvisi di accertamento sia con l'atto di contestazione. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e il rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    prevede una responsabilità propria ex lege di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, di natura civilistica e non tributaria, senza successione o coobbligazione nei debiti d'imposta della società; richiede un atto motivato di accertamento dei presupposti

  • art. 73 TUIR

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'estraneità della persona fisica all'obbligazione tributaria sociale

  • art. 3 d.lgs. 15/1997 n. 446

    richiamato dal ricorrente in tema di IRAP, per contestare l'imputazione personale del tributo

  • artt. 1 e 17 d.P.R. n. 633/1972

    richiamati dal ricorrente in materia IVA, per sostenere che il debito d'imposta resta della società

  • art. 37 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per contestare i presupposti degli accertamenti

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dal ricorrente e dalla Corte quale disciplina della responsabilità di amministratori, liquidatori e soci di società in liquidazione

  • art. 2462 c.c.

    richiamato per il principio di autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali

  • art. 7 d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003

    le sanzioni relative al rapporto tributario proprio di società con personalità giuridica sono a carico della persona giuridica; la Corte precisa che tale regola non opera quando la società è solo uno schermo artificioso e la persona fisica è il reale beneficiario delle violazioni

  • artt. 2, comma 2, 5, 9 e 11 d.lgs. n. 472/1997

    richiamati dal ricorrente sulla disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie; la Corte esclude che possano derogare all'art. 7 d.l. n. 269/2003 nei limiti e nei casi indicati

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato sul contenuto della motivazione

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione ai limiti del ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice tributario

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norme processuali invocate per i vizi di violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla duplicazione delle sanzioni

  • art. 1176 c.c.

    indicato come parametro della responsabilità civile propria ex lege dei soggetti richiamati dall'art. 36 d.P.R. 602/1973

  • art. 1218 c.c.

    indicato come fondamento civilistico della responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973

Massime di principio

  • Non sussiste motivazione apparente quando il giudice di merito indica gli elementi di prova e l'iter logico-giuridico seguiti per la decisione, anche se la parte ritenga la motivazione insufficiente o le risultanze istruttorie male valutate.
  • L'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali comporta che le imposte evase dalla società restino, di regola, debiti della società e non siano direttamente imputabili alla persona fisica che ne abbia gestito di fatto l'attività.
  • La responsabilità prevista dall'art. 36 d.P.R. 602/1973 per amministratori, liquidatori e soci di società in liquidazione non costituisce coobbligazione tributaria, ma responsabilità per obbligazione propria ex lege di natura civilistica, da accertare con atto motivato e sulla base dei relativi presupposti.
  • La disciplina dell'art. 7 d.l. 269/2003, che attribuisce alla persona giuridica le sanzioni tributarie relative al suo rapporto fiscale, non impedisce l'applicazione delle sanzioni alla persona fisica quando la società sia un mero schermo artificioso e la stessa persona fisica sia il reale orchestratore e beneficiario delle violazioni.
  • La doglianza sulla duplicazione delle sanzioni richiede una motivazione specifica del giudice di merito, non essendo sufficiente un richiamo generico alla corretta quantificazione secondo legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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