Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15460/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia riconosciuta a un assicurato iscritto alla Gestione separata, che aveva chiesto di computare, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282, anche periodi contributivi precedenti versati presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. La Corte d'appello aveva ritenuto che la pensione decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto, individuato nell'1.1.2007, perché alla data indicata risultavano già maturati i requisiti anagrafici e contributivi. L'INPS ha impugnato tale decisione deducendo violazione dell'art. 3 d.m. n. 282/1996 in relazione all'art. 2, comma 26 e seguenti, della l. n. 335/1995, sostenendo che, poiché il computo della contribuzione pregressa è facoltativo e richiede apposita domanda, il trattamento pensionistico non può decorrere prima della presentazione della domanda stessa, essendo solo da quel momento che i contributi pregressi entrano utilmente nella Gestione separata per la liquidazione della pensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, richiamando un proprio orientamento già consolidato secondo cui, quando il lavoratore esercita la facoltà di computo della contribuzione pregressa in una gestione diversa ai fini della pensione a carico della Gestione separata, la decorrenza del trattamento non segue la sola maturazione del diritto, ma decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione/computo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata per non essersi attenuta alla regola dell'art. 22, comma 5, della l. n. 153/1969, ritenuta applicabile alla fattispecie in quanto ipotesi di cumulo, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282

    La facoltà di computo della contribuzione pregressa nella Gestione separata richiede una apposita domanda; solo con la domanda i contributi precedenti diventano utilmente computabili ai fini della liquidazione del trattamento richiesto e la decorrenza della pensione va ancorata a tale momento.

  • art. 2, comma 26 e seguenti, l. n. 335/1995

    Norma istitutiva della Gestione separata richiamata come base del sistema previdenziale applicabile al caso.

  • art. 6, comma 1, l. n. 155/1981

    Regola generale evocata dalla Corte d'appello per far decorrere la pensione dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto; la Cassazione precisa che non opera nella peculiare ipotesi di computo richiesta.

  • art. 22, comma 5, l. n. 153/1969

    È la regola generale in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO; la Corte la ritiene applicabile anche al computo ex d.m. n. 282/1996, qualificato come vera e propria ipotesi di cumulo.

  • art. 16 l. n. 233/1990

    Richiamato come precedente normativo giurisprudenzialmente evocato per qualificare il computo come forma di cumulo contributivo.

Massime di principio

  • Quando la pensione nella Gestione separata è richiesta con esercizio della facoltà di computo di contribuzione pregressa versata in altra gestione, occorre distinguere tra il momento di maturazione del diritto e quello di decorrenza del trattamento: la decorrenza non coincide automaticamente con la maturazione dei requisiti.
  • La facoltà di computo ex d.m. n. 282/1996 ha natura costitutiva sul piano del trattamento richiesto: senza apposita domanda, la contribuzione pregressa non entra nella base utile per la liquidazione della pensione nella Gestione separata.
  • Nelle ipotesi in cui il computo di contribuzione tra gestioni diverse operi come cumulo, trova applicazione la regola generale sulla decorrenza del trattamento pensionistico connessa alla domanda di liquidazione, non la sola data di maturazione del diritto.
  • Il giudice di merito deve verificare, nelle controversie sulla pensione in Gestione separata con computo di periodi anteriori, se la prestazione sia stata chiesta mediante specifica domanda e da tale momento far decorrere il trattamento, quando il computo sia elemento essenziale della liquidazione.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.