Sentenza n. 2524/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.00010631 del 14 marzo 2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha sostituito e annullato la precedente comunicazione inviata in data 11.03.2024 e respinto l’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento su materia conseguito in Romania dal ricorrente; - ove occorrer possa, del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.00010039 del 11 marzo 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento su materia conseguito in Romania dal ricorrente; - del provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009802 del 24.04.2024 con il quale l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ufficio I – Ambito territoriale di Palermo ha disposto l’esclusione del docente La MATTINA MARIO dalla I fascia (con riserva) delle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Palermo, per la classe di concorso A030, nonché la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato con il docente La Mattina Mario in ragione dell’individuazione disposta con provvedimento prot. n. 19488 dell’08/09/2023; - del provvedimento prot. n. 827 del 24.04.2024 con il quale l’Istituto comprensivo Statale “Manzoni Impastato” ad indirizzo musicale di Palermo ha decretato la risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato in data 11/09/2023, assunto al protocollo al n.10204 del 11/09/2023 tra il dirigente scolastico dell’I.C. MANZONI IMPASTATO PA — PAIC87900E ed il docente LA MATTINA Mario; - ove occorrer possa della circolare del Ministero dell’Istruzione n. 13731 dell’08.04.2024, recante Istruzioni operative sulle modalità di trasmissione dei documenti da parte degli interessati che hanno formulato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero su piattaforma SIDI “Riconoscimento Professione Docente” del Ministero dell’Istruzione e del merito - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania, con conseguente esclusione dalle graduatorie provinciali di supplenza e risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania, nonché gli atti conseguenti con cui era stato escluso dalla prima fascia, con riserva, delle graduatorie provinciali di supplenza per la classe di concorso A030 ed era stato risolto il contratto di lavoro a tempo determinato. Erano inoltre stati impugnati, ove occorrer potesse, il precedente diniego ministeriale e la circolare recante istruzioni operative sulla trasmissione dei documenti relativi alle domande di riconoscimento dei titoli esteri. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché il ricorrente, con memoria del 2 gennaio 2026, ha dichiarato il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio limitatamente alla questione concernente la risoluzione del contratto, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione del difensore del ricorrente circa il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio e ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza non esamina nel merito la legittimità del diniego di riconoscimento del titolo estero né degli atti di esclusione dalle graduatorie e di risoluzione del contratto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità e della parziale novità delle questioni trattate.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione della controversia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito delle censure.
- La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare anche solo una specifica questione o domanda dedotta nel giudizio; in tal caso il giudice definisce il ricorso nei limiti risultanti dalla dichiarazione processuale della parte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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