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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21538/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in Cassazione articolato in due motivi. Primo: violazione del divieto di ne bis in idem cautelare rispetto al procedimento n.898/2019 (cd. "filo di Arianna"), poiché la difesa sosteneva che la contestazione di associazione a delinquere per spaccio (art.74 T.U. stupefacenti) riguardava fatti temporalmente sovrapponibili e un unico collegamento con G. Tarantino, senza rapporto con il Nocera, e che dunque si sarebbe trattato del medesimo fatto. Secondo: manifesta illogicità della valutazione sulla necessità della custodia cautelare in carcere (art.275, comma 3 c.p.p.), per non aver considerato adeguatamente gli elementi difensivi idonei a superare la doppia presunzione (in particolare il positivo percorso rieducativo post-arresto, l'autorizzazione al lavoro esterno e il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva concesso 135 giorni di liberazione anticipata), nonché per aver ritenuto apoditticamente inadeguati gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e infondato il primo. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice del riesame per un nuovo esame in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità/adeguatezza della misura cautelare, ordinando altresì la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di rito. In particolare la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente motivato la permanenza della presunzione di necessità della custodia in carcere senza considerare il decorso del tempo e la condotta tenuta dall'indagato dopo l'ultimo fatto contestato, nonché l'effettività degli elementi difensivi posti a sostegno della non attualità delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo Unico stupefacenti)

    art.74, commi 2-5 e 80, comma 2; art.73, comma 1

    Norme che qualificano l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e i reati connessi; la Corte richiama tali disposizioni per delineare la fattispecie contestata e il contesto in cui opera la presunzione cautelare.

  • Codice di procedura penale

    Prevede la cosiddetta "doppia presunzione": nei reati indicati (tra cui quelli drug-related) sussistono, salvo prova contraria, i presupposti per la custodia in carcere; la Corte tuttavia richiama che la presunzione è relativa e può essere superata con elementi concreti e motivati, compresa la considerazione del tempo trascorso e della condotta successiva.

  • Codice di procedura penale

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte osserva che l'art.275, comma 3, essendo speciale, prevale sulla disciplina generale, ma non esime il giudice dall'obbligo di motivare in modo puntuale l'attualità delle esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale

    art.606, comma 1, lett. e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; è stata la base formale per censurare la motivazione come manifestamente illogica/contraddittoria.

  • Codice di procedura penale - disposizioni attuative

    art.94, disposizioni attuative c.p.p.

    Rinvio formale agli adempimenti di cancelleria previsti dopo l'annullamento per rinvio della decisione impugnata.

  • Codice di procedura penale

    Indica le fattispecie per le quali opera la presunzione rafforzata ai sensi dell'art.275, comma 3; la Corte richiama tale riferimento per confermare l'applicabilità della presunzione al caso in esame.

Massime di principio

  • Il divieto di ne bis in idem cautelare richiede identità di fatto in termini di tempo, luogo e persone: una contestazione relativa a un periodo successivo o a condotte ulteriori nello stesso ambito associativo può costituire fatto distinto e non violare il ne bis in idem.
  • In tema di reato associativo, la contestazione in forma "aperta" può legittimare successive imputazioni se fondate su nuovi elementi o su periodi temporali non sovrapponibili a quelli già oggetto di precedente procedimento.
  • La "doppia presunzione" di cui all'art.275, comma 3 c.p.p. non è assoluta: il giudice deve valutare e motivare se elementi concreti (es. decorso del tempo, comportamento successivo, percorsi rieducativi, autorizzazioni al lavoro) siano idonei a smentire l'attualità delle esigenze cautelari.
  • Il decorso del tempo ha valore neutro salvo che sia accompagnato da altri elementi; se il lasso temporale è significativo e non sussistono condotte ulteriori sintomatiche di pericolosità, il tempo può contribuire a superare la presunzione cautelare.
  • Le decisioni sul carcere vs misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo elettronico) richiedono motivazioni concrete e non apodittiche: il giudice deve esplicitare perché le cautele previste non sarebbero sufficienti nel caso concreto.
  • La condotta post-evento dell'indagato (rispetto all'osservanza di prescrizioni cautelari, lavoro esterno, misure rieducative) deve essere presa in considerazione e adeguatamente valutata come possibile elemento idoneo a escludere o attenuare il pericolo di reiterazione.

Testo integrale

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