Cassazione Civile, Ordinanza n. 20245/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente di azienda sanitaria locale, addetta al ruolo di infermiera e rientrante nel personale turnista, aveva chiesto l’accertamento del diritto a fruire del servizio mensa, ovvero del buono pasto sostitutivo, anche per il periodo 1 febbraio 2002 - 31 dicembre 2008 e anche in relazione al turno notturno 20.00-8.00. La Corte d’appello aveva accolto la domanda ritenendo che la disciplina contrattuale collettiva e gli accordi aziendali riconoscessero il diritto anche in presenza di una particolare articolazione dell’orario di lavoro. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) prescrizione quinquennale del diritto azionato; 2) erronea interpretazione dell’art. 29 del CCNL Sanità 20 settembre 2001 e degli accordi sindacali aziendali del 1996 e del 2008, sostenendo che il buono pasto fosse stato inizialmente limitato alla fascia 12.30/14.30 e solo in un secondo momento esteso al turno notturno; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel verbale del 13 dicembre 1996 e nel preteso effetto solo ex nunc dell’accordo successivo, senza retroattività. La Suprema Corte ha però rilevato che tutti i motivi erano formulati in modo non specifico e quindi inammissibili: la censura sulla prescrizione si limitava a reiterare un’eccezione senza indicare se e come fosse stata riproposta in appello; la seconda censura non riproduceva e non localizzava i verbali rilevanti e, inoltre, non configurava correttamente una violazione delle regole di interpretazione contrattuale; la terza doglianza trasformava impropriamente un preteso contrasto tra le decisioni di merito in un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., estraneo al paradigma dell’omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell’azienda sanitaria al pagamento delle spese e dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’azienda sanitaria locale. Ha confermato, per effetto della declaratoria di inammissibilità, la decisione della Corte d’appello che aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice al buono pasto anche per il turno notturno. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 CCNL Sanità 20 settembre 2001
L’espressione "particolare articolazione dell’orario di lavoro" è stata letta dalla Corte d’appello come riferita non solo alla durata della prestazione ma anche alle modalità orarie idonee a far sorgere l’esigenza tutelata mediante la mensa o il buono pasto; la Cassazione non ha censurato nel merito tale lettura, ma ha dichiarato inammissibili i motivi che la contestavano.
art. 8 D.Lgs. 66/2003
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi restrittiva sul diritto al buono pasto; la Corte di cassazione non entra nel merito della portata della norma perché reputa inammissibile il motivo di ricorso.
art. 366 c.p.c.
Viene utilizzato come parametro di specificità del ricorso per cassazione: i motivi che si limitano a reiterare eccezioni o non localizzano i documenti e i fatti rilevanti sono inammissibili.
art. 346 c.p.c.
La parte che abbia ottenuto soccombenza in primo grado deve riproporre in appello le eccezioni o domande disattese; in difetto opera la presunzione di rinuncia.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Per dedurre un errore di diritto occorre una corretta censura di violazione dei criteri interpretativi dei contratti, non una generica contestazione della lettura data dal giudice di merito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non come semplice dissenso rispetto alla ricostruzione o al contrasto tra decisioni di merito.
art. 1362 c.c. e ss.
Sono richiamati come regole di interpretazione contrattuale che il ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare come violate per contestare gli accordi aziendali.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e puntualmente localizzati: non è sufficiente reiterare una difesa già svolta in primo grado o invocare genericamente documenti e accordi senza riprodurne i passaggi rilevanti.
- La censura di violazione delle norme di interpretazione contrattuale richiede l’indicazione precisa delle regole ermeneutiche asseritamente violate e del contenuto degli atti negoziali o collettivi su cui si fonda la doglianza.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione del merito né di denunciare il semplice contrasto tra le decisioni di primo e secondo grado; è necessario indicare un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito.
- La mancata riproposizione in appello di un’eccezione disattesa può determinarne la rinuncia implicita ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
- In materia di buono pasto nel pubblico impiego contrattualizzato, l’espressione contrattuale che richiama una 'particolare articolazione dell’orario di lavoro' può essere letta come riferita non solo alla durata della prestazione, ma anche alle concrete modalità orarie che rendono necessario il pasto, con conseguente possibile estensione al turno notturno in presenza di disciplina collettiva o aziendale coerente.
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