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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34972/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2006 e 2007, emessi perché la contribuente non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi. L'Ufficio aveva ricostruito sinteticamente il reddito ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, valorizzando la disponibilità, per l'intero biennio, di quattro cavalli detenuti in compossesso con la madre al 50%. La contribuente sosteneva che gli animali fossero stati ritirati da gare e concorsi, non più iscritti alle federazioni sportive e quindi non qualificabili come cavalli da corsa o da equitazione, ma come semplici animali da affezione; inoltre deduceva di aver percepito nel periodo solo redditi da lavoro dipendente e un modesto compenso per la monta di una cavalla. La CTP aveva respinto i ricorsi ritenendo i cavalli indici di capacità contributiva e non provata la diversa provenienza del reddito; la CTR, invece, aveva accolto l'appello, escludendo che i cavalli ritirati dall'attività agonistica potessero rilevare fiscalmente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due per violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che nel redditometro l'Ufficio, una volta accertata la disponibilità dei beni-indice previsti dalla normativa e dai decreti attuativi, non deve compiere ulteriori verifiche sulla tipologia concreta del cavallo né sul costo sostenuto, poiché grava sul contribuente l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o è inferiore; il terzo motivo riguardava l'erroneo richiamo al 'nuovo redditometro' introdotto dal d.l. n. 78/2010.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto errata la decisione della CTR perché si era discostata dai principi sul redditometro e sull'onere probatorio: la disponibilità di cavalli, quando ricompresi tra i beni-indice considerati dalla disciplina applicabile, integra un fatto noto idoneo a fondare la presunzione di maggiore capacità contributiva; non è consentito al giudice creare una categoria non prevista di 'cavalli da affezione' per neutralizzare l'indice presuntivo. Spetta invece al contribuente fornire la prova contraria sulla provenienza non reddituale delle somme necessarie al mantenimento dei beni. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento sintetico si fonda su beni-indice e coefficiente moltiplicatori previsti dalla normativa e dai decreti attuativi; accertata la disponibilità del bene-indice, l'Ufficio è dispensato da ulteriori prove sulla capacità contributiva, restando a carico del contribuente la prova contraria.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore grava sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia allegato elementi sintomatici di capacità contributiva.

  • art. 2727 c.c.

    L'Amministrazione può risalire da un fatto noto, cioè la disponibilità di elementi di capacità contributiva, al fatto ignoto della sussistenza di un certo reddito.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito di memoria della controricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Dedotto come vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    Evocato nel terzo motivo per contestare il riferimento della CTR al nuovo redditometro; il motivo è stato assorbito.

  • L. 30 luglio 2010, n. 122

    Norma di conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata nel ricorso.

Massime di principio

  • Nel redditometro, la disponibilità di un bene espressamente contemplato dagli indici normativi costituisce fatto base sufficiente a fondare la presunzione di maggiore capacità contributiva, senza che l'Ufficio debba fornire ulteriori dimostrazioni specifiche.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia allegato elementi-indice di capacità contributiva, si determina un'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare, con prova concreta, che il reddito presunto non esiste o è inferiore, ovvero che le somme necessarie al mantenimento del bene provengono da fonti non imponibili o già tassate.
  • Il giudice tributario non può neutralizzare l'efficacia presuntiva degli indici legali introducendo categorie non previste dalla legge o dalla normativa attuativa; deve limitarsi a verificare la prova contraria offerta dal contribuente.
  • Per gli indici redditometrici, la qualificazione del bene deve restare ancorata alla tipizzazione normativa e alla disciplina attuativa, senza trasformare la valutazione fattuale in un sindacato sulla opportunità del parametro presuntivo scelto dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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