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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01122/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trento dell'08/07/2025 che, pur revocando in parte la misura interdittiva originaria, aveva mantenuto il divieto di esercitare l'attività professionale e imprenditoriale in relazione ai rapporti con la pubblica amministrazione della Provincia di Bolzano. Il ricorso per cassazione articolava due motivi principali: (1) la doglianza che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inidonei a revocare la misura gli eventi sopravvenuti (mutamento degli organigrammi, perdita di incarichi pubblici dei presunti sodali, cambiamenti nella governance politica) e avrebbe dato una motivazione contraddittoria, illogica e superficiale; (2) la contestazione della valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, sostenendo che la misura non poteva essere mantenuta sulla base della sola potenzialità astratta (disponibilità di capitali e strutture societarie, personalità dell'indagato) senza elementi concreti e specifici che dimostrassero un rischio reale e attuale. Inoltre, è stato sollevato che l'atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore sarebbe stato efficace, mentre la Corte ha esaminato preliminarmente la validità di tale rinuncia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inefficace l'atto di rinuncia inviato dal difensore per mancanza di procura speciale. Sui motivi di merito ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: il Tribunale di Trento aveva adeguatamente motivato perché i fatti sopravvenuti non eliminavano completamente il pericolo di reiterazione, richiamando elementi probatori (modalita' dei fatti, funzionamento del sistema delittuoso indipendente dai singoli vertici, intercettazioni che delineano la personalità e la pericolosita' dell'indagato, nonché la disponibilità di risorse economiche e societarie) e operando una prognosi consentita dalla giurisprudenza. La Corte ha pertanto confermato l'operato del Tribunale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila per profili di colpa con riguardo alla causa dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)

    Norma invocata come parametro di censura per i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati ai sensi delle fattispecie di cui a tale articolo.

  • art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Regola il pericolo di reiterazione ai fini cautelari; la Corte richiama che la valutazione deve considerare la gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni e le modalità, la personalità e il contesto, e che non è precluso al giudice formulare una prognosi anche in assenza di opportunità immediate di recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen., comma 1

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 292 cod. proc. pen., comma 2

    Ricordata la regola secondo cui il 'tempo silente' deve essere valutato in sede di ordinanza di custodia cautelare; la Corte precisa il diverso trattamento del tempo nella revoca/sostituzione delle misure cautelari.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla disciplina della revoca o sostituzione delle misure cautelari; la Corte segnala che, ai fini della revoca, rileva il tempo trascorso dall'applicazione della misura e non il tempo silente antecedente.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47, art. 2, comma 1, lett. c)

    Norma che ha modificato l'art. 274 cod. proc. pen.; la Corte ne evidenzia l'ultimo periodo volto a impedire di trarre il pericolo di reiterazione dalla sola gravità astratta del titolo di reato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione da parte del difensore è inefficace senza procura speciale: la volontà dell'interessato deve essere espressa personalmente o tramite procuratore speciale.
  • Quando in appello si sostengono fatti sopravvenuti per ottenere la revoca di una misura cautelare, il giudice deve semplicemente motivare perché tali fatti non sono ritenuti decisivi; non è tenuto a rieffettuare integralmente la prima istruttoria.
  • Ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione (art. 274 c.1 lett. c)), il giudice può formulare una valutazione prognostica anche in assenza di occasioni immediate di recidiva: rilevano le modalità concrete dei fatti, la personalità dell'indagato e il contesto socio-ambientale.
  • La mera potenzialità astratta (es. disponibilità di capitali o strutture societarie) non è automaticamente insufficiente, ma deve essere contestualizzata e collegata a elementi che rendano probabile una ripetizione delittuosa; il giudice può tuttavia ritenere tali elementi insieme ad altri indizi sufficienti per mantenere la misura.
  • Nel predisporre una richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare è importante documentare in modo concreto e specifico le sopravvenienze (cessazione di rapporti, perdita di ruoli, riduzione di poteri o risorse) e fornire elementi che contrastino direttamente la prognosi di pericolo di reiterazione.

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